<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fis Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
	<atom:link href="https://www.boccardielli.it/tag/fis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boccardielli.it/tag/fis/</link>
	<description>Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Consulenti del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2020 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-boccardielli-32x32.jpg</url>
	<title>fis Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
	<link>https://www.boccardielli.it/tag/fis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 16:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[babysitting]]></category>
		<category><![CDATA[cigd]]></category>
		<category><![CDATA[cigo]]></category>
		<category><![CDATA[cigs]]></category>
		<category><![CDATA[congedoparentale]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[estensionecigo]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/">Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-601" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-300x225.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-768x576.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1536x1152.jpg 1536w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Versamento Irap</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
è dovuto il versamento del saldo Irap
2019 e della prima rata dell’acconto,
dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Contributo
a fondo perduto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È
riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai titolari di partita Iva
con ricavi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 è inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo
è compreso tra il 20 e il 10% della
riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta
precedente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Credito
d’imposta locazioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento
a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Reddito
di emergenza</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indennità
di 600 euro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indennità
a favore dei lavoratori domestici</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai
lavoratori domestici non conviventi con
il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità
mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incentivi
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di
climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli
interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici
nonché per gli interventi di
installazione di specifici impianti fotovoltaici.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proroga
dei termini di versamento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I
versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità
e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasmissione
telematica dei corrispettivi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Viene
prorogato fino al 1° gennaio 2021 il
periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pagamento
avvisi bonari</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proroga
termini versamento adesioni e mediazioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Viene
disposta la proroga al 16 settembre del
versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a
determinati avvisi di liquidazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Notifica
avvisi di accertamento: proroga dei termini</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incremento
durata massima trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario,
con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È
riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31
ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il
nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto,
con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
periodo integrazione salariale da settembre 2020 a ottobre 2020</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Stanziamento
di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento
delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di 4
settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
divieto di licenziamento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli
collettivi e sono sospese le procedure in corso;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
periodo Congedo parentale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Innalzamento
a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del
relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti
da contribuzione figurativa;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Servizio
babysitting</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di <em>babysitting </em>(da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il <em>bonus </em>per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tratto da Ecnews.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/">Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LAVORO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: DOMANDE FREQUENTI</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/lavoro-al-tempo-del-coronavirus-domande-frequenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anf]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>GODIMENTO FERIE E PERMESSI Ci sono dei dipendenti che si rifiutano di utilizzare le ferie perché vogliono andare in ferie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/lavoro-al-tempo-del-coronavirus-domande-frequenti/">LAVORO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: DOMANDE FREQUENTI</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="559" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920-1024x559.jpg" alt="" class="wp-image-513" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920-1024x559.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920-300x164.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920-768x419.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920-1536x838.jpg 1536w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/faq-2643072_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GODIMENTO FERIE E PERMESSI</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ci sono dei dipendenti che si rifiutano
di utilizzare le ferie perché vogliono andare in ferie ad agosto, possono farlo
in questo momento di emergenza? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La regolamentazione della fruizione delle ferie di solito
è fissata dal CCNL o dal Contratto Collettivo Aziendale. In mancanza di diverse
disposizioni, rientra nel <strong>potere direttivo del datore di lavoro fissare le
ferie</strong>, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del principio di
esecuzione del contratto di lavoro secondo correttezza e buona fede. Nel caso
di specie, mi pare fuori discussione che il datore di lavoro <strong>abbia tutte le
ragioni per collocare in ferie il lavoratore che, diversamente non avrebbe diritto
alla retribuzione</strong>. Tutto ciò salvo che intervenga una normativa che imponga
di utilizzare gli ammortizzatori sociali. </em><br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SMART WORKING SEMPLIFICATO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Smart working e privacy? I lavoratori
degli studi non possono portare a casa fascicoli con dati sensibili, cosa fare?
</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Si consiglia di <strong>salvare tutta la documentazione utile
a lavorare da remoto </strong>in modo tale da poter accedere tramite collegamento ed
evitare lo spostamento fisico di documentazione. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Al dipendente si può consegnare <strong>un&#8217;informativa in cui
si ricordano gli obblighi in materia di privacy e conservazione documenti e
dati</strong>. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il
soggetto che per ogni azienda gestisce la materia <strong>privacy</strong>. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Smart working: l&#8217;invio deve essere
effettuato entro 5 giorni dall&#8217;inizio dello stesso alla provincia? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>L&#8217;invio deve essere effettuato al <strong>Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali </strong>tramite il portale <strong>clicklavoro</strong>. È stata
messa in linea una <strong>procedura semplificata </strong>per il caricamento massivo
delle comunicazioni di smart working legato <strong>all&#8217;emergenza COVID-19</strong>. Si
riporta il link per il collegamento diretto (clicca qui). </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Accedendo con credenziali <strong>cliclavoro o SPID </strong>è possibile
scaricare una <strong>guida </strong>per la compilazione. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>I 5 giorni per l&#8217;invio non sono ufficialmente indicati in
alcuna normativa e/o chiarimento</em></strong><em>, si reputa che le interpretazioni sui 5 giorni si
rifacciano ai termini di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro.</em><em></em><br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA
FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nell&#8217;assegno ordinario FIS non spettano
gli ANF? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Durante il periodo di percezione dell’integrazione
salariale <strong>non è dovuto</strong>, in quanto non previsto dal decreto istitutivo
del Fondo, <strong>l’assegno al nucleo familiare</strong>. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ciò è stato chiarito anche dall’INPS con circolare 15
settembre 2017, n. 130. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Durante il periodo di percezione, sia dell’assegno di
solidarietà, che dell’assegno ordinario, il Fondo <strong>non eroga la prestazione
accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R.</strong>, in quanto
prestazioni non previste dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n.
94343. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ci deve essere il DURC regolare per
usufruire della CIG? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La Cassa integrazione guadagni ordinaria, <strong>non è
subordinata </strong>al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (<strong>DURC</strong>),
in quanto non rientra tra i benefici &#8220;normativi e contributivi&#8221;,
previsti ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per i quali è
necessario il riconoscimento della <strong>regolarità contributiva e degli
adempimenti per la sicurezza sul lavoro </strong>dell’impresa richiedente. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ciò si rileva anche dalla nota del Ministero del Lavoro
n. 5089/2011.</em><br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ASSENZE NON GIUSTIFICATE PER CORONAVIRUS</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ho una società che trasporta e monta
letti presso le abitazioni private. I dipendenti si rifiutano di lavorare, e il
committente non vuole che smettono, cosa fare? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Se vi sono le condizioni, <strong>secondo le disposizioni del
Protocollo sulla Sicurezza del 14 marzo 2020 </strong>e le prescrizioni del medico
competente aziendale, di <strong>operare in condizioni di sicurezza, i lavoratori,
dotati dei necessari dispositivi personali di protezione, i dipendenti non possono
rifiutarsi di lavorare</strong>. Qualora insistano nel rifiuto sono passibili di <strong>sanzioni
disciplinari, fino al licenziamento</strong>. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se i dipendenti si rifiutano di lavorare
come dobbiamo comportarci? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Occorre verificare se il lavoro che si richiede al
dipendente possa essere svolto in <strong>condizioni di sicurezza</strong>, secondo le
disposizioni del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e nel rispetto delle
prescrizioni del medico competente aziendale. In tal caso, i lavoratori non
possono legittimamente rifiutarsi di lavorare, incorrendo, diversamente, nelle <strong>sanzioni
disciplinari previste dal CCNL e dal Codice Disciplinare aziendale</strong>. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un’azienda commerciale di 14 dipendenti,
per assenze dei lavoratori cosa può fare? </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Le <strong>assenze dei lavoratori devono essere giustificate
da impossibilità oggettiva</strong>. In mancanza, i lavoratori assenti potranno
incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dal Regolamento di
Disciplina aziendale.</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/lavoro-al-tempo-del-coronavirus-domande-frequenti/">LAVORO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: DOMANDE FREQUENTI</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Salva Italia</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni contributive]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cassaintegrazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boccardielli.it/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/">Decreto Salva Italia</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="584" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma.jpg" alt="" class="wp-image-505" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma-300x171.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma-768x438.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore di famiglie, imprese e professionisti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Rinvio delle scadenze del 16 marzo: nessun contribuente oggi dovrà pagare imposte e contributi. Per imprese, professionisti, artigiani, commercianti <strong>con fatturato fino a 2 milioni di euro</strong> l’appuntamento con l’Iva annuale, l’Irpef e i contributi <strong>è rinviato al 31 maggio </strong>con pagamento in unica soluzione <strong>o</strong> <strong>in 5 rate</strong>. <strong>Per i contribuenti che superano tale soglia il pagamento</strong> <strong>è posticipato a venerdì 20 marzo</strong>. Per le famiglie, inoltre, viene <strong>rinviato al 10 giugno 2020 il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio scorso e il 31 maggio prossimo</strong>. Il pagamento prorogato sarà <strong>senza sanzioni ed interessi</strong>. </li><li>Aiuti per il settore turismo: i medesimi aiuti sono previsti per la filiera del turismo ma <strong>senza il vincolo di fatturato di 2 milioni. </strong>Gli stessi aiuti spettano anche ai settori dello <strong>sport</strong> (palestre incluse) <strong>dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere</strong>. Per questi settori la sospensione riguarda le <strong>ritenute</strong> alla fonte, <strong>i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail</strong>. Gli stessi sono posticipati al <strong>31 maggio</strong> con un <strong>unico pagamento o dilazionato in cinque rate</strong>. Per le <strong>società sportive dilettantistiche e professionistiche </strong>il pagamento delle ritenute e dei contributi è posticipato al 30 giugno. Sono sospesi anche i <strong>prelievi del gioco</strong> a partire dal Preu dovuto su slot e Vlt.</li><li>Lavoratori autonomi: ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, <strong>iscritti alla Gestione separata</strong> non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuto un <strong>bonus una tantum di 600 euro </strong>per il mese di marzo. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori <strong>dipendenti stagionali del settore turismo</strong>, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL <strong>hanno perso il lavoro</strong>, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate). </li><li>Congedo di 15 giorni: il congedo di 15 giorni è esteso ai <strong>genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps</strong> ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo. <strong>In alternativa</strong> si può chiedere un <strong>bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro </strong>(mille euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pa). Ai <strong>lavoratori dipendenti</strong> con un reddito fino a 40mila euro, <strong>che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare</strong>, è riconosciuto ad aprile un <strong>premio di 100 euro</strong>, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo; tale premio sarà compensato in F24 col medesimo meccanismo del “bonus Renzi”. Dall’entrata in vigore del DL l’avvio delle procedure per i <strong>licenziamenti collettivi</strong> è <strong>precluso</strong> per 60 giorni e sono <strong>sospese</strong> le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio: sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per <strong>giustificato motivo oggettivo</strong>.</li><li>Sospensione delle rate del mutuo: sono sospese le rate del mutuo sulla <strong>prima casa</strong> per le <strong>partite Iva</strong> che come conseguenza della crisi <strong>autocertifichino di aver perso</strong>, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, <strong>oltre il 33% del proprio fatturato</strong> rispetto all&#8217;ultimo trimestre 2019. La misura sarà in vigore per 9 mesi e non prevede obbligo di presentare l’Isee.</li><li>Adempimenti dichiarativi: ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 <strong>è sospeso</strong>, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.</li><li>Altri versamenti: il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di <strong>cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi</strong> di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli <strong>avvisi di addebito</strong> degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati <strong>in un’unica soluzione</strong> entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia <strong>entro il 30 giugno 2020</strong>. Sospesi anche i termini delle <strong>attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso</strong> da parte degli uffici degli enti impositori.</li><li>CIG in deroga: la cassa integrazione in deroga <strong>è estesa a tutti i settori del privato</strong>, compreso quello agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa <strong>fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio.</strong> Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo</li><li>Rinvio approvazione bilanci: tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio <strong>entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio</strong>. Questo comporta il rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con <strong>modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie</strong>. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le <strong>società a responsabilità limitata</strong> possono consentire l’espressione del voto tramite <strong>consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto</strong>. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee <strong>convocate entro il 31 luglio</strong> oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.</li><li>Procedimenti amministrativi: l’emergenza sanitaria sospende fino al <strong>15 aprile</strong> il conteggio dei termini di scadenza di <strong>tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data</strong>, e <strong>mantiene</strong> validi fino al 15 giugno i <strong>permessi e le concessioni</strong> di qualsiasi tipo in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. <strong>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tranne che per l’espatrio</strong>. </li><li>Misure a favore del lavoro agile: viene prevista la <strong>regola generalizzata del lavoro a distanza</strong>, o dell’utilizzo massivo di <strong>ferie</strong>, <strong>permessi</strong> e <strong>congedi</strong> quando lo smart working è impossibile, con la sola eccezione dei contingenti minimi in presenza per i servizi essenziali individuati dai dirigenti. </li><li>Requisizione di strutture alberghiere: i prefetti potranno provvedere alla <strong>requisizione in uso di «strutture alberghiere</strong>, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.</li><li>Fidi e mutui PMI: solo per <strong>micro e piccole medie imprese</strong>, è prevista una clausola per fare salvi i <strong>fidi</strong> e per sospendere il pagamento delle <strong>rate di mutui e finanziamenti</strong> fino al 30 settembre 2020.</li><li>Credito d’imposta per le locazioni: credito d’imposta del <strong>60%</strong> per <strong>negozi e botteghe</strong> riferito al <strong>canone di locazione</strong>, solo per <strong>marzo 2020</strong>. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non appena seguiranno ulteriori aggiornamenti, sarà premura dello studio comunicarli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/">Decreto Salva Italia</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
