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Decreto Agosto: le novità per i datori di lavoro

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Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020. Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Ciò significa che dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, le aziende potranno richiedere complessivamente fino a 18 settimane delle principali categorie di trattamenti: CIGO, CIGD e Assegno Ordinario FIS compreso l’FSBA.

La circolare INPS n. 3131 fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande precisando che le aziende qualora, nell’anno 2020, sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di:

– Primo periodo: 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

– Secondo periodo: 9 ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

Istruzioni operative per i trattamenti di integrazione salariale:

  • i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni (Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio), che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane (primo periodo) previsto dal decreto-legge. Ciò significa che dalle prime nove settimane andranno scomputate, ovvero sottratte le settimane già approvate con la vecchia normativa che superano la data del 12/07/2020.
  • il ricorso alle ulteriori nove settimane (secondo periodo) è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti: è stato infatti previsto un contributo addizionale (da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), determinato secondo le misure di seguito indicate:
  1. aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato      nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  2. aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  3. nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
  • Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (secondo periodo) i datori di lavoro devono inoltre corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.

ATTENZIONE: In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  che  non  richiedono  tali  trattamenti  e  che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

N.B. Per  la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere, ai sensi  dell’articolo  108, paragrafo 3, Tfue, l’autorizzazione della Commissione Europea.


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