ACCONTO IVA 2019

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2019; per calcolarlo, la legge ci mette a disposizione tre metodi:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.

Ogni contribuente può scegliere ogni anno quello che preferisce, senza
alcun vincolo rispetto al metodo utilizzato nell’anno precedente o che
utilizzerà l’anno successivo.

“Solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere”
ed allora vediamo le tre metodiche previste dalla legge:

Con il metodo storico l’acconto è calcolato nell’88% dell’iva
dovuta nell’ultima liquidazione del 2018, senza considerare l’acconto
versato
. Nel caso di contribuente che da trimestrale è diventato mensile,
l’importo così ottenuto, ovvero calcolato sull’ultimo trimestre deve essere
diviso per 3; nel caso opposto, invece, ovvero quello di contribuente che da
mensile è diventato trimestrale, deve utilizzare come base di calcolo le
liquidazioni cumulate di ottobre, novembre e dicembre 2018.

Con il metodo previsionale l’acconto è calcolato nell’88%
dell’iva che si stima sarà dovuta in base alle previsioni dell’ultima
liquidazione iva del 2019. E’ necessario precisare che, nel caso in cui a
consuntivo tale importo risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente
dovuto, sarà necessario versare con ravvedimento l’importo mancante affinché la
somma versata in acconto insieme all’integrazione risultino pari all’88%
dell’iva del periodo.

Il metodo delle operazioni effettuate
è sicuramente il meno utilizzato, probabilmente a causa della sua non
immediatezza, ma a volte rappresenta la scelta economicamente più vantaggiosa: con tale metodo l’Iva dovuta in acconto è pari
al 100%
dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre
(dal 1 dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili e
dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali)
. È importante
evidenziare che è necessario considerate nel calcolo non solo
le operazioni effettuate e registrate nei registri Iva fino al 20 dicembre, ma anche
quelle effettuate e non ancora annotate, fra cui per esempio le cessioni
effettuate tramite documento di trasporto fino al 20.12
, per le quali la
fattura non è stata ancora emessa e quindi neppure annotata.

Specularmente, non
vanno considerate
 le fatture differite emesse entro il
15  dicembre
 (15 ottobre in caso di periodicità trimestrale)
relative a consegne effettuate nel mese di novembre (settembre in caso di
periodicità trimestrale) e le fatture d’acquisto relative ad operazioni
effettuate a novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) ricevute e
registrate entro il 15 dicembre (15 ottobre in caso di periodicità trimestrale)
con detrazione Iva nella liquidazione di novembre (3° trimestre in caso di
periodicità trimestrale).

Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento
dell’acconto Iva
:

  • i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico
    2018 o presunto 2019);
  • i soggetti che presentano un importo dovuto
    inferiore ad euro
    103,29
    ;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro
    il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel
    corso del 2019;
  • i soggetti che adottano il regime dei minimi o forfettario o coloro che
    nel 2019 sono in regime ordinario ma nel 2018 erano nel regime dei minimi
    o forfettario;
  • produttori agricoli esonerati.

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019

A differenza degli altri
mesi, a fine anno non è possibile far confluire nella liquidazione del periodo
le fatture che si riferiscono a dicembre (o al 4° trimestre 2019) ma ricevute
entro il 15 del mese successivo
.

In base alla normativa vigente, il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile
 ed è esercitato al più tardi con
la dichiarazione
relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto
 ed
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Per
esercitare tale diritto è necessario essere in possesso della fattura o della
bolletta doganale.

La regola
della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi
delle fatture distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di
    dicembre
    , che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020
    (datate dicembre 2019)
     che saranno registrate
    nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del
    mese di gennaio 2020
    ,
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non
    registrate a dicembre 2019
    : per tali fatture è possibile
    detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019
    ,
    da presentare entro il 30 aprile 2020,
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e
    registrate dopo il 30 aprile 2020
    : tali
    operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale
    Iva integrativa
    .

Se per un’operazione non è stata ricevuta la fattura (ad esempio perché il
cessionario/committente ha comunicato la pec per il recapito della fattura, ma
ha la casella di posta piena) il contribuente dovrà verificare se eventualmente
tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e non recapitata ma messa a disposizione
nell’Area riservata 
dell’Agenzia delle entrate, nella
sezione “Fatture e corrispettivi”. In
questa circostanza
, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è
rappresentata dalla data
di presa visione della stessa
 sul sito web dell’Agenzia
delle entrate da parte del cessionario/committente e quindi, se la presa
visione avverrà a gennaio 2020, tale fattura, pur riferendosi ad operazioni di
dicembre 2019, dovrà confluire nella prima liquidazione iva 2020.


VEICOLI CONCESSI IN USO AGLI AMMINISTRATORI

Così come per il personale dipendente,
anche con riferimento ai veicoli concessi in uso agli amministratori delle
società occorre effettuare una suddivisione a seconda di quella che è l’esatta
destinazione dell’autovettura e
cioè:

  • utilizzo esclusivamente
    personale
    ;
  • utilizzo esclusivamente
    aziendale
    ;
  • utilizzo promiscuo.

Relativamente alla prima fattispecie, con
considerazioni analoghe a quelle che riguardano il lavoratore dipendente,
anche l’auto concessa in uso all’amministratore per
fini esclusivamente personali comporta l’insorgenza in capo a quest’ultimo
soggetto di un compenso
in natura
 determinato a valore di mercato.

Per quanto attiene
la società, i costi e le spese relativi al veicolo possono essere dedotti
integralmente
 per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso
in natura
 che sorge in capo all’amministratore, determinato sulla base
del valore normale.

Per la parte eccedente a
detto importo, i costi sono interamente indeducibili. La relativa iva è detraibile al 40% ma, nel caso in
cui il reddito in natura relativo all’utilizzo, al posto di essere “tassato in
cedolino”, venga riaddebitato all’amministratore con fattura imponibile, l’iva
risulta interamente detraibile.

Riguardo all’utilizzo esclusivamente
aziendale
dell’autovettura non comporta l’insorgenza di alcun compenso
in natura tassabile in capo all’amministratore.

In capo alla società, invece, la deduzione
dei costi è limitata al
20%
, con l’ulteriore sbarramento di euro 18.075,99 in termini
di costo d’acquisto del
veicolo (sia che avvenga a titolo di proprietà, a noleggio o in locazione
finanziaria). La relativa iva è detraibile al 40%.

Più complessa è invece la disciplina dell’auto concessa
in uso
promiscuo all’amministratore
,
ovvero, sia per esigenze personali che per esigenze aziendali.

Nel caso utilizzo del
veicolo per la maggior parte del periodo d’imposta da parte di un amministratore
che riveste anche il ruolo di dipendente, quest’ultimo si vedrà
tassato un reddito in natura pari alla tariffa Aci applicata sulla percorrenza
annua di 5.000 km.

Per la società
questi costi sono interamente deducibili fino a concorrenza del valore del benefit
addebitato in capo all’amministratore dipendente e deducibili al 70% (senza il
limite sul costo d’acquisto) per la parte eccedente. La relativa iva è
detraibile al 40%, nel caso in cui invece il reddito in natura relativo
all’utilizzo, al posto di essere “tassato in cedolino”, venisse riaddebitato
all’amministratore con fattura imponibile, l’iva risulterebbe interamente
detraibile.

Nel caso di amministratore non 
anche dipendente
(fattispecie nella quale ricade la quasi totalità degli
amministratori delle PMI) che consegue reddito da lavoro assimilato a
quello di lavoratore dipendente, egli è tassato anche sul reddito in natura per
l’utilizzo dell’auto, calcolato però al valore di mercato e non con il calcolo
forfettario agevolato sui 5.000 km come previsto per la tassazione in capo al
dipendente.

Per la società
questi costi sono interamente deducibili fino a concorrenza del valore del
benefit addebitato in capo all’amministratore e deducibili al 20% (con il
limite di euro 18.075,99 per il costo d’acquisto) per
la parte eccedente. La relativa iva è detraibile
al 40%, nel caso in cui invece il reddito in natura relativo all’utilizzo, al
posto di essere “tassato in cedolino”, venga riaddebitato all’amministratore
con fattura imponibile, l’iva risulta interamente detraibile.

Nel caso di amministratore
professionista
titolare di partita iva, che per la propria attività di
amministratore emette parcella, la società deve riaddebitare con
fattura  la parte di uso privato del veicolo (calcolato al
valore normale) nei confronti dell’amministratore-professionista,
detraendo interamente l’iva, calcolandolo come il valore normale del diritto di
utilizzo. Trattandosi di fattura esclusivamente per l’utilizzo privato, il
ricevente non può in nessun caso dedurre il costo e detrarre l’iva in quanto
afferente all’ambito privato e non a quello professionale. I costi che
l’amministratore sostiene direttamente (ad esempio rifornimenti, pedaggi,
parcheggi e manutenzione) sono deducibili al 20% e la relativa iva è detraibile
al 40%.


NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI DAL 2020

In tema di appalti
il DL Fiscale ha reintrodotto il principio di responsabilità solidale
prevedendo inoltre una nuova modalità di versamento delle ritenute
a decorrere dal 1° gennaio 2020 così articolata:

  1. almeno cinque giorni lavorativi prima della
    scadenza del versamento
     le imprese
    affidatarie, appaltatrici (o subappaltatrici) devono versare al
    committente (o all’appaltatore), su specifico conto corrente
    bancario o postale da quest’ultimo comunicato, 
    la provvista
    necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute
    fiscali. Se sono già maturati corrispettivi non ancora
    corrisposti dal committente, le imprese appaltatrici possono richiedere di
    effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non
    rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;
  2. entro lo stesso termine, le imprese appaltatrici (o
    subappaltatrici) trasmettono al committente (o
    all’appaltatore), a mezzo pec: un elenco nominativo di
    tutti i lavoratori impiegati, nel mese precedente,
     direttamente
    nell’esecuzione dell’opera, con il dettaglio delle ore, della retribuzione
    e delle ritenute; tutti i dati utili alla compilazione dei modelli
    F24
    i dati identificativi del bonifico effettuato;
  3. il committente esegue il versamento delle ritenute effettuate
    dal datore di lavoro
     per le retribuzioni corrisposte al
    lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione,
    mediante delega F24, alle ordinarie scadenze, senza
    possibilità di utilizzare propri crediti
     in compensazione e
    indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto
    che ha effettuato le ritenute
     quale soggetto per conto del quale
    il versamento è eseguito;
  4. il committente che ha effettuato il pagamento per
    conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica,
    entro cinque giorni, a mezzo pec,
     a queste ultime,
    l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al
    versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione
    con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non
    ricevono evidenza
     dell’effettuazione del versamento delle
    ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione
    all’Agenzia delle entrate
    .

La Relazione
illustrativa
 a tale norma ne sottolinea l’ampiezza: “l’ambito applicativo non è limitato
esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella
locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i
contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto
, nei quali oggetto del contratto è
comunque l’assunzione di un 
obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.

Dal punto di vista
soggettivo
 la norma presenta
un ampio ambito di applicazione, operando non solo nei confronti dei committenti “imprenditori” ma
anche nei casi in cui i committenti
rivestono la qualifica di enti pubblici o enti non commerciali privati
.
Restano esclusi soltanto, oltra ai committenti “privati”, i committenti non residenti.

La norma ridisegna
anche il regime di responsabilità per gli omessi versamenti.

  • le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili
    della corretta determinazione
     ed esecuzione delle
    ritenute alla fonte, nonché dell’omesso versamento ove non
    abbiano consegnato la provvista 
    al committente (ovvero non
    abbiano richiesto la compensazione con i crediti già maturati),
  • il committente è responsabile del versamento
    delle ritenute
    , laddove allo stesso sia stata messa a
    disposizione la provvista
     per effettuare il versamento, nonché
    tutti i dati necessari all’esecuzione (è invece esclusa qualsiasi
    responsabilità per la corretta determinazione degli
    importi trattenuti ai lavoratori).

E’ previsto l’obbligo, per i committenti, di sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice nel caso in cui non sia stata resa disponibile la provvista per effettuare il versamento delle ritenute, oppure non siano stati messi a disposizione dello
stesso i dati necessari; l’inadempimento,
protrattosi per un periodo di tempo pari a 90 giorni, obbliga inoltre il committente a comunicare all’Agenzia delle entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori.

Per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici,
è comunque possibile eseguire
direttamente il versamento delle ritenute 
(“sfuggendo”,
quindi, a tutte le novità appena richiamate), comunicando al committente
tale opzione almeno cinque giorni lavorativi prima della
scadenza del versamento
.

Alla comunicazione dovrà
essere allegata la certificazione
dei requisiti previsti dalla norma
 per poter versare
“direttamente” le ritenute, ovvero:

a) risultare
in attività da almeno cinque anni
 ovvero aver eseguito nel corso dei due anni
precedenti complessivi versamenti registrati 
nel conto
fiscale per un
importo superiore a euro 2 milioni
;

b) non
avere iscrizioni a ruolo
 o accertamenti esecutivi affidati
agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi
previdenziali per
importi superiori ad euro 50.000,00
, per i quali siano ancora
dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di
sospensione.

L’autenticità
della certificazione 
potrà essere verificata dal
committente mediante apposito servizio telematico che sarà messo a disposizione
dall’Agenzia delle entrate.


NUOVE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Il Decreto fiscale è
nuovamente intervenuto sulle modalità
di presentazione dei modelli F24
 che abbiano al loro
interno compensazioni,
ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario utilizzare
gli strumenti
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
 (canali Entratel/Fisconline).

Già a partire dal 2017
soggetti titolari
di partita Iva
dovevano trasmettere tutti gli F24 con
compensazione attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, senza poter più ricorrere all’home banking.

La nuova previsione
estende tale obbligo anche a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva.

Sottolineiamo però che le
nuove disposizioni si applicano a partire dai “crediti maturati a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
”: di
conseguenza, i crediti
maturati nell’anno 2018
, ed esposti nel modello Redditi 2019, continueranno
a poter essere utilizzabili
secondo le vecchie regole.
Ne consegue che con riferimento a tali
crediti
, solo per i soggetti privati, le deleghe F24 che presentano un saldo
positivo
, sebbene contenenti una compensazione, possono
essere versate anche ricorrendo ai servizi
di 
home
banking
.


INDUSTRY 4.0

Il tavolo su “Transizione 4.0” fra Mise e associazioni
rappresentanti il tessuto imprenditoriale italiano ha disegnato un
nuovo assetto degli incentivi 4.0 con programmazione pluriennale
,
in grado di supportare le imprese verso una transizione tecnologica che,
coerentemente con le linee del D.D.L. di Bilancio 2020, premi anche la sostenibilità
ambientale ed estenda la platea delle Pmi beneficiarie
.

Gli obiettivi della proposta del Mise in tema di
“Transizione 4.0
”, formulata a parità di risorse stanziate
rispetto al D.D.L. di Bilancio 2020, sono essenzialmente i seguenti:

  • sostituire alla proroga annuale degli incentivi 4.0
    in Legge di Bilancio una programmazione almeno triennale, che
    consentirebbe alle imprese una pianificazione gli investimenti di medio
    termine;
  • ampliare la
    platea delle imprese potenzialmente beneficiarie
    ,
    incrementandola potenzialmente del 40% con aumento sensibile del numero di
    Pmi;
  • rafforzare gli
    incentivi in tema di competenze, economia circolare, software e sistemi
    I.T
    .;
  • ridurre le
    incertezze applicative semplificando la normativa
    .

L’obiettivo di incremento della platea
di imprese destinatarie degli incentivi 4.0
 sarà
perseguito attraverso le seguenti modalità:

  • razionalizzazione e semplificazione dell’utilizzo
    degli strumenti da parte delle imprese mediante conversione
    dell’iper e del super ammortamento in un credito d’imposta a intensità
    crescente
    ;
  • anticipazione
    del momento di fruizione del beneficio dal 1° gennaio dell’anno successivo
    all’investimento
    , con ricorso al meccanismo del credito d’imposta;
  • estensione del
    credito d’imposta R&S agli investimenti in innovazione e 
    design,
    capisaldi del Made
    in Italy;
  • ampliamento
    dell’ambito applicativo oggettivo dell’iper ammortamento su beni

    eliminando il vincolo di subordinazione all’investimento in un bene
    materiale.

INDICI PER LA VERIFICA E L’EMERSIONE PREVENTIVA DELL’ESISTENZA DELLA CRISI DI IMPRESA.

Il 27 ottobre 2019 il
CNDCEC ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici per
la verifica e l’emersione preventiva dell’esistenza della crisi di
impresa.

Ricordiamo che il nuovo Codice della crisi pone:

  • in capo agli amministratori, l’obbligo di dotare la società
    degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
    adeguati per cogliere l’esistenza della crisi che, una volta
    accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
  • in capo al collegio sindacale ed al revisore, un obbligo di
    segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi
    (OCRI) quando si ravvisano fondati indizi di crisi
  • in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle
    Entrate, INPS e agenti di riscossione) un analogo obbligo di
    segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una
    soglia definita importo rilevante.

Il documento
presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico che si articola
nelle seguenti fasi:

  1. Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la
    misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di
    un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne
    deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e
    quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione. Se il
    patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
  2. Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni
    finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con
    orizzonte almeno semestrale. Il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i
    flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti
    a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo
    di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore
    all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla
    segnalazione all’OCRI;
  3. Fase 3: in caso di inaffidabilità del budget di
    tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati
    ulteriori cinque indici e, solamente in caso di superamento delle
    soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere
    alla segnalazione.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene i seguenti principali incentivi, in attesa di un’annunciata razionalizzazione e stabilizzazione delle agevolazioni fiscali del Piano Nazionale Impresa 4.0 con un orizzonte temporale pluriennale
  • proroga
    senza modifiche del superammortamento agli investimenti
    effettuati entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il
    30.06.2021);
  • proroga
    senza modifiche dell’iperammortamento per beni materiali e
    immateriali agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (alle
    tradizionali condizioni entro il 31.12.2021);
  • introduzione
    di un inedito credito d’imposta per progetti ambientali effettuati nel
    triennio 2020-2022, che includano investimenti in beni 4.0;
  • proroga
    al 2020 senza modifiche del credito formazione 4.0;
  • rifinanziamento
    della Nuova Sabatini, con potenziamento del contributo statale per
    investimenti 4.0 nelle aree del Mezzogiorno;
  • potenziamento
    del credito d’imposta R&S per le sole regioni del Mezzogiorno.

Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti - Nuove modalità di presentazione della domanda

INPS : DAL 1 APRILE 2019 NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ASSEGNI FAMILIARI

 

L’Inps con la circolare 45 del 22/03/2019 ha stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2019 tutti lavoratori che vorranno richiedere gli assegni familiari dovranno predisporre la domanda esclusivamente in modalità telematica direttamente all’INPS e non più con richiesta cartacea al proprio datore di lavoro .

La domanda dovrà essere inoltrata dal lavoratore mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB: accedendo al servizio ON LINE dedicato presente sul sito inps.it utilizzando il proprio PIN dispositivo personale.
  • Tramite Patronati- CAF attraverso i servi telematici offerti dagli stessi.

I datori di lavoro riceveranno direttamente dall’INPS, una volta esaurita la pratica, gli importi degli Assegni familiari spettanti ai lavoratori nel proprio “CASSETTO PREVIDENZIALE” che dovrà essere monitorato costantemente perché l’INPS, al momento, non ha previsto sistemi automatici di notifica della chiusura pratica.

In attesa che si riesca al più presto ad attivare tale notifica, per evitare inutili ritardi di corresponsione degli ANF, siete pregati di comunicare ai lavoratori interessati da richieste di ANF di provvedere a scegliere uno dei due canali indicati per attivare la procedura.

Per quanto riguarda le domande presentate in forma cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1 aprile 2019 – 30 giugno 2019, si precisa che i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF e procedere al conguaglio secondo le modalità sinora utilizzate.

Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti .

 

                                                                                                              STUDIO BOCCARDI ELLI & PARTNERS


Pubblicazione del nuovo portale

 

Vi comunichiamo che è stato pubblicato oggi il nuovo portale dello Studio Boccardi Elli & Partners.

Buona navigazione