Legge di bilancio 2021

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata la legge di bilancio 2021, di seguito esponiamo le novità che ci sembrano di maggior interesse.

  • Esonero contributivo per autonomi e professionisti:lavoratori autonomi ed i liberi professionisti con un reddito 2019 complessivo non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. Si attende il decreto attuativo che ne definisca criteri e le modalità.
  • Proroga bonus edilizi: sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero od il restauro della facciata esterna degli edifici.
    Viene innalzato a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.
    Il c.d. “bonus verde” è esteso a tutto il 2021.
  • Bonus idrico: è riconosciuto alle persone fisiche un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e per la sostituzione di rubinetteria, soffioni e colonne doccia con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
  • Novità superbonus 110%: il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022. I condomini che alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, possono beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022. Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastateanche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica: per le persone con Isee inferiore a 30.000 euro è previsto un contributo del 40% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro.
  • Rivalutazione dei beni immateriali: è estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.
  • Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”: è prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.
  • Sostegno alla liquidità delle imprese, tre interventi:
    - i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
    - prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese;
    - sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.
  • Disapplicazione norme sulle perdite d’impresa: disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 ( per le Srl art 2482bis e ter del codice civile). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo. Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. È molto importante sottolineare che non sono sospesi gli obblighi degli amministratori di informare l’assemblea in merito alle perdite, ma è sospesa la necessità per i soci di provvedere obbligatoriamente alla copertura o, in alternativa, alla trasformazione in società di persone od alla messa in liquidazione.
  • Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali: il soggetto risultante da una fusione, una scissione o un conferimento d'azienda deliberato nel 2021, può trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Ace.
  • Proroga al 30 giugno per il “bonus ricapitalizzazione”: il bonus ricapitalizzazione, introdotto dal Decreto Rilancio per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese con ricavi tra i 5 ed i 50 milioni di euro, tramite la concessione di specifici crediti d’imposta, è prorogato al 30.06.2021.
  • Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo: è previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
  • Credito d’imposta locazioni: viene esteso al 30 aprile 2021 il credito d’imposta sulle locazioni ma solo per i tour operator e per le imprese turistico-ricettive.
  • Credito d’imposta beni strumentali nuovi: vengono modificate le aliquote a partire dal 16.11.2020. L’agevolazione è estesa fino al 31.12.2022.
  • Lotteria degli scontrini: la partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi o emissione alternativa della fattura: solo per i negozianti, il termine per la memorizzazione elettronica del corrispettivo o in alternativa, per l’emissione della fattura coincide con il momento di ultimazione dell’operazione. Se il cliente ha richiesto la fattura al posto dello scontrino, la stessa dovrà essergli contestualmente consegnata dal negoziante, il quale provvederà al contemporaneo invio allo SDI.
  • Semplificazioni fiscali in materia Iva: sono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.
    Dal 2022 viene abolito l’esterometro: questo significa che dal 2022 anche le vendite verso clienti esteri dovranno essere obbligatoriamente documentate con fattura elettronica e che gli acquisti da soggetti esteri dovranno essere integrati tramite l’emissione di un documento TD17-18-19.
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni: è prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni. L’imposta sostitutiva è pari all’11%.
  • Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata: per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che nell’anno precedente alla domanda hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e, comunque, non superiore a 8.145 euro, è prevista l’erogazione di un’indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (in ogni caso, l’importo deve essere compreso tra 250 e 800 euro). Si attende il decreto che ne specifichi le modalità attuative.
  • Lavoratori impatriati: è previsto l’allungamento temporale del regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime di favore “ordinario”.

Articolo tratto da ecnews


COVID: crisi, opportunità e bonus aggregazioni

Quando tutti sono seduti, alzati perché vedrai l’orizzonte

Sentiamo sempre dire “c’è la crisi”, come se fosse piombata su di noi una calamità naturale incontrollabile ed inaspettata…eppure lo sentiamo dire da vent’anni. Ma come può una crisi perdurare per vent’anni? Semplicemente perché non si tratta di una crisi, ma del profondo stravolgimento degli assetti economici degli ultimi decenni del secolo scorso. Globalizzazione, internet, deregulation…da concorrenza di quartiere a concorrenza mondiale…insomma, chi ha pensato di applicare i modelli e le logiche di business degli anni ’90 anche negli anni 2000, ha potuto solo giustificare i propri insuccessi con “C’è la crisi”.

Anno 2020: il Covid-19 è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità, sia di individui, sia di imprenditori, rappresentando un vero e proprio acceleratore di cambiamenti…una rivoluzione industriale. I fattori chiave per uscirne sono: adattamento e flessibilità. Sia chiaro, non in tutti i settori è stato possibile ridisegnare il modello di business, turismo in primis, ma chi ha saputo spostare il proprio mercato online, sfruttando anche il fatto che le persone chiuse in casa non potevano fare altro se non guardare il proprio smartphone, ne è uscito vincitore, non perché abbia fatto chissà quali utili, ma perché ha guadagnato quella quota di mercato che gli consentirà, una volta terminata la pandemia, di essere tra i principali player del suo mercato. Stesso dicasi per chi ha saputo valorizzare lo smart working e che ora non cercherà di tornare al modello di lavoro del 2019, ma saprà sviluppare un modello di lavoro innovativo ed evoluto che coniughi i vantaggi del lavoro in sede e del lavoro agile.

Nessuno però parla di una grande opportunità, che gli imprenditori più lungimiranti stanno cogliendo in silenzio: l’aggregazione.

Smettiamo quindi di parlare di crisi ed identifichiamo bene il momento in cui ci troviamo, ovvero l’istante perfetto per creare imprese strutturate e forti che sappiano riprendere con slancio non appena verrà dato il semaforo verde all’economia.

Cosa fare quindi? Partiamo sempre dai fondamenti: la SWOT analisys, andando a mettere l’accento sui nostri punti di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce. Chiediamoci come possiamo ridurre i punti di debolezza, quali azioni intraprendere per difenderci dalle minacce e per cogliere le opportunità all’orizzonte. La risposta a queste domande conduce spesso all’individuazione di uno o più business partner con cui mettere in atto delle sinergie. Potreste acquisire un fornitore strategico per garantirvi l’esclusività di una tecnologia, oppure un cliente che vi introduca in un canale distributivo fondamentale, o anche, perché no, un concorrente, spinti dal motto “l’unione fa la forza”. Insomma, questo è il momento per fare i veri affari e per mettere le basi del vostro nuovo futuro.

In tutto questo si inserisce una previsione normativa senza precedenti: il bonus aggregazioni che consente, fino a fine 2022, a due o più soggetti indipendenti che decidono di aggregarsi (ad esempio con una fusione) di iscrivere in bilancio i maggiori valori stimati da un perito (marchi e brevetti sviluppati internamente, avviamento ecc.), dando loro rilevanza fiscale in modo totalmente gratuito. Il risparmio fiscale è enorme, basti pensare al fatto che, normalmente, per affrancare i maggiori valori viene richiesta un’imposta pari come minimo al 12%.

Ma come può esservi di aiuto il vostro commercialista in tutto questo? Innanzitutto affiancandovi nell’analisi della vostra azienda con la swot analysis, il modello di Porter o il Canvas model; poi aiutandovi ad individuare la controparte strategica con la quale aggregarvi ed assistendovi nella trattativa con uno sguardo professionalmente distaccato e focalizzato sull’obiettivo. Infine, occupandosi di tutti quegli aspetti tecnici e formali necessari alla finalizzazione dell’operazione, coordinandosi con tutti gli advisor necessari (avvocato e notaio in primis).

È in un’operazione come questa che si vede se un commercialista è rimasto ancorato ad un’attività prettamente ordinaria, fatta solo di scadenze, o se ha saputo ampliare il proprio core business alla vera consulenza, quella che realmente crea valore per il cliente, circondandosi di un team multidisciplinare, con consulenti del lavoro, avvocati e notai, per curare a tutto tondo le sfaccettature di operazioni complesse. L'assistenza in un'aggregazione aziendale non si improvvisa!

Nella mia carriera ho seguito varie aggregazioni aziendali di successo, alcune delle quali hanno avuto risonanza mediatica a livello nazionale. Se hai un progetto aziendale di cui vorresti discuterne con me ed il mio team, contattami.

Ci sono persone che sognano il successo…ed altre che rimangono sveglie per ottenerlo


AMMESSA LA DETRAZIONE IVA PER LE RICARICHE TELEFONICHE

Sembra finalmente essere arrivata ad una conclusione razionale la diatriba sulla detraibilità dell’iva delle ricariche telefoniche.

Ci siamo sempre trovati in difficoltà nello spiegare ai clienti che, se volevano risparmiare la tassa di concessione governativa addebitata sulle bollette dei cellulari, dovevano utilizzare esclusivamente le ricariche, rinunciando però alla detrazione dell’iva.

Fino ad ottobre 2020, infatti, bisognava valutare se acquistare il cellulare aziendale con l’addebito del traffico in bolletta o con le ricariche (per lo più automatiche su carta di credito). Questa scelta era da valutarsi in base alla quantità di telefonate effettuate: le ricariche, infatti, consentivano (e consentono) di risparmiare i 154,92 euro annui di tassa di concessione governativa, ma non consentivano la detrazione dell’iva in quanto già assolta all’origine dall’operatore telefonico (regime monofase art. 74 della legge iva). La bolletta, invece, pur prevedendo l’addebito della tassa di concessione governativa, consentiva (e consente tutt’oggi) di detrarre il 50% dell’iva sul traffico telefonico.

Con la risoluzione 69/E/2020 del 22 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, su indicazioni del Ministero delle Finanze, chiarisce che le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti titolari di partita iva, con distinta indicazione dell’imposta (anche se art. 74), sono con Iva detraibile, smentendo di fatto l’indicazione fornita nel passato da Direzioni Regionali della stessa Agenzia.

Il problema è: come è possibile detrarre l’Iva, per un acquisto in regime monofase, se la stessa non è indicata separatamente in fattura? Per legge questo non dovrebbe accadere (DM 366/2000)!

Gli operatori di telefonia devono indicare separatamente in fattura l’importo dell’iva art. 74 relativo della spesa telefonica sostenuta da soggetti titolari di partita iva, consentendo così di individuare l’importo dell’imposta detraibile. Nei casi, ormai sporadici, in cui invece l’importo fosse “iva compresa” ex. art 74, basterà dividerlo per 1,22, per ottenere la base imponibile su cui è calcolata l’iva.


BONUS PUBBLICITÀ

Che cos’è il bonus pubblicità?

È un credito d’imposta pari
alla metà dei costi sostenuti nel 2020 per campagne pubblicitarie
su riviste
quotidiane o periodiche, anche online, o su emittenti televisive e radiofoniche
locali o nazionali non partecipate dallo Stato

Chi ne può usufruire?

Tutte le partite iva:
lavoratori autonomi, imprenditori, società

Come devo fare per ottenerlo?

I passaggi sono tre:

  1. Effettuare
    la prenotazione entro il 30 settembre attraverso la tua area
    riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate o affidandoti ad un intermediario
    delegato, tra cui un commercialista, indicando le spese agevolabili che
    presumi di sostenere nel 2020
    .
  2. A fine 2020
    far certificare l’effettivo sostenimento delle spese da un revisore
    legale o da un commercialista abilitato al rilascio del visto di conformità.
  3. Dal 1° gennaio
    2021 al 31 gennaio 2021
    , trasmettere telematicamente dalla tua area
    riservata, o affidandoti ad un intermediario, la dichiarazione sostitutiva
    nella quale indicherai il consuntivo delle spese agevolabili sostenute e
    certificate nel 2020

AIUTI PER IL CASH FLOW DI FINE ANNO

Il
lockdown è terminato ma è nell’ultimo quadrimestre 2020 che le aziende
avranno maggior bisogno di liquidità
: da un lato, infatti, la ripresa dell’attività
con bassi volumi spesso genera maggiori perdite rispetto al fermo completo
a causa di tutti quei costi minimi fissi che un’impresa deve sostenere se vuole
operare, indipendentemente dal volume di produzione (si pensi ad esempio alle
spese per pulizie o ad un cameriere che deve comunque essere in servizio sia
che durante la serata entri un solo cliente, sia che vengano occupati dieci
coperti).

Dall’altro lato, le
aziende si troveranno a dover pagare sia le nuove forniture, sia quelle
arretrate.

Il decreto Agosto
ha previsto tre importanti misure a supporto della liquidità delle PMI:

  • Ulteriore dilazione delle imposte e dei contributi sospesi;
  • Rinvio del versamento del secondo acconto;
  • Proroga delle moratorie.

1) Ulteriore dilazione delle imposte e dei contributi

versamenti che originariamente avevano scadenza il 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio, in un primo momento sospesi fino al 31 maggio ed al 30 giugno, poi ulteriormente posticipati al 16 settembre, possono ora essere pagati nelle seguenti modalità:

  1. per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  2. per un importo pari al restante 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 18 gennaio, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021.

2) Rinvio del versamento del secondo acconto

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

3) Proroga moratorie

Il termine originario del
30 settembre previsto dal decreto Cura Italia per le moratorie è prorogato al 31 gennaio 2021.

Pertanto:

a) per le aperture di credito a
revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli
importi accordati non
possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021
;

b) per i prestiti non rateali i
contratti sono prorogati
fino al 31 gennaio 2021
 alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a
rimborso rateale, il pagamento
delle rate
 o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.


Decreto Agosto: le novità per i datori di lavoro

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

La principale
novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi
trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo
degli stessi nel primo semestre del 2020. Il decreto-legge n. 104/2020,
infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31
dicembre 2020 (fino a 18 settimane
complessive)
, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate
per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Ciò significa che
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, le aziende potranno richiedere complessivamente
fino a 18 settimane delle principali categorie di trattamenti: CIGO, CIGD e
Assegno Ordinario FIS compreso l’FSBA.

La circolare INPS
n. 3131 fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande precisando
che le aziende qualora, nell’anno 2020, sospendano o riducano l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno
richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o
in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di:

- Primo periodo: 9 settimane, per periodi decorrenti
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

- Secondo periodo: 9 ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

Istruzioni operative per i
trattamenti di integrazione salariale:

  • i periodi di integrazione, già
    richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni (Decreto Cura Italia,
    Decreto Rilancio), che si collocano, anche parzialmente, in periodi
    successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove
    settimane (primo periodo) previsto dal
    decreto-legge. Ciò significa che dalle prime nove settimane andranno
    scomputate, ovvero sottratte le settimane già approvate con la vecchia
    normativa che superano la data del 12/07/2020.
  • il ricorso alle ulteriori nove
    settimane (secondo periodo) è, invece, collegato
    alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti: è stato infatti previsto
    un contributo addizionale (da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe
    spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione
    o riduzione dell’attività lavorativa), determinato secondo le misure di seguito
    indicate:
  1. aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato      nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  2. aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  3. nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
  • Per richiedere l’ulteriore periodo
    di nove settimane di integrazione salariale (secondo
    periodo) i datori di lavoro devono inoltre corredare la domanda di
    concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai
    sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
    in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
    L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi
    e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura
    del contributo addizionale dovuto dall’azienda.

ATTENZIONE: In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per  aziende  che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione

Al fine di ridurre
il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale ai datori
di lavoro  privati,  con 
esclusione  del  settore 
agricolo,  che  non 
richiedono  tali  trattamenti  e  che
abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di
integrazione salariale di cui agli articoli da 19a 22-quinquies, D.L. 18/2020,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro
carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di
integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020
,
riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e
contributi dovuti all'Inail.

L'esonero è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale
dovuta.

N.B. Per  la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere, ai sensi  dell'articolo  108, paragrafo 3, Tfue, l'autorizzazione della Commissione Europea.


Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Dal 1° luglio 2020 è operativa la nuova disciplina
introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF (bonus Renzi), ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati. Dal 1° luglio 2020, dunque sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi:

  1. Un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e
    assimilati:

Un bonus che spetta per le
prestazioni di lavoro rese dal 1° lugio 2020, ai titolari di:

  • un reddito complessivo annuo non
    superiore a 28.000,00€;
  •  IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni,
    positiva.

Il trattamento integrativo annuo ammonta a 600€ per l’anno 2020 (1200 € a decorrere dall’anno 2021) e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020):

Si tratta di un’ulteriore detrazione fiscale
sull’Irpef lorda, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020 ai titolari di:

  • redditi complessivi superiori a
    euro 28.000 e fino a 40.000€.

Il beneficio non consiste in un bonus
erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta. L’importo
della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo:

  • da poco meno di 100 euro mensili
    per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore pari a 28.000€ si riduce
    progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza
    di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

Queste misure sono alternative tra loro ovvero
al verificarsi di una non si applicherà l’altra.

Modalità
operative:

Il credito fiscale viene riconosciuto
direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è
tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento
preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.

Il sostituto d’imposta effettua una
valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle
informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli
eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

N.B. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda
o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

L’erogazione del bonus effettuata dal
sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le
tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente
dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del
bonus erogato sarà il 1701.

Su base mensile il bonus sarà dunque pari a:

  • 100 euro mensili per i lavoratori
    dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
  • 480 + 120 x [(35.000 – Reddito
    complessivo)/7.000] per i lavoratori che percepiscono redditi di importo
    compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
  •  diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi
    per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Attenzione: Recupero rateale a conguaglio

Per entrambe le misure, il Decreto prevede che il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora rilevi la non spettanza, provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo e ove quest’ultimo superi 60 €, il recupero verrà effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi

È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

Versamento Irap

Non
è dovuto il versamento del saldo Irap
2019 e della prima rata dell’acconto,
dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

Contributo
a fondo perduto

È
riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai titolari di partita Iva
con ricavi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 è inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo
è compreso tra il 20 e il 10% della
riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta
precedente.

Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:

Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Credito
d’imposta locazioni

Per
i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento
a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio.

Reddito
di emergenza

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

Indennità
di 600 euro

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità
a favore dei lavoratori domestici

Ai
lavoratori domestici non conviventi con
il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità
mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Incentivi
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico

Per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di
climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli
interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici
nonché per gli interventi di
installazione di specifici impianti fotovoltaici.

Credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Proroga
dei termini di versamento

I
versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità
e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Trasmissione
telematica dei corrispettivi

Viene
prorogato fino al 1° gennaio 2021 il
periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.

Pagamento
avvisi bonari

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Proroga
termini versamento adesioni e mediazioni

Viene
disposta la proroga al 16 settembre del
versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a
determinati avvisi di liquidazione.

Notifica
avvisi di accertamento: proroga dei termini

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Incremento
durata massima trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Si
modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario,
con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È
riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31
ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il
nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto,
con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva;

Estensione
periodo integrazione salariale da settembre 2020 a ottobre 2020

Stanziamento
di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento
delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di 4
settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

Estensione
divieto di licenziamento

Si
estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli
collettivi e sono sospese le procedure in corso;

Estensione
periodo Congedo parentale

Innalzamento
a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del
relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti
da contribuzione figurativa;

Servizio
babysitting

Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di babysitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Tratto da Ecnews.


REGISTRAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità di registrazione degli accordi stipulati tra locatore e conduttore per la riduzione del canone di locazione a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Dobbiamo innanzitutto ricordare che non sussiste l'obbligo di registrazione della riduzione del canone, tuttavia è sempre opportuno farlo in modo da rendere l’Agenzia informata sul nuovo canone. In assenza di registrazione del nuovo accordo, infatti, l’Agenzia avrebbe ancora nel suo database il precedente contratto e, di conseguenza, rileverebbe in dichiarazione dei redditi un minor canone rispetto a quello da contratto, andando così a sanzionare il contribuente per la differenza. In questo caso, il contribuente dovrebbe esibire l’accordo di riduzione che, se privo di data certa, probabilmente non fermerebbe i verificatori.

Fintanto che gli uffici dell’Agenzia rimarranno chiusi al pubblico, il contribuente che vuole effettuare la registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione deve anticiparlo all’Ufficio a mezzo PEC o mail, allegando:

  • la scansione dell'accordo di riduzione;
  • il modello 69 debitamente sottoscritto;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale egli attesti di essere in possesso dell'originale dell'accordo di riduzione, che la copia trasmessa è conforme all'originale e che egli si impegna a depositare presso Ufficio l'atto in originale, al termine del periodo di emergenza sanitaria;
  • il proprio documento di riconoscimento.

La
richiesta di registrazione deve essere indirizzata all'Ufficio presso il
quale era stato registrato il contratto di locazione oggetto di
modifica
.

Per quanto riguarda il termine per il deposito presso gli Uffici, il decreto CuraItalia ha previsto che questo potrà avvenire nel mese di giugno.

Infine si ricorda che la registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione è esente dall'imposta di registro e di bollo.


DECRETO LIQUIDITÀ: PRIME INDISCREZIONI SULLA NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il
DL Liquidità è stato approvato dal Governo già da qualche giorno, ma non
è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
in quanto fermo al vaglio
della Corte dei Conti.

Dalle indiscrezioni riferite dalla stampa, sembrerebbe che sia stata prevista la sospensione di alcuni versamenti previsti per aprile e maggio. Questa sospensione (in verità si tratta di un rinvio al 30 giugno) dovrebbe riguardare IVA, ritenute sul personale dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020. A differenza di quanto previsto per i versamenti di marzo, la condizione per poterne usufruire non è più legata al volume di ricavi, ma ad una riduzione dei ricavi almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

Sembrerebbe quindi che la
sospensione non sia per ogni pagamento, lasciando comunque in scadenza
alcuni tributi tra cui le ritenute su lavoro autonomo e l’imposta di bollo.

Come
sopra indicato, il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e
contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione,
ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di
giugno
.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non
    superiori a 50 milioni
    (nel 2019), la contrazione dei ricavi (o
    compensi) deve essere di almeno il 33% (confronto tra marzo ed
    aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a
    50 milioni
    (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei
    ricavi (o compensi).

Preme sottolineare che ciascun mese è autonomo, quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarderebbe i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Il
riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito,
soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel
qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta
determinazione dei ricavi stessi (ratei e risconti passivi od acconti).

La
sospensione riguarda anche imprese e professionisti che hanno iniziato
l’attività dopo il 31 marzo 2019
, per questi, non presentando il parametro
storico per verificare il calo dei ricavi o compensi, il differimento spetta
in ogni caso
.

Il
Decreto prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui sopra per le
imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza
sanitaria, anche
qualora per tali imprese non si dovessero
verificare i presupposti di riduzione del volume di ricavi.