<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proroga Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
	<atom:link href="https://www.boccardielli.it/tag/proroga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boccardielli.it/tag/proroga/</link>
	<description>Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Consulenti del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2020 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-boccardielli-32x32.jpg</url>
	<title>proroga Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
	<link>https://www.boccardielli.it/tag/proroga/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 16:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[babysitting]]></category>
		<category><![CDATA[cigd]]></category>
		<category><![CDATA[cigo]]></category>
		<category><![CDATA[cigs]]></category>
		<category><![CDATA[congedoparentale]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[estensionecigo]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/">Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-601" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-300x225.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-768x576.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1536x1152.jpg 1536w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



<p><strong>Versamento Irap</strong></p>



<p>Non
è dovuto il versamento del saldo Irap
2019 e della prima rata dell’acconto,
dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.</p>



<p><strong>Contributo
a fondo perduto</strong></p>



<p>È
riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai titolari di partita Iva
con ricavi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 è inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo
è compreso tra il 20 e il 10% della
riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta
precedente.</p>



<p><strong>Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:</strong></p>



<p>Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.</p>



<p><strong>Credito
d’imposta locazioni</strong></p>



<p>Per
i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento
a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio.</p>



<p><strong>Reddito
di emergenza</strong></p>



<p>È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>



<p><strong>Indennità
di 600 euro</strong></p>



<p>Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>



<p><strong>Indennità
a favore dei lavoratori domestici</strong></p>



<p>Ai
lavoratori domestici non conviventi con
il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità
mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>



<p><strong>Incentivi
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</strong></p>



<p>Per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di
climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli
interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici
nonché per gli interventi di
installazione di specifici impianti fotovoltaici.</p>



<p><strong>Credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</strong></p>



<p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>



<p><strong>Proroga
dei termini di versamento</strong></p>



<p>I
versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità
e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p><strong>Trasmissione
telematica dei corrispettivi</strong></p>



<p>Viene
prorogato fino al 1° gennaio 2021 il
periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.</p>



<p><strong>Pagamento
avvisi bonari</strong></p>



<p>È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p><strong>Proroga
termini versamento adesioni e mediazioni</strong></p>



<p>Viene
disposta la proroga al 16 settembre del
versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a
determinati avvisi di liquidazione.</p>



<p><strong>Notifica
avvisi di accertamento: proroga dei termini</strong></p>



<p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p>



<p><strong>Incremento
durata massima trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</strong></p>



<p>Si
modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario,
con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È
riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31
ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il
nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto,
con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva;</p>



<p><strong>Estensione
periodo integrazione salariale da settembre 2020 a ottobre 2020</strong></p>



<p>Stanziamento
di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento
delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di 4
settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;</p>



<p><strong>Estensione
divieto di licenziamento</strong></p>



<p>Si
estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli
collettivi e sono sospese le procedure in corso;</p>



<p><strong>Estensione
periodo Congedo parentale</strong></p>



<p>Innalzamento
a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del
relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti
da contribuzione figurativa;</p>



<p><strong>Servizio
babysitting</strong></p>



<p>Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di <em>babysitting </em>(da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il <em>bonus </em>per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p>



<p>Tratto da Ecnews.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/">Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO LIQUIDITÀ: PRIME INDISCREZIONI SULLA NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/decreto-liquidita-prime-indiscrezioni-sulla-nuova-sospensione-dei-termini-di-versamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 07:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il DL Liquidità è stato approvato dal Governo già da qualche giorno, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-liquidita-prime-indiscrezioni-sulla-nuova-sospensione-dei-termini-di-versamento/">DECRETO LIQUIDITÀ: PRIME INDISCREZIONI SULLA NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="682" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/04/purse-3548021_1280-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-584" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/04/purse-3548021_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/04/purse-3548021_1280-300x200.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/04/purse-3548021_1280-768x512.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/04/purse-3548021_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<p>Il
<strong>DL Liquidità è stato approvato</strong> dal Governo già da qualche giorno, ma <strong>non
è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong> in quanto fermo al vaglio
della Corte dei Conti.</p>



<p>Dalle <strong>indiscrezioni </strong>riferite dalla stampa, <strong>sembrerebbe</strong> che sia stata prevista la <strong>sospensione di alcuni versamenti previsti per aprile e maggio</strong>. Questa sospensione (in verità si tratta di un rinvio al 30 giugno) dovrebbe riguardare <strong>IVA, ritenute sul personale dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi</strong> in <strong>scadenza ad aprile e maggio 2020. </strong>A differenza di quanto previsto per i versamenti di marzo, <strong>la condizione per poterne usufruire </strong>non è più legata al volume di ricavi, ma ad una <strong>riduzione dei ricavi almeno del 33%</strong> (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.</p>



<p><strong>Sembrerebbe</strong> quindi che la
sospensione non sia per ogni pagamento, <strong>lasciando comunque in scadenza
alcuni tributi tra cui le ritenute su lavoro autonomo e l’imposta di bollo.</strong></p>



<p>Come
sopra indicato, il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e
contributi sospesi è fissato al <strong>30 giugno 2020</strong> in unica soluzione,
ovvero in <strong>cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di
giugno</strong>.</p>



<p>Tuttavia, come già anticipato, <strong>la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi</strong> nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) <strong>non
     superiori a 50 milioni</strong> (nel 2019), la contrazione dei ricavi (o
     compensi) deve essere di <strong>almeno il 33%</strong> (confronto tra marzo ed
     aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);</li><li>per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) <strong>superiori a
     50 milioni</strong> (nel 2019), è richiesta una <strong>contrazione del 50%</strong> dei
     ricavi (o compensi).</li></ul>



<p>Preme sottolineare che ciascun mese è autonomo, quindi <strong>vi potranno essere molteplici situazioni</strong>: <strong>contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019</strong>, nel qual caso il differimento riguarderebbe i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure <strong>contrazione in uno solo dei due mesi</strong> interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.</p>



<p>Il
<strong>riferimento ai ricavi o compensi</strong> complica la verifica del requisito,
soprattutto laddove l’impresa applichi il <strong>criterio della competenza</strong>, nel
qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta
determinazione dei ricavi stessi (ratei e risconti passivi od acconti). </p>



<p>La
<strong>sospensione riguarda anche imprese e professionisti che hanno iniziato
l’attività dopo il 31 marzo 2019</strong>, per questi, non presentando il parametro
storico per verificare il calo dei ricavi o compensi, <strong>il differimento spetta
in ogni caso</strong>.</p>



<p>Il
Decreto prevede <strong>l’applicabilità delle disposizioni di cui sopra </strong>per le
imprese che operano nei <strong>settori maggiormente colpiti dall’emergenza
sanitaria, anche</strong> qualora per tali imprese <strong>non</strong> si dovessero
verificare i presupposti di <strong>riduzione del volume di ricavi</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-liquidita-prime-indiscrezioni-sulla-nuova-sospensione-dei-termini-di-versamento/">DECRETO LIQUIDITÀ: PRIME INDISCREZIONI SULLA NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUE ANNI IN PIÙ AL FISCO PER I PROPRI CONTROLLI</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/due-anni-in-piu-al-fisco-per-i-propri-controlli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 14:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[boccardielli]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’amministrazione finanziaria avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/due-anni-in-piu-al-fisco-per-i-propri-controlli/">DUE ANNI IN PIÙ AL FISCO PER I PROPRI CONTROLLI</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img decoding="async" width="1024" height="723" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280-1024x723.jpg" alt="" data-id="516" data-full-url="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280.jpg" data-link="http://www.boccardielli.it/?attachment_id=516" class="wp-image-516" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280-1024x723.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280-300x212.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280-768x542.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/taxes-646512_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li></ul></figure>



<p>L’amministrazione
finanziaria avrà <strong>due anni di tempo in più</strong> per accertare le dichiarazioni
e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che
sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno di due anni, arrivando al <strong>31
dicembre 2022</strong>.</p>



<p>Il decreto Cura Italia
all’art. 67 da una parte prevede la sospensione, per il periodo 8 marzo-31
maggio 2020, delle attività di <strong>liquidazione, controllo, accertamento,
riscossione e contenzioso</strong>, da parte degli enti impositori, dall’altra
dispone che i <strong>termini</strong>
che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata eccezionalmente
disposta la sospensione dei versamenti, vengono <strong>prorogati, fino al 31
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione</strong>.</p>



<p>Questa proroga
però non copre soltanto i nuovi <strong>adempimenti</strong>, cioè quelli che avrebbero
dovuti essere realizzati durante l’attuale periodo di sospensione e sono
slittati di qualche mese, ma anche tutti quelli pregressi e non ancora decaduti.
Questo rende possibili al Fisco per altri due anni i <strong>controlli</strong> a
ritroso, ad esempio <strong>sull’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al
2014 nel caso di omesse dichiarazioni.</strong></p>



<p>Ripercorriamo
ora brevemente la disciplina attuale sui termini di accertamento. Gli avvisi di
accertamento, con riferimento alle <strong>imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva</strong>,
devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro <strong>specifici
termini correlati all’anno di presentazione della dichiarazione</strong> relativa al
periodo di imposta oggetto di accertamento o all’eventuale sua mancata
presentazione.</p>



<p>La <strong>Legge di
Bilancio per il 2016</strong> ha modificato i termini di accertamento relativi ai
periodi d’imposta dal 2016 in avanti.</p>



<p>Fino ai <strong>periodi
d’imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016</strong>, continuano ad operare
i vecchi termini che sono fissati:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>al 31
     dicembre del <strong>quarto anno successivo</strong> a quello di presentazione della
     dichiarazione;</li><li>al 31
     dicembre del <strong>quinto anno successivo</strong> a quello in cui la
     dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.</li></ul>



<p>Con
riferimento, invece, al <strong>periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 ed a quelli
successivi</strong>, i termini decadenziali sono fissati:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>al 31
     dicembre del <strong>quinto anno successivo</strong> a quello di presentazione della
     dichiarazione;</li><li>al 31
     dicembre del <strong>settimo anno successivo</strong> a quello in cui la
     dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.</li></ul>



<p>Di conseguenza,
se la relativa <strong>dichiarazione è stata presentata</strong>, un avviso di
accertamento per il periodo d’imposta <strong>2017</strong> dovrà essere notificato entro
il <strong>31.12.2023</strong>; nel caso di <strong>omessa</strong> <strong>dichiarazione</strong>,entro
il <strong>31.12.2025</strong>.</p>



<p>Bisogna sottolineare che in caso di <strong>dichiarazione integrativa</strong>, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi/Irap/Iva <strong>decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa</strong>, anche se solo <strong>limitatamente agli elementi oggetto della rettifica</strong>. Si ricorda inoltre che, fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015 presentate nel 2016, i <strong>termini di decadenza </strong>sono<strong> raddoppiati</strong> nel caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per un <strong>reato fiscale</strong> come ad esempio falsa fatturazione o <strong>violazioni relative alla compilazione del quadro RW</strong> della dichiarazione dei redditi per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (Paesi <em>black list</em>). </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/due-anni-in-piu-al-fisco-per-i-propri-controlli/">DUE ANNI IN PIÙ AL FISCO PER I PROPRI CONTROLLI</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
