#CuraItalia: premio lavoratori marzo 2020

Con la circolare n.8/E l’Agenzia
delle Entrate (avente oggetto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”) ha fornito i primi chiarimenti relativi al premio ai lavoratori
dipendenti, che hanno svolto il proprio lavoro presso la propria sede di lavoro
nel mese di marzo 2020.

Importo spettante: l’ammontare del premio spettante è pari a 100
euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro effettivamente svolti nella
propria sede di lavoro.

Calcolo dei giorni: si ritiene, che al fine del calcolo complessivo
dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus
spettante, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e
le ore lavorabili previste contrattualmente.

Ipotesi di cessazione di lavoro: qualora nel mese di marzo 2020 un
lavoratore dipendente cessi la sua attività presso l’impresa, il bonus spetterà
in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede.

Lavoratori in trasferta: la ratio del premio si identifica nel dare
ristoro ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a
lavorare senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro
agile o da remoto. Si ritiene dunque opportuno riconoscere il premio anche a
coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso
clienti, o in missioni presso sedi secondarie dell’impresa.

Trattamento dei lavoratori part-time: dato che la norma rapporta
l’ammontare del premio al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede
di lavoro e non fa alcun riferimento alla tipologia di contrattuale (full-time
e part-time), si ritiene che l’importo del premio non debba essere
riproporzionato in base alla tipologia contrattuale.

Trattamento dei lavoratori in smart-working: essendo condizione sufficiente e necessaria all’ottenimento del bonus la prestazione svolta nella propria sede di lavoro, si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro, quei giorni svolti a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

Limiti reddituali: l’art. 63 del Decreto prevede che ai fini della
corresponsione del bonus, il reddito di lavoro dipendente non deve superare
l’importo di 40.000 euro rispetto all’anno precedente. Si ritiene, che ai fini
della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo
63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro
dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello
assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Mese di corresponsione del premio: il Decreto dispone che i
sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla
retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Ciò significa che il
bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le
competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

Verifica limiti reddituali: spetta al datore di lavoro la verifica
dei limiti reddituali dei lavoratori che hanno prestato la propria attività
lavorativa presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e che avrebbero
dunque diritto al bonus. Nel caso in cui il datore di lavoro tenuto
all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la
certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, sarà il dipendente a
dover rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (di cui vi alleghiamo un fac-simile), in cui attestare l’importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente, al fine
dell’ottenimento del suddetto premio.

Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro: si fa presente che il datore di lavoro che anticipa il premio in busta paga ai lavoratori aventi diritto, potrà recuperare l’importo anticipato tramite compensazione orizzontale (che consiste nella compensazione tra debiti e crediti di diversa natura e risultanti nei confronti di diverse tipologie di Enti) mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (come già avviene per il “Bonus Renzi”).

Sono stati istituiti, per il modello F24 nuovi codici tributo denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”:

- Codice tributo “1699” per
soggetti privati.

- Codice tributo “169E” solo per enti pubblici.

Di seguito potete trovare un modello di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2002:

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000, N. 445

 Il sottoscritto………………………………..……………………………………………………

nato a…………….…………………………….…………….. il ……… /…….. /…...…………... - CF:………………………………….   - residente a ……………………………………………… Via
…………………………… – CAP……………. ,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto n. 445/2000,

DICHIARA

che l’importo del reddito di lavoro dipendente risultante dalla C.U. 2020 redditi 2019 (campo 1/2 della certificazione) è pari ad euro ……………………..

………..…………………. , .…./…../……………

Il lavoratore

_________________________

Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dal lavoratore
dipendente alla presenza del Datore di lavoro, ovvero sottoscritta ed inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità.


INDENNITÀ DI 600 EURO: DOMANDE FREQUENTI

Il decreto #CuraItalia ha previsto un’indennità di 600 euro, non tassabile, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, sia alla gestione separata, sia alla gestione artigiani e commercianti, per il mese di marzo. Il bonus spetta anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

a chi spetta l’indennità?

L’indennità spetta a:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA già al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata Inps, anche se percettori di indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa già iscritti al 23 febbraio 2020 alla gestione separata, anche se percettori di indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • lavoratori iscritti alla gestione Inps artigiani, commercianti ed agricoltura, compresi gli imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • ex dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, anche se percettori di indennità di disoccupazione NASpI;
  • operai agricoli a tempo determinato che nell'anno 2019 abbiano versato un contributo giornaliero per almeno 50 giornate;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e che nel 2019 abbiano conseguito un reddito lordo inferiore a 50.000 euro, purché non titolari di contratto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, anche se percettori di indennità di disoccupazione NASpI;
  • collaboratori sportivi che abbiano un rapporto di collaborazione instaurato in data antecedente al 23 febbraio 2020 con federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro del Coni.

Per tutti vale l’esclusione dal beneficio nel caso in cui fossero titolari di pensione, reddito di cittadinanza, assegno di invalidità o fossero iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie.

Per il periodo di fruizione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità, invece, è compatibile e cumulabile con:

  • somme derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali;
  • premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • premi o compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale che, ricordiamo, non può superare i 5.000 euro annui.

…ed agli agenti iscritti Enasarco?

Si: le FAQ pubblicate dal Ministero hanno risposto affermativamente. Si precisa che gli agenti possono in alternativa richiedere l'indennità prevista dall'Enasarco.

Ho sentito che gli amministratori di Srl sono co.co.co…quindi l’indennità spetta anche a loro?

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 1545/2017, ha precisato che tra gli amministratori e la società di capitali che gli stessi amministrano non c’è un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma un più generale rapporto societario. Quindi, l’indennità di 600 euro non spetta agli amministratori di società di capitali (Srl, Spa, Sapa), a meno che questi non siano iscritti contemporaneamente alla gestione separata ed a quella artigiana e commercianti in qualità di soci lavoratori.

Spetta anche ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente nella loro società?

Si: le FAQ pubblicate dal Ministero hanno precisato che l'indennità spetta a tutti i soci di società di persone o di capitali iscritti alla gestione inps artigiani-commercianti

Ho un’impresa famigliare, i 600 euro spettano solo a me o anche ai miei collaboratori?

Si: l'Inps, con la circolare 49/2020, ha esteso l'indennità anche ai familiari coadiuvanti/coadiutori dell'impresa familiare .

…e per i professionisti iscritti alle casse private?

Tutti i professionisti non iscritti all’Inps possono richiedere l'indennità di 600 euro a condizione che:

  • nell'anno 2018 non abbiano conseguito un reddito superiore a 35.000 euro e che la propria attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza all'epidemia da coronavirus (si attendono indicazioni ufficiali che chiariscano cosa si intende per "limitazione" in quanto l'attività degli studi professionali non è mai stata sospesa dai decreti emanati dal Governo);
  • nell'anno 2018 abbiano conseguito un reddito compreso tra i 35.000 ed i 50.000 euro ed abbiano cessato l'attività nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 marzo 2020 o nel primo trimestre 2020 abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al primo trimestre 2019.

    Si precisa che il reddito da prendere a riferimento deve essere comprensivo di eventuali redditi da locazione soggetti a cedolare secca od al regime degli affitti brevi.

La richiesta dovrà essere inoltrata alla propria Cassa Previdenziale, con la modulistica messa a disposizione dalla stessa, a partire dal 1° aprile e fino all'ultimo giorno dello stesso mese.
Le indennità saranno erogate in base all'ordine cronologico di presentazione e validazione delle domande.

Quando verranno erogati i 600 euro?

Il contributo di 600 euro verrà erogato dall'INPS a partire dal 15 aprile.

Come presento la richiesta?

La richiesta dovrà essere effettuata solo telematicamente a partire dal 1° aprile. Il contribuente dovrà essere in possesso del pin dispositivo rilasciato dall’Inps od in alternativa di spid di livello 2 o superiore, carta d’identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi. Vista l’impossibilità di recarsi presso gli uffici, i contribuenti potranno richiedere il pin sul sito (servizio “Richiesta pin”) od al contact center (803.164 da telefono fisso, 06.164.164 da telefono mobile) ed utilizzare solamente la prima parte del codice che gli verrà recapitata via mail o sms entro 12 ore. Qualora il contribuente non riceva entro 12 ore il pin, dovrà rivolgersi al Contact Center per l’immediato rilascio.

In alternativa, la richiesta può essere presentata da un Patronato o da un Commercialista, previa delega.

I collaboratori sportivi invece dovranno presentare la domanda alla società “Sport e Salute Spa” ma per conoscere la procedura nel concreto si attende il decreto attuativo che sarà emanato entro il prossimo 1° aprile.

È previsto il click day?

L’Inps ha smentito tale ipotesi più volte, affermando però che l'erogazione seguirà l'ordine di ricezione delle richieste.
Anche le casse private dei professionisti hanno confermato tale modalità.

Ci sono abbastanza soldi per tutti?

Il decreto ha assegnato a copertura una quota che sembrerebbe
non coprire interamente gli aventi diritto, è stato poi però affermato che in
caso di necessità i fondi assegnati saranno integrati
, presumibilmente con
il decreto previsto per aprile.

Sono previsti i 600 euro anche per aprile?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, rimaniamo in attesa del decreto previsto per il mese di aprile.

Aumenteranno l’indennità da 600 a 1.000 euro?

Come per la domanda precedente, al momento non ci sono conferme ufficiali, rimaniamo in attesa del decreto previsto per il mese di aprile.

I 600 euro mi spettano anche se sto continuando a lavorare?

Si, l’indennità non ha restrizioni in base ai beni o servizi venduti e quindi ne potranno beneficiare anche coloro che svolgono le attività identificate come essenziali quali, per esempio, la vendita di generi alimentari o di prima necessità.


Credito d'imposta sui canoni di locazione

Il decreto #CuraItalia, ha introdotto un credito d’imposta sull’affitto dei negozi relativo al mese
marzo.
Si tratta di un’agevolazionericonosciuta agli
imprenditori
che svolgono la propria attività all’interno di immobili dati
loro in locazione, censiti nella categoria catastale C/1 (negozi
e botteghe).

Il credito di imposta è utilizzabile in F24 per la compensazione di imposte o contributi
con il codice tributo “6914”, già dal 25 marzo 2020.

Il suo ammontare è
pari al 60% dell’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo
2020.
Per poterne usufruire sono
necessari:

  •  un contratto di
    locazione
    (non un contratto
    di comodato o leasing)
    in corso di
    validità
    , non risolto e
    non scaduto
    ;
  •  in
    alternativa, un contratto cessato nel corso del mese
    di marzo
    .

Il credito è riconosciuto solamente se il canone di marzo è stato effettivamente corrisposto.

Permangono
alcuni dubbi su come calcolare il credito nel caso in cui fossero locati
congiuntamente più immobili
 di diversa categoria, ad esempio un
negozio C1 con annesso deposito C/2. Si pensa che, se nel contratto è
espressamente previsto un canone per
ciascuna unità immobiliare
, si farà riferimento
al
solo canone per l’immobile C/1;
se invece non fosse prevista una divisione
tra le due unità immobiliari
, si procederà a calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al
C/1 in base al rapporto tra le due rendite catastali
.

È importante sottolineare che il credito
d’imposta spetta solamente alle attività sospese
dalla legge
, ossia le attività che non sono state
identificate come essenziali, quindi ad
esempio non spetta a farmacie,
parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
 di prima
necessità.

Per le attività ritenute
non essenziali
, ma che hanno deciso comunque di rimanere aperte svolgendo
la propria attività in un immobile C/1 in locazione il bonus è comunque riconosciuto. Al
contrario, se un’attività essenziale
ha comunque deciso di
chiudere
, non potrà beneficiare del credito
d’imposta.
Nulla purtroppo è previsto per
quelle attività svolte in locali di categoria C/3 (laboratori) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le
speciali esigenze di un’attività commerciale) che sono chiuse per
legge
o comunque fortemente danneggiate dalla situazione sanitaria. In
merito attendiamo il decreto previsto per il mese di aprile.


#CuraItalia: assemblee in videoconferenza o in forma scritta

Il decreto Cura Italia è venuto incontro ai redattori dei
bilanci con due interventi: la possibilità di approvare il bilancio 2019 entro
180 giorni
(in luogo degli ordinari 120) e la facoltà di svolgere la
relativa assemblea interamente con mezzi di telecomunicazione, entrambi
possibili indipendentemente dalla presenza di apposita clausola statutaria
.

In questo contributo approfondiremo la prima agevolazione,
riservando ad un altro articolo l’analisi della seconda.

Innanzitutto ricordiamo che lo statuto delle società di capitali
può prevedere la facoltà di approvare il bilancio dell’esercizio
oltre gli ordinari termini purché l’assemblea venga convocata entro 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio, solamente nel caso in cui la società debba
redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze connesse alla
struttura ed all’oggetto sociale
. La situazione sanitaria attuale
sicuramente rientra in una particolare esigenza che può giustificare l’avvalersi
del maggior termine nella convocazione assembleare, quindi l’intervento
legislativo non è volto a tutelare le società che già dispongono della
previsione statutaria, ma è volto ad estendere questa facoltà a tutte le
società
, anche a quelle che non prevedono tale possibilità nei propri statuti,
il tutto senza la necessità di un verbale del Consiglio di Amministrazione che
deliberi il maggior termine.

Questa novità normativa porta con sé alcune conseguenze
importanti:

  1. la possibilità per l’organo amministrativo di approvare la bozza di bilancio entro fine maggio (o metà giugno per le società prive dell’organo di controllo) in modo tale da lasciare agli amministratori maggior tempo per verificare tutte quelle poste di bilancio, in particolare i crediti verso clienti, che potrebbero aver subito delle variazioni a seguito delle chiusure obbligatorie. Un ulteriore verifica che l’amministratore dovrà eseguire in modo più che mai approfondito è quella della sussistenza della continuità aziendale che potrebbe risultare compromessa.
  2. il posticipo del termine ultimo assegnato alle srl per la nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) che, stando alla letteralità della norma, è stato prorogato dal 29 aprile al 28 giugno.

Ricordiamo infine che, nel caso in cui il bilancio venga
approvato entro i 180 giorni o comunque l’assemblea per l’approvazione dello
stesso venga convocata nel mese di giugno (salvo poi approvare il bilancio in
seconda convocazione nel mese di luglio), la scadenza delle imposte da
bilancio sarà il 31 luglio senza alcuna maggiorazione
.


#CuraItalia: approvazione del bilancio nei 180 giorni

Il decreto Cura Italia è venuto incontro ai redattori dei
bilanci con due interventi: la possibilità di approvare il bilancio 2019 entro
180 giorni
(in luogo degli ordinari 120) e la facoltà di svolgere la
relativa assemblea interamente con mezzi di telecomunicazione, entrambi
possibili indipendentemente dalla presenza di apposita clausola statutaria
.

In questo contributo approfondiremo la prima agevolazione,
riservando ad un altro articolo l’analisi della seconda.

Innanzitutto ricordiamo che lo statuto delle società di capitali
può prevedere la facoltà di approvare il bilancio dell’esercizio
oltre gli ordinari termini purché l’assemblea venga convocata entro 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio, solamente nel caso in cui la società debba
redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze connesse alla
struttura ed all’oggetto sociale
. La situazione sanitaria attuale
sicuramente rientra in una particolare esigenza che può giustificare l’avvalersi
del maggior termine nella convocazione assembleare, quindi l’intervento
legislativo non è volto a tutelare le società che già dispongono della
previsione statutaria, ma è volto ad estendere questa facoltà a tutte le
società
, anche a quelle che non prevedono tale possibilità nei propri statuti,
il tutto senza la necessità di un verbale del Consiglio di Amministrazione che
deliberi il maggior termine.

Questa novità normativa porta con sé alcune conseguenze
importanti:

  1. la possibilità per
    l’organo amministrativo di approvare la bozza di bilancio entro fine maggio (o
    metà giugno per le società prive dell’organo di controllo) in modo tale da
    lasciare agli amministratori maggior tempo per verificare tutte quelle poste di
    bilancio, in particolare i crediti verso clienti, che potrebbero aver subito
    delle variazioni a seguito delle chiusure obbligatorie
    . Un ulteriore
    verifica che l’amministratore dovrà eseguire in modo più che mai approfondito è
    quella della sussistenza della continuità aziendale che potrebbe
    risultare compromessa.
  2. il posticipo del termine
    ultimo
    assegnato alle srl per la nomina dell’organo di controllo
    (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) che, stando alla letteralità
    della norma, è stato prorogato dal 29 aprile al 28 giugno.

Ricordiamo infine che, nel caso in cui il bilancio venga
approvato entro i 180 giorni o comunque l’assemblea per l’approvazione dello
stesso venga convocata nel mese di giugno (salvo poi approvare il bilancio in
seconda convocazione nel mese di luglio), la scadenza delle imposte da
bilancio sarà il 31 luglio senza alcuna maggiorazione
.


DUE ANNI IN PIÙ AL FISCO PER I PROPRI CONTROLLI

L’amministrazione
finanziaria avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni
e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che
sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno di due anni, arrivando al 31
dicembre 2022
.

Il decreto Cura Italia
all’art. 67 da una parte prevede la sospensione, per il periodo 8 marzo-31
maggio 2020, delle attività di liquidazione, controllo, accertamento,
riscossione e contenzioso
, da parte degli enti impositori, dall’altra
dispone che i termini
che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata eccezionalmente
disposta la sospensione dei versamenti, vengono prorogati, fino al 31
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
.

Questa proroga
però non copre soltanto i nuovi adempimenti, cioè quelli che avrebbero
dovuti essere realizzati durante l’attuale periodo di sospensione e sono
slittati di qualche mese, ma anche tutti quelli pregressi e non ancora decaduti.
Questo rende possibili al Fisco per altri due anni i controlli a
ritroso, ad esempio sull’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al
2014 nel caso di omesse dichiarazioni.

Ripercorriamo
ora brevemente la disciplina attuale sui termini di accertamento. Gli avvisi di
accertamento, con riferimento alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva,
devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro specifici
termini correlati all’anno di presentazione della dichiarazione
relativa al
periodo di imposta oggetto di accertamento o all’eventuale sua mancata
presentazione.

La Legge di
Bilancio per il 2016
ha modificato i termini di accertamento relativi ai
periodi d’imposta dal 2016 in avanti.

Fino ai periodi
d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016
, continuano ad operare
i vecchi termini che sono fissati:

  • al 31
    dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione;
  • al 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
    dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Con
riferimento, invece, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 ed a quelli
successivi
, i termini decadenziali sono fissati:

  • al 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione;
  • al 31
    dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
    dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza,
se la relativa dichiarazione è stata presentata, un avviso di
accertamento per il periodo d’imposta 2017 dovrà essere notificato entro
il 31.12.2023; nel caso di omessa dichiarazione,entro
il 31.12.2025.

Bisogna sottolineare che in caso di dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica. Si ricorda inoltre che, fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015 presentate nel 2016, i termini di decadenza sono raddoppiati nel caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per un reato fiscale come ad esempio falsa fatturazione o violazioni relative alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (Paesi black list).


LAVORO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: DOMANDE FREQUENTI

GODIMENTO FERIE E PERMESSI

Ci sono dei dipendenti che si rifiutano
di utilizzare le ferie perché vogliono andare in ferie ad agosto, possono farlo
in questo momento di emergenza?

La regolamentazione della fruizione delle ferie di solito
è fissata dal CCNL o dal Contratto Collettivo Aziendale. In mancanza di diverse
disposizioni, rientra nel potere direttivo del datore di lavoro fissare le
ferie
, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del principio di
esecuzione del contratto di lavoro secondo correttezza e buona fede. Nel caso
di specie, mi pare fuori discussione che il datore di lavoro abbia tutte le
ragioni per collocare in ferie il lavoratore che, diversamente non avrebbe diritto
alla retribuzione
. Tutto ciò salvo che intervenga una normativa che imponga
di utilizzare gli ammortizzatori sociali.

SMART WORKING SEMPLIFICATO

Smart working e privacy? I lavoratori
degli studi non possono portare a casa fascicoli con dati sensibili, cosa fare?

Si consiglia di salvare tutta la documentazione utile
a lavorare da remoto
in modo tale da poter accedere tramite collegamento ed
evitare lo spostamento fisico di documentazione.

Al dipendente si può consegnare un'informativa in cui
si ricordano gli obblighi in materia di privacy e conservazione documenti e
dati
.

Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il
soggetto che per ogni azienda gestisce la materia privacy.

Smart working: l'invio deve essere
effettuato entro 5 giorni dall'inizio dello stesso alla provincia?

L'invio deve essere effettuato al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
tramite il portale clicklavoro. È stata
messa in linea una procedura semplificata per il caricamento massivo
delle comunicazioni di smart working legato all'emergenza COVID-19. Si
riporta il link per il collegamento diretto (clicca qui).

Accedendo con credenziali cliclavoro o SPID è possibile
scaricare una guida per la compilazione.

I 5 giorni per l'invio non sono ufficialmente indicati in
alcuna normativa e/o chiarimento
, si reputa che le interpretazioni sui 5 giorni si
rifacciano ai termini di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro.

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA
FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nell'assegno ordinario FIS non spettano
gli ANF?

Durante il periodo di percezione dell’integrazione
salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo
del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

Ciò è stato chiarito anche dall’INPS con circolare 15
settembre 2017, n. 130.

Durante il periodo di percezione, sia dell’assegno di
solidarietà, che dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga la prestazione
accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R.
, in quanto
prestazioni non previste dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n.
94343.

Ci deve essere il DURC regolare per
usufruire della CIG?

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, non è
subordinata
al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
in quanto non rientra tra i benefici "normativi e contributivi",
previsti ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per i quali è
necessario il riconoscimento della regolarità contributiva e degli
adempimenti per la sicurezza sul lavoro
dell’impresa richiedente.

Ciò si rileva anche dalla nota del Ministero del Lavoro
n. 5089/2011.

ASSENZE NON GIUSTIFICATE PER CORONAVIRUS

Ho una società che trasporta e monta
letti presso le abitazioni private. I dipendenti si rifiutano di lavorare, e il
committente non vuole che smettono, cosa fare?

Se vi sono le condizioni, secondo le disposizioni del
Protocollo sulla Sicurezza del 14 marzo 2020
e le prescrizioni del medico
competente aziendale, di operare in condizioni di sicurezza, i lavoratori,
dotati dei necessari dispositivi personali di protezione, i dipendenti non possono
rifiutarsi di lavorare
. Qualora insistano nel rifiuto sono passibili di sanzioni
disciplinari, fino al licenziamento
.

Se i dipendenti si rifiutano di lavorare
come dobbiamo comportarci?

Occorre verificare se il lavoro che si richiede al
dipendente possa essere svolto in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e nel rispetto delle
prescrizioni del medico competente aziendale. In tal caso, i lavoratori non
possono legittimamente rifiutarsi di lavorare, incorrendo, diversamente, nelle sanzioni
disciplinari previste dal CCNL e dal Codice Disciplinare aziendale
.

Un’azienda commerciale di 14 dipendenti,
per assenze dei lavoratori cosa può fare?

Le assenze dei lavoratori devono essere giustificate
da impossibilità oggettiva
. In mancanza, i lavoratori assenti potranno
incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dal Regolamento di
Disciplina aziendale.


PROVVEDIMENTI IN MATERIA GIUSLAVORISTA DEL DECRETO CURA ITALIA

Gentili clienti,

è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, n. 18 del 17/03/2020, recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
”,

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO

L’art. 19 del
decreto legge Cura Italia prevede che:

  • i datori di lavoro del settore
    industriale che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per
    eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
    presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
    salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza
    COVID-19”;
  • non è necessario stipulare
    l'accordo sindacale ordinariamente previsto;
  • si è esonerati dall’osservanza
    del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14
    del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame
    congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni
    successivi a quello della richiesta;
  • si è dispensati anche dal rispetto
    dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del
    trattamento ordinario di integrazione salariale o per quella di assegno
    ordinario (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di
CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque,
entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono
risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione,
alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Altra novità è
stata introdotta dal comma 5 dell’art.19 che estende l’assegno ordinario anche
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il
trattamento potrà essere concesso con modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

All’art. 22 vengono
introdotte nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (CIGD):
le Regioni e Province autonome su tutto il territorio nazionale, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori
sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria/Assegno
ordinario), riconoscono il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione
in deroga.

L’accesso alla
cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere
concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro. (Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano
fino a cinque dipendenti).

Allegata alla
presente circolare troverete il modello per l’accordo sindacale da inoltrare
tramite PEC agli indirizzi sindacali (allegati).

Ci teniamo a
precisare che la cassa integrazione in deroga, comporta il pagamento diretto da
parte dell’INPS al lavoratore, di conseguenza c’è il rischio per il lavoratore di
dover attendere anche diversi mesi prima di vedersi riconosciuto l’indennizzo.

Consigliamo quindi
a tutti i datori di lavoro, nei limiti delle proprie risorse, di riconoscere
comunque un anticipo dello stipendio ai propri lavoratori in modo tale che non
si ritrovino scoperti durante il periodo di CIGD.

Il suddetto
anticipo verrà poi trattenuto al dipendente una volta ricevuto il pagamento da
parte dell’INPS.

Vi comunichiamo
inoltre che trattandosi di un decreto approvato nella scorsa notte, non è stata
ancora predisposta la procedura telematica per richiedere la CIGD sul sito
della regione Lombardia. Non appena implementeranno la procedura sarà nostra
premura comunicarvelo.

CONGEGO PARENTALE

L’Art. 23 ha
previsto per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, che i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per
i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale
è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata
secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.

L’8 comma prevede
la possibilità, in alternativa alla prestazione di congedo di cui sopra, e per
i medesimi lavoratori beneficiari, di scegliere la corresponsione di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600
euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

PERMESSI RETRIBUITI EX. ART 33 L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

L’art. 24 ha
previsto che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da
contribuzione figurativa della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di
ulteriori dodici giornate sia nel mese di marzo che nel mese di aprile 2020.


Decreto Salva Italia

A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore di famiglie, imprese e professionisti:

  • Rinvio delle scadenze del 16 marzo: nessun contribuente oggi dovrà pagare imposte e contributi. Per imprese, professionisti, artigiani, commercianti con fatturato fino a 2 milioni di euro l’appuntamento con l’Iva annuale, l’Irpef e i contributi è rinviato al 31 maggio con pagamento in unica soluzione o in 5 rate. Per i contribuenti che superano tale soglia il pagamento è posticipato a venerdì 20 marzo. Per le famiglie, inoltre, viene rinviato al 10 giugno 2020 il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio scorso e il 31 maggio prossimo. Il pagamento prorogato sarà senza sanzioni ed interessi.
  • Aiuti per il settore turismo: i medesimi aiuti sono previsti per la filiera del turismo ma senza il vincolo di fatturato di 2 milioni. Gli stessi aiuti spettano anche ai settori dello sport (palestre incluse) dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere. Per questi settori la sospensione riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail. Gli stessi sono posticipati al 31 maggio con un unico pagamento o dilazionato in cinque rate. Per le società sportive dilettantistiche e professionistiche il pagamento delle ritenute e dei contributi è posticipato al 30 giugno. Sono sospesi anche i prelievi del gioco a partire dal Preu dovuto su slot e Vlt.
  • Lavoratori autonomi: ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuto un bonus una tantum di 600 euro per il mese di marzo. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate).
  • Congedo di 15 giorni: il congedo di 15 giorni è esteso ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo. In alternativa si può chiedere un bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro (mille euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pa). Ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40mila euro, che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare, è riconosciuto ad aprile un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo; tale premio sarà compensato in F24 col medesimo meccanismo del “bonus Renzi”. Dall’entrata in vigore del DL l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi è precluso per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio: sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
  • Sospensione delle rate del mutuo: sono sospese le rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura sarà in vigore per 9 mesi e non prevede obbligo di presentare l’Isee.
  • Adempimenti dichiarativi: ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 è sospeso, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.
  • Altri versamenti: il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Sospesi anche i termini delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
  • CIG in deroga: la cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo
  • Rinvio approvazione bilanci: tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo comporta il rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.
  • Procedimenti amministrativi: l’emergenza sanitaria sospende fino al 15 aprile il conteggio dei termini di scadenza di tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data, e mantiene validi fino al 15 giugno i permessi e le concessioni di qualsiasi tipo in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tranne che per l’espatrio.
  • Misure a favore del lavoro agile: viene prevista la regola generalizzata del lavoro a distanza, o dell’utilizzo massivo di ferie, permessi e congedi quando lo smart working è impossibile, con la sola eccezione dei contingenti minimi in presenza per i servizi essenziali individuati dai dirigenti.
  • Requisizione di strutture alberghiere: i prefetti potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.
  • Fidi e mutui PMI: solo per micro e piccole medie imprese, è prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
  • Credito d’imposta per le locazioni: credito d’imposta del 60% per negozi e botteghe riferito al canone di locazione, solo per marzo 2020. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali

Non appena seguiranno ulteriori aggiornamenti, sarà premura dello studio comunicarli.


SMART WORKING SENZA ACCORDO SCRITTO

Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 1° marzo 2020 il DPCM recante ulteriori disposizioni urgenti
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19). Il provvedimento
contiene, tra le altre misure emergenziali, nuove disposizioni in merito allo
smart-working (lavoro agile) prevedendo che la sua disciplina (art. 18-23 L.
81/2017) possa essere applicata anche in assenza di accordi individuali

  • per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
    del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi
  • dai datori di lavoro (imprese e professionisti)
  • a ogni rapporto di lavoro subordinato
  • sull'intero
    territorio nazionale.

Gli obblighi di informativa
sulla salute e sicurezza di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n.81
sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale disciplina, come in precedenza evidenziato, sostituisce le disposizioni di
cui ai DPCM 23 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia.

Pertanto, con la procedura semplificata, imprese e professionisti potranno
disporre lo svolgimento del lavoro agile anche senza sottoscrivere un accordo
scritto con il dipendente.
Resta fermo per datore di lavoro e lavoratore l'obbligo di rispettare la
disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo per
esempio all'orario di lavoro, all'esercizio del potere organizzativo e di
controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc. per le
quali, anche in assenza di accordo scritto, è consigliabile una apposita
comunicazione al lavoratore.

Articolo
tratto da IpsoaQuotidiano.