Decreto sostegni Bis – Contributo a fondo perduto “alternativo”

Sabato sera l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato stampa con il quale informava dell’apertura del canale telematico per la presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto “alternativo”, detto anche “per le attività stagionali”, a partire da lunedì 5 luglio.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico. Pertanto:

  • i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni bis, possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà l’intero contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza;
  • i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Se il contributo Sostegni bis attività stagionali determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non verrà dato corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.

REQUISITI

Il contributo per le attività stagionali può essere richiesto da tutti i contribuenti titolari di partita iva purché:

  • non abbiano chiuso la partita iva alla data del 26 maggio 2021;
  • non abbiano attivato la partita iva successivamente al 26 maggio 2021.

Per ottenere l’erogazione del contributo inoltre è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il presente contributo anche chi ha aperto la partita iva dal 2019 deve verificare se ha subito il calo di fatturato minimo del 30% previsto dai requisiti, senza poter usufruire automaticamente di un importo minimo. L’unica particolarità è che, nel caso in cui la partita iva sia stata attivata successivamente al 1° aprile 2019, nel calcolo non si tiene conto del mese nel quale la stessa è stata attivata.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Le percentuali previste variano in base ai ricavi e compensi conseguiti nel 2019 e sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60% 90% non superiori a 100.000 euro
50% 70% tra 100.000 e 400.000 euro
40% 50% tra 400.000 e 1.000.000 euro
30% 40% tra 1.000.000 e 5.000.000 euro
20% 30% tra 5.000.000 e 10.000.000 euro

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo mentre l’importo massimo è 150.000 euro.

L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza Sostegni bis attività stagionali è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico, se percepito.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza per l’ottenimento del contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 2 settembre 2021.

Essa potrà essere presentata alternativamente:

- direttamente dal contribuente, accedendo alla propria area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate;

- da un intermediario telematico abilitato a cui il contribuente conferisce specifico incarico, quale per esempio il nostro studio.

Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente o postale intestato al soggetto beneficiario e da questi comunicato.

SANZIONI

Le sanzioni per l’indebita percezione del contributo sono dal 100% al 200% dello stesso, oltre alla denuncia per il reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro. In caso di erogazione del contributo è applicabile la disciplina della confisca per equivalente.


Proroga del versamento delle imposte al 20 luglio

Ieri sera il MEF ha disposto il rinvio al 20 luglio della scadenza delle imposte sui redditi, originariamente prevista per il 30 giugno, per tutti i contribuenti titolari di partita iva che non abbiano conseguito nel 2020 ricavi superiori a 5.164.569,00 euro


Contributo a fondo perduto INAIL

Contributo a fondo perduto INAIL per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

⏳ Scade il 15 luglio il termine previsto dall’Inail per il bando ISI attraverso il quale è possibile ottenere un contributo fino a 130.000,00 euro e a copertura del 65% dell’investimento effettuato per:

 

 

▪️ Progetti di investimento (impianti, macchinari, attrezzature…)
▪️ Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
▪️ Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi
▪️ Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
▪️ Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca, fabbricazione di mobili)

📌 Per quanto riguarda i “progetti di investimento”, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

1 - Riduzione del rischio chimico
2 - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
3 - Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
4 - Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
5 - Riduzione del rischio biologico
6 - Riduzione del rischio di caduta dall’alto
7 - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
8 - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
9 - Riduzione del rischio sismico
10 - Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

✔️ L’investimento può avvenire tramite l’acquisto di un nuovo macchinario o tramite la sostituzione di un macchinario già in forza, purché non lo si sostituisca con un bene usato.

La Misura in oggetto prevede stringenti condizioni per l’accesso e molteplici aspetti da tenere in considerazione al fine di collocare il progetto nella corretta linea di intervento. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista sia per l’analisi del caso di specie che per un’attenta lettura della documentazione da presentare.

 


Posticipo scadenze

POSTICIPATI AL 20 AGOSTO I MINIMALI INPS GESTIONE IVS ARTIGIANI-COMMERCIANTI IN SCADENZA LUNEDI' 17 MAGGIO.

In attesa del decreto attuativo che regoli l’esonero parziale dei contributi inps dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro ed hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019, il pagamento dei contributi minimali inps della gestione IVS artigiani e commercianti in scadenza lunedì 17 maggio è differito al 20 agosto 2021. 


Decreto sostegni

È stato approvato ieri pomeriggio il “Decreto Sostegni” che prevede un contributo a fondo perduto a favore di imprese e professionisti che nel corso del 2020 hanno avuto una contrazione di almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Il contributo è pari ad una percentuale del calo del fatturato medio mensile, percentuale varia a seconda delle dimensioni del soggetto richiedente:

  • 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro;
  • 50% per fatturati fra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40% per fatturati fra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 30% per fatturati fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • 20% per fatturati fra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro.

Il contributo varierà fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche ed un massimo di 150.000 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare le slide riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Saldo e stralcio e rottamazione-ter: differimento del termine

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.​

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto​.


Legge di bilancio 2021: Novità lavoro

 

Legge di Bilancio 2021 recante misure ed interventi in materia di lavoro finalizzati alla ripartenza del paese ed a garantire alle imprese italiane e a tutti i lavoratori un basilare sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19

Proroga CIG Covid 

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: 

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; 

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa     integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

- un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,

- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività…)

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente 

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne 

Viene  esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

N.B. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità 

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud 

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 

- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 

- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato 

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 

- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili  dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili 

Viene esteso dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto Cura Italia il quale prevede che il “periodo di assenza dal servizio” sia equiparato al “ricovero ospedaliero”, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili debbano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

 


Legge di bilancio 2021

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata la legge di bilancio 2021, di seguito esponiamo le novità che ci sembrano di maggior interesse.

  • Esonero contributivo per autonomi e professionisti:lavoratori autonomi ed i liberi professionisti con un reddito 2019 complessivo non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. Si attende il decreto attuativo che ne definisca criteri e le modalità.
  • Proroga bonus edilizi: sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero od il restauro della facciata esterna degli edifici.
    Viene innalzato a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.
    Il c.d. “bonus verde” è esteso a tutto il 2021.
  • Bonus idrico: è riconosciuto alle persone fisiche un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e per la sostituzione di rubinetteria, soffioni e colonne doccia con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
  • Novità superbonus 110%: il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022. I condomini che alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, possono beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022. Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastateanche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica: per le persone con Isee inferiore a 30.000 euro è previsto un contributo del 40% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro.
  • Rivalutazione dei beni immateriali: è estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.
  • Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”: è prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.
  • Sostegno alla liquidità delle imprese, tre interventi:
    - i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
    - prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese;
    - sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.
  • Disapplicazione norme sulle perdite d’impresa: disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 ( per le Srl art 2482bis e ter del codice civile). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo. Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. È molto importante sottolineare che non sono sospesi gli obblighi degli amministratori di informare l’assemblea in merito alle perdite, ma è sospesa la necessità per i soci di provvedere obbligatoriamente alla copertura o, in alternativa, alla trasformazione in società di persone od alla messa in liquidazione.
  • Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali: il soggetto risultante da una fusione, una scissione o un conferimento d'azienda deliberato nel 2021, può trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Ace.
  • Proroga al 30 giugno per il “bonus ricapitalizzazione”: il bonus ricapitalizzazione, introdotto dal Decreto Rilancio per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese con ricavi tra i 5 ed i 50 milioni di euro, tramite la concessione di specifici crediti d’imposta, è prorogato al 30.06.2021.
  • Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo: è previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
  • Credito d’imposta locazioni: viene esteso al 30 aprile 2021 il credito d’imposta sulle locazioni ma solo per i tour operator e per le imprese turistico-ricettive.
  • Credito d’imposta beni strumentali nuovi: vengono modificate le aliquote a partire dal 16.11.2020. L’agevolazione è estesa fino al 31.12.2022.
  • Lotteria degli scontrini: la partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi o emissione alternativa della fattura: solo per i negozianti, il termine per la memorizzazione elettronica del corrispettivo o in alternativa, per l’emissione della fattura coincide con il momento di ultimazione dell’operazione. Se il cliente ha richiesto la fattura al posto dello scontrino, la stessa dovrà essergli contestualmente consegnata dal negoziante, il quale provvederà al contemporaneo invio allo SDI.
  • Semplificazioni fiscali in materia Iva: sono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.
    Dal 2022 viene abolito l’esterometro: questo significa che dal 2022 anche le vendite verso clienti esteri dovranno essere obbligatoriamente documentate con fattura elettronica e che gli acquisti da soggetti esteri dovranno essere integrati tramite l’emissione di un documento TD17-18-19.
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni: è prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni. L’imposta sostitutiva è pari all’11%.
  • Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata: per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che nell’anno precedente alla domanda hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e, comunque, non superiore a 8.145 euro, è prevista l’erogazione di un’indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (in ogni caso, l’importo deve essere compreso tra 250 e 800 euro). Si attende il decreto che ne specifichi le modalità attuative.
  • Lavoratori impatriati: è previsto l’allungamento temporale del regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime di favore “ordinario”.

Articolo tratto da ecnews


COVID: crisi, opportunità e bonus aggregazioni

Quando tutti sono seduti, alzati perché vedrai l’orizzonte

Sentiamo sempre dire “c’è la crisi”, come se fosse piombata su di noi una calamità naturale incontrollabile ed inaspettata…eppure lo sentiamo dire da vent’anni. Ma come può una crisi perdurare per vent’anni? Semplicemente perché non si tratta di una crisi, ma del profondo stravolgimento degli assetti economici degli ultimi decenni del secolo scorso. Globalizzazione, internet, deregulation…da concorrenza di quartiere a concorrenza mondiale…insomma, chi ha pensato di applicare i modelli e le logiche di business degli anni ’90 anche negli anni 2000, ha potuto solo giustificare i propri insuccessi con “C’è la crisi”.

Anno 2020: il Covid-19 è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità, sia di individui, sia di imprenditori, rappresentando un vero e proprio acceleratore di cambiamenti…una rivoluzione industriale. I fattori chiave per uscirne sono: adattamento e flessibilità. Sia chiaro, non in tutti i settori è stato possibile ridisegnare il modello di business, turismo in primis, ma chi ha saputo spostare il proprio mercato online, sfruttando anche il fatto che le persone chiuse in casa non potevano fare altro se non guardare il proprio smartphone, ne è uscito vincitore, non perché abbia fatto chissà quali utili, ma perché ha guadagnato quella quota di mercato che gli consentirà, una volta terminata la pandemia, di essere tra i principali player del suo mercato. Stesso dicasi per chi ha saputo valorizzare lo smart working e che ora non cercherà di tornare al modello di lavoro del 2019, ma saprà sviluppare un modello di lavoro innovativo ed evoluto che coniughi i vantaggi del lavoro in sede e del lavoro agile.

Nessuno però parla di una grande opportunità, che gli imprenditori più lungimiranti stanno cogliendo in silenzio: l’aggregazione.

Smettiamo quindi di parlare di crisi ed identifichiamo bene il momento in cui ci troviamo, ovvero l’istante perfetto per creare imprese strutturate e forti che sappiano riprendere con slancio non appena verrà dato il semaforo verde all’economia.

Cosa fare quindi? Partiamo sempre dai fondamenti: la SWOT analisys, andando a mettere l’accento sui nostri punti di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce. Chiediamoci come possiamo ridurre i punti di debolezza, quali azioni intraprendere per difenderci dalle minacce e per cogliere le opportunità all’orizzonte. La risposta a queste domande conduce spesso all’individuazione di uno o più business partner con cui mettere in atto delle sinergie. Potreste acquisire un fornitore strategico per garantirvi l’esclusività di una tecnologia, oppure un cliente che vi introduca in un canale distributivo fondamentale, o anche, perché no, un concorrente, spinti dal motto “l’unione fa la forza”. Insomma, questo è il momento per fare i veri affari e per mettere le basi del vostro nuovo futuro.

In tutto questo si inserisce una previsione normativa senza precedenti: il bonus aggregazioni che consente, fino a fine 2022, a due o più soggetti indipendenti che decidono di aggregarsi (ad esempio con una fusione) di iscrivere in bilancio i maggiori valori stimati da un perito (marchi e brevetti sviluppati internamente, avviamento ecc.), dando loro rilevanza fiscale in modo totalmente gratuito. Il risparmio fiscale è enorme, basti pensare al fatto che, normalmente, per affrancare i maggiori valori viene richiesta un’imposta pari come minimo al 12%.

Ma come può esservi di aiuto il vostro commercialista in tutto questo? Innanzitutto affiancandovi nell’analisi della vostra azienda con la swot analysis, il modello di Porter o il Canvas model; poi aiutandovi ad individuare la controparte strategica con la quale aggregarvi ed assistendovi nella trattativa con uno sguardo professionalmente distaccato e focalizzato sull’obiettivo. Infine, occupandosi di tutti quegli aspetti tecnici e formali necessari alla finalizzazione dell’operazione, coordinandosi con tutti gli advisor necessari (avvocato e notaio in primis).

È in un’operazione come questa che si vede se un commercialista è rimasto ancorato ad un’attività prettamente ordinaria, fatta solo di scadenze, o se ha saputo ampliare il proprio core business alla vera consulenza, quella che realmente crea valore per il cliente, circondandosi di un team multidisciplinare, con consulenti del lavoro, avvocati e notai, per curare a tutto tondo le sfaccettature di operazioni complesse. L'assistenza in un'aggregazione aziendale non si improvvisa!

Nella mia carriera ho seguito varie aggregazioni aziendali di successo, alcune delle quali hanno avuto risonanza mediatica a livello nazionale. Se hai un progetto aziendale di cui vorresti discuterne con me ed il mio team, contattami.

Ci sono persone che sognano il successo…ed altre che rimangono sveglie per ottenerlo


AMMESSA LA DETRAZIONE IVA PER LE RICARICHE TELEFONICHE

Sembra finalmente essere arrivata ad una conclusione razionale la diatriba sulla detraibilità dell’iva delle ricariche telefoniche.

Ci siamo sempre trovati in difficoltà nello spiegare ai clienti che, se volevano risparmiare la tassa di concessione governativa addebitata sulle bollette dei cellulari, dovevano utilizzare esclusivamente le ricariche, rinunciando però alla detrazione dell’iva.

Fino ad ottobre 2020, infatti, bisognava valutare se acquistare il cellulare aziendale con l’addebito del traffico in bolletta o con le ricariche (per lo più automatiche su carta di credito). Questa scelta era da valutarsi in base alla quantità di telefonate effettuate: le ricariche, infatti, consentivano (e consentono) di risparmiare i 154,92 euro annui di tassa di concessione governativa, ma non consentivano la detrazione dell’iva in quanto già assolta all’origine dall’operatore telefonico (regime monofase art. 74 della legge iva). La bolletta, invece, pur prevedendo l’addebito della tassa di concessione governativa, consentiva (e consente tutt’oggi) di detrarre il 50% dell’iva sul traffico telefonico.

Con la risoluzione 69/E/2020 del 22 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, su indicazioni del Ministero delle Finanze, chiarisce che le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti titolari di partita iva, con distinta indicazione dell’imposta (anche se art. 74), sono con Iva detraibile, smentendo di fatto l’indicazione fornita nel passato da Direzioni Regionali della stessa Agenzia.

Il problema è: come è possibile detrarre l’Iva, per un acquisto in regime monofase, se la stessa non è indicata separatamente in fattura? Per legge questo non dovrebbe accadere (DM 366/2000)!

Gli operatori di telefonia devono indicare separatamente in fattura l’importo dell’iva art. 74 relativo della spesa telefonica sostenuta da soggetti titolari di partita iva, consentendo così di individuare l’importo dell’imposta detraibile. Nei casi, ormai sporadici, in cui invece l’importo fosse “iva compresa” ex. art 74, basterà dividerlo per 1,22, per ottenere la base imponibile su cui è calcolata l’iva.