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AMMESSA LA DETRAZIONE IVA PER LE RICARICHE TELEFONICHE

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Sembra finalmente essere arrivata ad una conclusione razionale la diatriba sulla detraibilità dell’iva delle ricariche telefoniche.

Ci siamo sempre trovati in difficoltà nello spiegare ai clienti che, se volevano risparmiare la tassa di concessione governativa addebitata sulle bollette dei cellulari, dovevano utilizzare esclusivamente le ricariche, rinunciando però alla detrazione dell’iva.

Fino ad ottobre 2020, infatti, bisognava valutare se acquistare il cellulare aziendale con l’addebito del traffico in bolletta o con le ricariche (per lo più automatiche su carta di credito). Questa scelta era da valutarsi in base alla quantità di telefonate effettuate: le ricariche, infatti, consentivano (e consentono) di risparmiare i 154,92 euro annui di tassa di concessione governativa, ma non consentivano la detrazione dell’iva in quanto già assolta all’origine dall’operatore telefonico (regime monofase art. 74 della legge iva). La bolletta, invece, pur prevedendo l’addebito della tassa di concessione governativa, consentiva (e consente tutt’oggi) di detrarre il 50% dell’iva sul traffico telefonico.

Con la risoluzione 69/E/2020 del 22 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate, su indicazioni del Ministero delle Finanze, chiarisce che le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti titolari di partita iva, con distinta indicazione dell’imposta (anche se art. 74), sono con Iva detraibile, smentendo di fatto l’indicazione fornita nel passato da Direzioni Regionali della stessa Agenzia.

Il problema è: come è possibile detrarre l’Iva, per un acquisto in regime monofase, se la stessa non è indicata separatamente in fattura? Per legge questo non dovrebbe accadere (DM 366/2000)!

Gli operatori di telefonia devono indicare separatamente in fattura l’importo dell’iva art. 74 relativo della spesa telefonica sostenuta da soggetti titolari di partita iva, consentendo così di individuare l’importo dell’imposta detraibile. Nei casi, ormai sporadici, in cui invece l’importo fosse “iva compresa” ex. art 74, basterà dividerlo per 1,22, per ottenere la base imponibile su cui è calcolata l’iva.


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