Ente Finanziatore

Regione Lombardia

Chi può partecipare

IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

Micro, Piccole e Medie Imprese, che:

  • esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l’attività:
    • ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale
    • 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
    • ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
    • ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (lo- cande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
  • hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento;
  • risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
  • dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

 

IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

Micro, Piccole e Medie Imprese, che:

  • dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento – entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione – di SCIA o altro titolo abilitativo:
    • ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi dif- fusi);
    • ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
    • ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (lo- cande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regio- nale 27/2015;
  • dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento;

Interventi Ammissibili

  • riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale esistente alla presentazione della domanda e ammissibile ai sensi del presente provvedi- mento. Fa fede in tutte le fasi procedimentali SCIA (o altro titolo abilitativo) così come indicata in domanda di adesione;
  • realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale ammissibile ai sensi del presente provvedimento, anche a partire da un’altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo da ottenere entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione e da comunicare in sede di domanda di erogazione medesima.

 

Gli interventi devono essere realizzati:

  • dalla data di Presentazione della partecipazione al bando;
  • terminare entro 18 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione
  • devono essere di importo Minimo 80.000,00 euro

Spese Ammissibili

  • arredi macchinari attrezzature hardware e software;
  • opere edili-murarie e impiantistiche;
  • progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);
  • spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (conformemente all’articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).

Contributo

Contributo a Fondo Perduto

Calcolato come segue

  • nel caso di applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno delle imprese in crisi, intensità massima 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di € 500.000,00;
  • nel caso di applicazione del Regime de minimis intensità massima 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di € 200.000,00, con Investimento minimo € 80.000,00;

Procedura e scadenza di Presentazione

dalle ore 12:00 del 4 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del 29 giugno 2023

L’agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria.

Il procedimento si conclude in 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.