Nuovo Welfare aziendale con fringe benefits

A partire dal 4 luglio 2023, è entrata in vigore la legge 3 luglio 2023 n. 85 che converte, con modifiche, il decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

La conversione in legge del decreto lavoro ha comportato diverse integrazioni e modifiche sostanziali e formali.

La disposizione dell'articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023, intitolata "Misure fiscali per il welfare aziendale", è stata esclusa dalle riforme apportate dalla legge n. 85 del 2023. Tale disposizione conserva il suo impianto generale, ma è stato modificato il suo onere finanziario.

Analizzando i contenuti delle nuove misure per il welfare aziendale e per l'erogazione dei cosiddetti fringe benefits, ci orienteremo seguendo le linee guida interpretative contenute nel dossier parlamentare, in attesa delle adeguate istruzioni applicative.

 

Welfare aziendale: fringe benefits per il periodo fiscale 2023

L'articolo 40 del Decreto Lavoro introduce un nuovo e più favorevole regime transitorio di esenzione fiscale (e contributiva) per i fringe benefits erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli nel periodo fiscale 2023.

In dettaglio, la norma stabilisce che, limitatamente al periodo fiscale 2023, non concorrono alla formazione del reddito, entro un limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per i lavoratori senza figli a carico rimane invariato il regime generale di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero il TUIR.

 

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori per il periodo fiscale 2023

In base all'articolo 40 del decreto lavoro, per il periodo fiscale 2023, il datore di lavoro che fornisce beni o servizi al lavoratore dipendente dovrà tenere conto della sua situazione familiare.

Pertanto, una volta accertato che il lavoratore dipendente:

  • ha figli fiscalmente a carico (si considerano fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore a 4.000 euro, o 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore ai 24 anni) il datore di lavoro potrà erogare fringe benefits nel nuovo limite di esenzione di 3.000 euro (entro lo stesso limite, potrà erogare somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale);
  • non ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro dovrà seguire quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, purché il loro importo complessivo nel periodo fiscale non superi i 258,23 euro. Questo regime ordinario non si applica ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali vale il principio generale secondo cui ogni somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Come indicato nel dossier parlamentare, il legislatore non richiede espressamente che il figlio sia fiscalmente a carico in modo esclusivo anziché condiviso con l'altro genitore. Pertanto, si potrebbe ragionevolmente concludere (anche se si attendono conferme e chiarimenti dalle autorità fiscali) che il limite di esenzione di 3.000 euro potrebbe essere applicato interamente a ciascun genitore.

Inoltre, il legislatore sottolinea che i figli nati fuori dal matrimonio o adottivi o affidati rientrano anche nella definizione di figli fiscalmente a carico.

 

Esenzione fiscale e contributiva

È importante considerare l'ambito di applicazione dell'esenzione. Dopo una precedente esclusione, è stato confermato che le esenzioni riconosciute in base al regime transitorio menzionato riguardano anche la base imponibile del contributo previdenziale.

 

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Va notato che l'introduzione del nuovo regime transitorio più favorevole limitato ai figli fiscalmente a carico comporta, oltre a complessità gestionali inevitabili, anche nuovi obblighi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Il datore di lavoro deve attuare il regime transitorio più favorevole previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di essere idoneo a fruire del regime transitorio più favorevole, indicando il codice fiscale dei figli. In assenza di tale dichiarazione, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare il regime transitorio.


Agevolazioni under 36, la circolare INPS

Istruzioni dell'INPS per l'esonero contributivo dedicato all'assunzione di giovani under 36 sono state emesse solo quattro giorni dopo il comunicato stampa dell'UE.
Questa agevolazione contributiva è ora pienamente operativa e si applica all'assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di individui di età inferiore a 36 anni che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
L'esonero prevede l'eliminazione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi INAIL, entro un limite massimo di 6.000 euro per il 2022 e 8.000 euro per il 2023 su base annua. Questi importi vengono proporzionati in caso di lavoratori part-time e la durata massima dell'esonero è di 36 mesi, estendibile a 48 mesi per le regioni del Mezzogiorno.

È importante notare che l'esonero può essere utilizzato nel secondo semestre del 2022 e per l'intero anno 2023, come autorizzato dalla decisione della Commissione europea. Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si applica un diverso esonero.

L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla loro natura di imprenditore. La Pubblica Amministrazione non rientra tra i soggetti destinatari di questa misura e sono escluse anche alcune categorie di soggetti come le imprese del settore finanziario, i datori di lavoro del settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

 

Incentivi per rapporti di lavoro giovanili

Le agevolazioni sono rivolte agli operai, impiegati e quadri, escludendo i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori domestici e i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, l'importo massimo viene proporzionato in base alla percentuale di part-time.
È importante notare che alcune contribuzioni non sono oggetto di sgravio, tra cui il contributo per i trattamenti di fine rapporto, i fondi di solidarietà bilaterale, i contributi INAIL e altri contributi specifici.

 

Prescrizioni e condizioni per gli incentivi:

Le seguenti condizioni escludono il diritto all'incentivo:

  • Se l'assunzione viola il diritto di precedenza, definito dalla legge o dal contratto collettivo, per riassumere un lavoratore licenziato da un contratto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il lavoratore deve aver manifestato per iscritto, entro i termini stabiliti dalla legge, la volontà di essere riassunto. Solo in assenza di tale volontà entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere con altre assunzioni o la trasformazione di rapporti di lavoro esistenti.
  • Se il datore ha sospensioni dal lavoro in corso dovute a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l'assunzione non riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle coinvolte dalla sospensione. Si fa notare che le sospensioni dovute a eventi oggettivamente non evitabili (chiamati EONE) e che permettono l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale non rientrano in questa categoria e non influenzano nuove assunzioni e l'eventuale accesso agli incentivi correlati.

Tuttavia, le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato concedono l'esonero contributivo indipendentemente dall'adempimento di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.

Di conseguenza, l'esonero contributivo si applica anche nei seguenti casi:

  • L'assunzione avviene per rispettare le quote stabilite dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
  • L'assunzione è il risultato della manifestazione di un diritto di precedenza secondo l'art. 24 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
  • L'assunzione è effettuata dall'acquirente o dall'affittuario di un'azienda o di un ramo d'azienda che, conformemente all'art. 47, comma 6, della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono immediatamente passati sotto la sua dipendenza entro un anno dal trasferimento dell'azienda.

Naturalmente, l'accesso a tali misure è anche subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il datore di lavoro non deve aver subito condanne penali o sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In conformità alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021, che si applicano anche all'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2023, gli incentivi in questione sono soggetti alle seguenti condizioni alla data dell'assunzione:

  • Non sono stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata per lavoratori con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva.
  • Non saranno effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 9 mesi successivi all'assunzione agevolata per lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

IMPORTANTE: I licenziamenti per inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non rientrano tra i licenziamenti considerati in queste disposizioni.


Nuove disposizioni INPS: Pensioni minime con aumenti e arretrati a luglio 2023

L'INPS ha comunicato ufficialmente, attraverso un comunicato stampa del 26 giugno 2023, che a partire dalla mensilità di luglio 2023 saranno erogati aumenti e arretrati per i pensionati, garantendo loro un assegno più ricco.

Di che aumenti si tratta e quali sono i relativi importi?
Di seguito sono riportati tutti i dettagli e alcuni esempi pratici per il calcolo.

 

Aumento delle pensioni minime

Dal mese di luglio 2023 entra in vigore la disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, legge 29 dicembre 2022, n. 197) che concede in via eccezionale e transitoria un incremento delle pensioni con un importo mensile complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS, in pagamento per ogni mensilità erogata da gennaio 2023 a dicembre 2024.

L'incremento transitorio viene calcolato in base all'importo totale lordo della pensione corrisposto per ogni mensilità spettante al pensionato, inclusa la tredicesima mensilità, che deve essere pari o inferiore all'importo del trattamento minimo INPS in vigore (per il 2023, l'importo minimo provvisorio della pensione è di 563,74 euro).

Gli incrementi sono i seguenti:

  • 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati al 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
  • 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, senza distinzione di età.

 

IMPORTANTE: L'incremento e gli arretrati sono validi per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

 

Modalità di calcolo

Seguendo le indicazioni operative fornite dall'INPS e condivise con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 35 del 3 aprile 2023 e messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023), di seguito vengono elencate le regole e alcuni esempi pratici.

Regole principali:

  • L'incremento per il 2023 è concesso solo ai pensionati che percepiscono una pensione lorda complessiva pari o inferiore all'importo del trattamento minimo INPS per ogni mensilità corrisposta da gennaio 2023 a dicembre 2023 (ricordando che l'importo minimo provvisorio della pensione per il 2023 è di 563,74 euro), compresa la tredicesima mensilità.
  • L'incremento viene corrisposto solo sulle pensioni pagate dall'INPS e non si applica alle pensioni gestite da altri enti.
  • L’incremento viene riconosciuto se l'importo totale mensile della pensione è complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro). Se l'importo totale della pensione supera tale limite ma è inferiore al limite maggiorato dell'incremento, l'incremento viene comunque riconosciuto fino a quel limite (vedi in calce per maggiori dettagli).
  • La base di calcolo è rappresentata dall'importo del trattamento minimo (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro).

L'importo complessivo utile per verificare il diritto all'incremento, noto come "montante per l'incremento", viene calcolato utilizzando gli stessi criteri adottati per il calcolo della perequazione.

Non concorrono all'incremento le prestazioni non imponibili dal punto di vista fiscale, come ad esempio le somme corrisposte come maggiorazione sociale, la quattordicesima mensilità aggiuntiva e gli importi aggiuntivi della pensione, oltre alle prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni facoltative e le prestazioni di accompagnamento alla pensione.

L'incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o "cristallizzate", sia alle pensioni non integrate il cui importo calcolato è pari o inferiore all'importo del trattamento minimo INPS.

Esempi pratici per il 2023 (fonte: INPS)

Incremento massimo mensile per l'anno 2023 - Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro mensili

Limite di accesso per l'anno 2023:

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 572,20 euro mensili (aumento di 8,46 euro mensili)
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 599,82 euro mensili (aumento di 36,08 euro mensili).

Esempio 1: Supponiamo un importo totale lordo della pensione pari a 300 euro mensili.
Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 304,50 euro mensili (aumento di 4,50 euro mensili)
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 319,20 euro mensili (aumento di 19,20 euro mensili).

Esempio 2: Supponiamo un importo totale lordo della pensione pari a 565,00 euro mensili.
Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 572,20 euro mensili (aumento di 7,2 euro mensili)
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 599,82 euro mensili (aumento di 34,82 euro mensili).

 

Arretrati

Oltre al pagamento dell'incremento corrente, con la mensilità di luglio saranno corrisposti gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

I pensionati saranno informati sull'importo degli arretrati tramite il cedolino.

 

Regime fiscale

Infine, è importante ricordare che l'incremento è soggetto a tassazione e deve essere dichiarato nella certificazione unica (CU) dell'anno di riferimento.


Decreto sostegni Bis – Contributo a fondo perduto “alternativo”

Sabato sera l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato stampa con il quale informava dell’apertura del canale telematico per la presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto “alternativo”, detto anche “per le attività stagionali”, a partire da lunedì 5 luglio.

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico. Pertanto:

  • i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni bis, possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà l’intero contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza;
  • i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato sarà pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Se il contributo Sostegni bis attività stagionali determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non verrà dato corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.

REQUISITI

Il contributo per le attività stagionali può essere richiesto da tutti i contribuenti titolari di partita iva purché:

  • non abbiano chiuso la partita iva alla data del 26 maggio 2021;
  • non abbiano attivato la partita iva successivamente al 26 maggio 2021.

Per ottenere l’erogazione del contributo inoltre è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il presente contributo anche chi ha aperto la partita iva dal 2019 deve verificare se ha subito il calo di fatturato minimo del 30% previsto dai requisiti, senza poter usufruire automaticamente di un importo minimo. L’unica particolarità è che, nel caso in cui la partita iva sia stata attivata successivamente al 1° aprile 2019, nel calcolo non si tiene conto del mese nel quale la stessa è stata attivata.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Le percentuali previste variano in base ai ricavi e compensi conseguiti nel 2019 e sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60% 90% non superiori a 100.000 euro
50% 70% tra 100.000 e 400.000 euro
40% 50% tra 400.000 e 1.000.000 euro
30% 40% tra 1.000.000 e 5.000.000 euro
20% 30% tra 5.000.000 e 10.000.000 euro

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo mentre l’importo massimo è 150.000 euro.

L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza Sostegni bis attività stagionali è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico, se percepito.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza per l’ottenimento del contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 2 settembre 2021.

Essa potrà essere presentata alternativamente:

- direttamente dal contribuente, accedendo alla propria area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate;

- da un intermediario telematico abilitato a cui il contribuente conferisce specifico incarico, quale per esempio il nostro studio.

Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente o postale intestato al soggetto beneficiario e da questi comunicato.

SANZIONI

Le sanzioni per l’indebita percezione del contributo sono dal 100% al 200% dello stesso, oltre alla denuncia per il reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro. In caso di erogazione del contributo è applicabile la disciplina della confisca per equivalente.


Proroga del versamento delle imposte al 20 luglio

Ieri sera il MEF ha disposto il rinvio al 20 luglio della scadenza delle imposte sui redditi, originariamente prevista per il 30 giugno, per tutti i contribuenti titolari di partita iva che non abbiano conseguito nel 2020 ricavi superiori a 5.164.569,00 euro


Contributo a fondo perduto INAIL

Contributo a fondo perduto INAIL per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

⏳ Scade il 15 luglio il termine previsto dall’Inail per il bando ISI attraverso il quale è possibile ottenere un contributo fino a 130.000,00 euro e a copertura del 65% dell’investimento effettuato per:

 

 

▪️ Progetti di investimento (impianti, macchinari, attrezzature…)
▪️ Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
▪️ Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi
▪️ Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
▪️ Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca, fabbricazione di mobili)

???? Per quanto riguarda i “progetti di investimento”, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

1 - Riduzione del rischio chimico
2 - Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
3 - Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
4 - Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
5 - Riduzione del rischio biologico
6 - Riduzione del rischio di caduta dall’alto
7 - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
8 - Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
9 - Riduzione del rischio sismico
10 - Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

✔️ L’investimento può avvenire tramite l’acquisto di un nuovo macchinario o tramite la sostituzione di un macchinario già in forza, purché non lo si sostituisca con un bene usato.

La Misura in oggetto prevede stringenti condizioni per l’accesso e molteplici aspetti da tenere in considerazione al fine di collocare il progetto nella corretta linea di intervento. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista sia per l’analisi del caso di specie che per un’attenta lettura della documentazione da presentare.

 


Posticipo scadenze

POSTICIPATI AL 20 AGOSTO I MINIMALI INPS GESTIONE IVS ARTIGIANI-COMMERCIANTI IN SCADENZA LUNEDI' 17 MAGGIO.

In attesa del decreto attuativo che regoli l’esonero parziale dei contributi inps dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro ed hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019, il pagamento dei contributi minimali inps della gestione IVS artigiani e commercianti in scadenza lunedì 17 maggio è differito al 20 agosto 2021. 


Decreto sostegni

È stato approvato ieri pomeriggio il “Decreto Sostegni” che prevede un contributo a fondo perduto a favore di imprese e professionisti che nel corso del 2020 hanno avuto una contrazione di almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Il contributo è pari ad una percentuale del calo del fatturato medio mensile, percentuale varia a seconda delle dimensioni del soggetto richiedente:

  • 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro;
  • 50% per fatturati fra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40% per fatturati fra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 30% per fatturati fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • 20% per fatturati fra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro.

Il contributo varierà fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche ed un massimo di 150.000 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare le slide riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Saldo e stralcio e rottamazione-ter: differimento del termine

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.​

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto​.


Legge di bilancio 2021: Novità lavoro

 

Legge di Bilancio 2021 recante misure ed interventi in materia di lavoro finalizzati alla ripartenza del paese ed a garantire alle imprese italiane e a tutti i lavoratori un basilare sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19

Proroga CIG Covid 

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: 

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; 

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa     integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

- un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,

- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività…)

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente 

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne 

Viene  esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

N.B. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità 

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud 

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 

- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 

- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato 

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 

- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili  dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili 

Viene esteso dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto Cura Italia il quale prevede che il “periodo di assenza dal servizio” sia equiparato al “ricovero ospedaliero”, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili debbano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.