Leadership

Studiare è come remare controcorrente: se smetti torni indietro.
Oggi siamo al #velascoday per essere i migliori leader di noi stessi e del nostro team


NOVITÀ IMPORTANTE IMU IN CASO DI SEPARAZIONE

Una novità 2020 che non deve passare inosservata riguarda la disciplina Imu in caso di separazione. Mentre nella vecchia Imu era prevista l’assimilazione ex lege all’abitazione principale della casa coniugale «assegnata al coniuge» con provvedimento del giudice della separazione, ora il riferimento è alla «casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Nell’ipotesi di assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge in assenza di figli, a differenza del passato, non potrà operare l’assimilazione all’abitazione principale, stante il fatto che la norma è di carattere agevolativo, e quindi di stretta interpretazione, e fa riferimento solo alla figura del «genitore affidatario». Per quanto riguarda l’immobile oggetto di assimilazione, il Mef precisa che la norma fa riferimento alla «casa familiare», identificabile, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambiente domestico, e quindi, nel «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare». Se il giudice individua con proprio provvedimento una diversa «casa familiare», il Comune non è legittimato a disconoscere l’agevolazione.

Articolo tratto da Euroconference


BANDO BREVETTI+

E’ scattato ieri 30 gennaio 2020 alle ore 12:00 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso al bando Brevetti+ secondo una procedura a sportello. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi (ad oggi pari a 21,8 milioni di euro).

La misura agevolativa è finalizzata a sostenere sui
mercati nazionali e internazionali le Pmi nella valorizzazione e sfruttamento economico del know how aziendale
sottoforma di invenzioni industriali, mediante la concessione e
l’erogazione di un contributo in conto capitale non superiore all’80% dei
costi ammissibili
, entro un importo massimo di
140.000 euro
.

I soggetti beneficiari del bando sono le micro, piccole e
medie imprese, comprese le 
start up innovative,
aventi sede legale e operativa in Italia; in particolare, per le startup
innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese al
momento della presentazione della domanda di agevolazioni, è prevista una quota
pari al 15% delle risorse finanziarie disponibili.

Non esistono limitazioni di ambito
territoriale
 entro i confini
nazionali, né limitazioni settoriali, ad eccezione
degli ambiti di attività esclusi dagli aiuti de minimis.

Le Pmi beneficiarie
devono in particolare trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • essere titolari o licenziatarie di un brevetto per invenzione
    industriale concesso in Italia successivamente al 01.01.2017;
  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per
    invenzione industriale depositata successivamente al 01.01.2016
    con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una
    domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01.01.2016,
    con un rapporto di ricerca con esito “non
    negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda
    nazionale di brevetto;
  • essere in possesso di un’opzione o di un accordo preliminare che abbia
    per oggetto l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un
    brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente
    al 01.01.2017, con un soggetto anche estero che ne detenga la titolarità;
  • essere imprese neo-costituite in forma di società di
    capitali a seguito di operazione di spin-off universitari/accademici,
    per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, la
    partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca
    in misura non inferiore al 10%, la titolarità di un brevetto per invenzione
    industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in
    licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso
    successivamente al 01.01.2017 e trasferito dall’università o ente di
    ricerca socio e l’Università o l’ente di ricerca sia ricompreso
    nell’elenco degli enti vigilati dal Miur.

Nelle FAQ
pubblicate sul sito web ministeriale il Mise ha chiarito cosa si intenda
per “rapporto di ricerca con esito non negativo” precisando che trattasi
di rapporto che evidenzi almeno una rivendicazione positiva in relazione a
due dei seguenti tre requisiti:

  • novità
  • attività inventiva
  • applicazione industriale.

La misura rientra
nel novero dei bandi pubblicati dal Mise il 03.12.2019, finalizzati alla
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e al trasferimento
tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al mondo
imprenditoriale, in relazione ai quali si rammentano le prossime date di
apertura o di chiusura:

Soggetto gestore Risorse stanziate Data di apertura/chiusura del bando
Disegni+4 Unioncamere 13 milioni di euro Dalle ore 9.00 del 27.02.2020
Marchi+3 Unioncamere 3,5 milioni di euro Dalle ore 9.00 del 30.03.2020
Bando Utt DGTPI-UIBM 7,555 milioni di euro Dal 16.12.2019 fino al
14.02.2020
Bando Poc Invitalia 5,3 milioni di euro Dal 13.01.2020 fino al
27.02.2020

Articolo tratto da ecnews


Novità in tema di IMU

La Legge di bilancio,
nella soppressione
della Tasi
 a seguito dell’accorpamento con l’Imu, ha
riformulato la disciplina delle aliquote dell’imposta municipale, introducendo
una limitazione per
i Comuni alla possibilità di differenziare le proprie aliquote
:
dal 2021 (quest’ultima previsione è infatti differita di un anno) il Comune
potrà continuare a stabilire la misura del prelievo per le diverse fattispecie,
ma si dovrà attenere ad uno specifico schema che sarà identico per tutti i comuni italiani.

La soppressione della Tasi ha avuto, quale
beneficio immediato, la scomparsa
di ogni necessità di effettuare la verifica incrociata tra le due imposte
(la disciplina
2019 prevedeva infatti che la somma delle aliquote Imu e Tasi su ogni immobile
non poteva eccedere l’1,06%)
: dal 2020 è prevista unicamente
l’Imu.

La Legge di bilancio, avendo comportato la soppressione della Tasi,
ha stabilito che il gettito
della tassa sui servizi
 sarà sostituito dall’Imu, che quindi sarà
fondata su un’aliquota
base incrementata
, che sale dallo 0,76% allo 0,86%, aliquota che
ciascun Comune può portare sino
all’1,06%
(in alcuni isolati casi fino all’1,14%).

L’aspetto più interessante, a parere di chi scrive,
risiede nella tipizzazione
delle ipotesi
 alle quali ciascun ente potrà attribuire una
diversa aliquota.

A decorrere dall’anno 2021 (quindi,
per il 2020, ogni Ente avrà ancora libertà di azione), i Comuni potranno
diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
.

Il rinvio nell’applicazione di tale previsione è
probabilmente legato all’iter di approvazione di detto decreto, che dovrà
essere adottato entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della legge
, sentita la
Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

La nuova normativa obbliga quindi i Comuni ad
avvalersi di una sorta di griglia
di aliquote
 messa a disposizione dal Portale del
federalismo fiscale tramite un’applicazione che consente, previa selezione
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto
citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera di approvazione delle stesse.

Pertanto, la delibera
approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Sembra quindi che, anche se solo dal periodo d’imposta 2021, si vada verso la semplificazione e razionalizzazione del tributo. (tratto da EcNews)

Rimaniamo tutti in attesa dell’evoluzione della normativa e
dell’approvazione del decreto.


Agevolazione Smart&Start per le start-up

"Se sogni un progetto, creare una Start-up potrebbe aiutarti a realizzarlo"

È stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare Mise del 16 dicembre con cui
viene spiegato l’accesso alla nuova versione dell’agevolazione Smart&Start
prevista per le start up innovative che dovranno presentare la relativa domanda
a partire dal 20 gennaio.

Cos’è: Smart&Start Italia è uno strumento
agevolativo finalizzato a promuovere su tutto il territorio nazionale le
condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le
politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei
risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

A chi si
rivolge
: l’agevolazione è
riservata:

  • alle startup innovative di piccole dimensioni, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • alle persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa (entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni);
  • alle imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

Programmi
ammissibili
: piani di
impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • significativo contenuto tecnologico e innovativo;
  • sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
    digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e
    dell’internet of things;
  • valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
    pubblica e privata (spin off da ricerca);

I piani d’impresa
possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di
ricerca, incubatori ed acceleratori d’impresa, Digital Innovation
Hub.

Cosa
finanzia
: piani
d’impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro,
comprendenti le seguenti categorie di spese:

  • immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa;
  • immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell’iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa);
  • personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

Nei limiti del
20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a
copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di
spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività
dell’impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e
godimento di beni di terzi.

I piani di
impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento.

Le
agevolazioni
: finanziamento
agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese
ammissibili; l’importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la
startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore
a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di
dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato
stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un
triennio.
Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.
Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in
misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo di finanziamento
agevolato concesso per le spese del piano di impresa.
servizi di tutoraggio: le sole startup innovative costituite da non più
di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale
identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti
servizi è pari a 15.000 euro per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500
euro per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

Come funziona: è necessario inviare le domande
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa
a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica,
secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

L’accesso alle agevolazioni è
subordinato alla stipula di un contratto di finanziamento tra il Soggetto
gestore e l’impresa beneficiaria.

L’erogazione delle agevolazioni
per stato di avanzamento può avvenire sulla base di fatture quietanzate e non
quietanzate. In caso di fatture non quietanzate (nei limiti, comunque, del 30%
delle spese ammesse alle agevolazioni) il pagamento delle stesse dovrà essere
dimostrato al successivo stato avanzamento lavori, fatta salva la facoltà del
Soggetto gestore di richiedere la documentazione attestante l’avvenuto
pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione
dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di
erogazione. L’erogazione delle agevolazioni può avvenire anche attraverso
l'utilizzo di un contratto di conto corrente vincolato


Incentivi all'imprenditoria femminile

La legge di Stabilità 2020 prevede alcune norme che interessano il mondo femminile:

Viene prevista la
concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo
sviluppo od al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici
attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui saranno
concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni
comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in
materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Criteri e modalità
saranno stabiliti con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal
1° gennaio 2020.

A tal fine, è istituito
un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di
euro per il 2020.

Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la
protezione dell’igiene femminile

A decorrere dal 1°
gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile
compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l’aliquota Iva
ridotta al 5%.

Esonero contributi per
lo sport femminile

Per incentivare lo sport al femminile, viene
introdotto per le società sportive femminili che stipulano con le atlete
contratti di lavoro sportivo l’esonero al 100% dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro annui.


Il contenuto del nuovo scontrino elettronico

Con il nuovo “scontrino
telematico
” le ben note diciture generiche preimpostate sui registratori di
cassa 
quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto
3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei e talora adottate dagli
operatori per distinguere operazioni con aliquote diverse oppure per operare
una rudimentale tracciatura delle diverse tipologie di beni e/o servizi
venduti, sono destinate
a sparire
 in conseguenza alla nuova normativa.

A decorrere dal
1° gennaio 2020
, i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività
assimilate
  (soggetti per i quali non vi è obbligo di
emissione della fattura, se non su richiesta del cliente) memorizzano elettronicamente e
trasmettono telematicamente
 all’Agenzia delle entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei
dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi e le modalità di assolvimento degli
obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi
 (da cui quindi il
nuovo “documento commerciale” e non più lo scontrino non fiscale)
,
fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Nella normativa in vigore fino al 31 dicembre
2019 non
veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e
servizi ceduti/prestati
; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo
scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa deve
contenere le seguenti indicazioni
:

  1. ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
  2. numero di partita Iva dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
  3. dati contabili (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
  4. data, ora di emissione e numero progressivo e
  5. logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale.

Dal 1 gennaio 2020, invece i soggetti che esercitano
il commercio al minuto e le attività assimilate devono documentare le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento
commerciale
, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.

Il
documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, la descrizione
dei beni ceduti e dei servizi resi
.

Inoltre,
tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione,
  • numero progressivo,
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
  • numero di partita Iva dell’emittente,
  • ubicazione dell’esercizio
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dunque,
dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i contribuenti maggiori) il
documento commerciale
 (sostitutivo dello scontrino fiscale o della
ricevuta fiscale) dovrà obbligatoriamente indicare dei dati
che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: la
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
.

Il nuovo “documento commerciale” ha una maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro registratori telematici e delle relative voci da “battere” che, a partire dal 2020 non potranno più essere generiche. Occorrerà anche valutare attentamente gli aspetti connessi agli accertamenti tributari, dal momento che, rispetto al passato, l’Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.

In collaborazione con Ecnews


Dallo Studio Boccardi Elli buone feste e buon Natale!

Per il 2020 ci ripromettiamo di confermare concretamente i nostri valori di rispetto, serietà ed impegno:

- con i nostri dipendenti e collaboratori, che sono
l'anima ed il cuore dello Studio, affinché nel lavoro trovino uno strumento di
crescita personale mantenendo l'equilibrio tra lavoro e vita privata;

- con i nostri clienti affinché trascorrano le feste,
cosi come ogni giorno dell'anno, sicuri di potersi dedicare all'operatività
della propria azienda senza preoccuparsi anche delle scadenze fiscali o di F24
comunicati all'ultimo;

- con i nostri fornitori che da anni ci dimostrano la
loro fiducia ed il loro rispetto.

A tutti Voi i nostri migliori auguri


DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITÀ AL MOMENTO SOLO PARZIALMENTE APPLICABILI

Nel mese di dicembre molti
esportatori abituali inviano le proprie dichiarazioni d’intento ai fornitori
per le operazioni che effettueranno nel
2020
.

Il decreto
Crescita
ha introdotto alcune semplificazioni in merito a tale
adempimento.

Brevemente
ricordiamo che si definiscono
esportatori abituali
 i soggetti che nell’anno precedente
hanno realizzato cessioni all’esportazione, operazioni intracomunitarie ed
operazioni assimilate di ammontare superiore
al 10% del volume d’affari; c
ostoro possono decidere di ricevere
nell’anno successivo fatture
senza iva fino a concorrenza del predetto
importo (definito plafond).

La volontà di
avvalersi di questa facoltà deve risultare da dichiarazione d’intento,
redatta in base al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, la quale può
fare riferimento ad una sola operazione od a più operazioni “fino a
concorrenza
” di un determinato importo. La dichiarazione deve essere
trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate anteriormente
all’effettuazione dell’operazione
e, prima delle semplificazioni di
prossima entrata in vigore, era necessario inviare al fornitore/prestatore
copia della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica.

Il decreto Crescita, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ha eliminato l’onere di inviare una copia della dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate…al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ed ha introdotto l’obbligo di riportare “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione…nelle fatture emesse in base ad essaovvero…nella dichiarazione doganale”.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che
dal 2020 l’esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della
dichiarazione d’intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente
il numero della ricevuta d’invio alla controparte
 che, dal canto suo,
ha l’onere di esporlo all’interno della fattura elettronica. Ogni
operatore economico, infatti, nel proprio cassetto fiscale trova l’indicazione
delle dichiarazioni d’intento che sono state inviate nei suoi confronti.
Tuttavia, dai dati che attualmente sono visibili, non è possibile riscontrare
se la dichiarazione si riferisce solo ad un’operazione o ad un totale di
ammontare. Stante l’attuale normativa e gli strumenti a disposizione in questo
momento, è quantomeno lontano da una reale semplificazione il fatto che ogni
fornitore/prestatore debba monitorare costantemente da cassetto fiscale le
dichiarazioni d’intento trasmesse nei suoi confronti (ricordiamo infatti che il
cliente non ha più l’obbligo di comunicare alla controparte l’avvenuta
emissione) e poi contattare il soggetto emittente per conoscere l’importo del
plafond messo a sua disposizione. A fronte di questa situazione, per il 2020
non sembra possa essere concretamente applicata una reale semplificazione in
merito ed il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
deve
:

  • verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell’Agenzia delle Entrate;
  • controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell’operazione;
  • monitorare l’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Conoscere solo il numero di protocollo di
ricezione
 della dichiarazione non può essere sufficiente ai
fini dei controlli gravanti sul fornitore
; per questo motivo, alcuni
spedizionieri stanno mandando comunicazioni ai propri clienti per ricordare
che, nonostante le semplificazioni, necessitano ancora della copia del modello
e della ricevuta d’invio per esigenze gestionali interne.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l’abrogazione
dal periodo d’imposta 2020
:

  • della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
  • dell’annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro;
  • dell’annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa (semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

L’abrogazione degli adempimenti formali da ultimo
descritti, ad avviso di chi scrive, potrebbero trovare applicazione già
per le dichiarazioni d’intento emesse a dicembre 2019 per il periodo d’imposta
2020
ma a questo si oppone il modello ministeriale attualmente in
vigore
che continua a richiedere il numero progressivo assegnato
alla dichiarazione, oltre all’anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere
compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (1/2020, 2/2020,
etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.

Siamo quindi tutti in attesa del provvedimento
attuativo che l‘Agenzia delle Entrate emanerà, si spera, a breve.


OMAGGI E REGALI... SOPRA E SOTTO I 50 EURO

In occasione delle feste spesso capita di
acquistare regali per clienti e dipendenti, vediamo insieme il loro trattamento
ai fini Ires, Irpef, Irap ed Iva.

Per le imprese, ai fini delle imposte sui
redditi Irpef e Ires, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad
omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza:

Sono pertanto deducibili:

  1. integralmente, se i beni presentano un valore unitario non superiore a 50 euro;
  2. se di valore unitario superiore a 50 euro, nel periodo di imposta di sostenimento per un valore massimo derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica:
  • 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e proventi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni di euro.

Per la determinazione del valore unitario
dell’omaggio, bisogna considerare il regalo nel suo complesso e
non i singoli beni che lo compongono (si pensi al cesto natalizio formato con
vari prodotti: per questo regalo bisogna verificare che il prezzo totale sia
superiore o inferiore ai 50 euro, indipendentemente dal fatto che ogni articolo
che lo compone non ecceda tale soglia). Un ulteriore particolarità riguarda i beni oggetto dell’attività esercitata dal contribuente per i quali è necessario confrontare con tale soglia
il prezzo di
vendita e non il costo sostenuto per produrli
.

Nel caso in cui gli omaggi siano riservati ai dipendenti,
la deduzione è garantita quale costo del lavoro e non sono tassati in capo a
chi li riceve fino all’importo complessivo annuo di 258,23 euro.

Se invece il soggetto che acquista gli omaggi non é
un’impresa ma un professionista, tali costi sono deducibili nei limiti
dell’1% dei compensi
percepiti nel periodo di imposta,
 a prescindere dal valore
unitario.

Ai fini Irap la deducibilità è integrale per i
soggetti che calcolano tale imposta con il metodo “da bilancio”, nel caso in
cui invece essa venga calcolata col metodo “fiscale”, tali omaggi sono
indeducibili.

Per quanto riguarda invece il pranzo o la cena aziendale (o di studio)
a cui partecipano esclusivamente i dipendenti
, non essendo
considerato spesa di rappresentanza, tale costo è deducibile nel limite del 75%
e dello 0,5% dell’ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro
.

Ai fini iva, la disciplina è più lineare: per le spese di
rappresentanza l’iva è sempre indetraibile, al contrario, per gli omaggi sotto
la soglia dei 50 euro, tale imposta può essere detratta.

Ci permettiamo però di sottolineare che per un sorriso ed un
ambiente di lavoro piacevole…non c’è indeducibilità che tenga!