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	<title>credito Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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	<title>credito Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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	<item>
		<title>Legge di bilancio 2021</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/legge-di-bilancio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 11:49:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2020 è stata approvata la legge di bilancio 2021, di seguito esponiamo le novità che ci sembrano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/legge-di-bilancio-2021/">Legge di bilancio 2021</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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<p class="wp-block-paragraph">Il 30 dicembre 2020 è stata approvata la <strong>legge di bilancio 2021</strong>, di seguito esponiamo le <strong>novità che ci sembrano di maggior interesse</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esonero contributivo per autonomi e professionisti:</strong> i <strong>lavoratori autonomi</strong> ed i <strong>liberi professionisti</strong> con un <strong>reddito</strong> <strong>2019</strong> complessivo <strong>non superiore a 50.000 euro</strong>, che hanno subìto una <strong>riduzione del fatturato nel 2020 </strong>pari ad almeno il <strong>33%</strong>, possono beneficiare dell&#8217;<strong>esonero dal pagamento dei contributi</strong> previdenziali. Si attende il decreto attuativo che ne definisca <strong>criteri e le modalità</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Proroga bonus edilizi: </strong>sono <strong>prorogate</strong> per l’anno <strong>2021</strong> le <strong>detrazioni </strong>per le spese sostenute per interventi di <strong>efficienza energetica, </strong>di <strong>ristrutturazione edilizia</strong>, per l’acquisto di <strong>mobili e di grandi elettrodomestici</strong>, nonché per il <strong>recupero </strong>od il <strong>restauro della facciata esterna degli edifici</strong>. <br />Viene innalzato a<strong> 16.000 euro </strong>l’importo massimo complessivo sul quale calcolare <strong>la detrazione </strong>per l’acquisto di <strong>mobili e di elettrodomestici</strong>. <br />Il c.d. “<strong>bonus verde</strong>” è esteso a <strong>tutto il 2021</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Bonus idrico:</strong> è riconosciuto alle persone fisiche un “<strong>bonus idrico</strong>” pari a <strong>1.000 euro</strong>, per la <strong>sostituzione di sanitari </strong>e per la sostituzione di<strong> rubinetteria, soffioni e colonne doccia con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua</strong>. Le <strong>modalità </strong>e i <strong>termini </strong>per l’erogazione saranno definiti da un apposito <strong>decreto</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Novità superbonus 110%:</strong> il termine per poter beneficiare della detrazione viene <strong>prorogato al 30.06.2022</strong>. I condomini che alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il <strong>60% dell’intervento complessivo</strong>, possono beneficiare della detrazione se le <strong>spese sono sostenute entro il 31.12.2022</strong>. Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su <strong>edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate</strong>, <strong>anche se posseduti da un unico proprietario</strong> o in comproprietà da più persone fisiche.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica:</strong> per le persone con <strong>Isee inferiore a 30.000 euro</strong> è previsto <strong>un contributo del 40% </strong>per le spese sostenute per l’acquisto di <strong>veicoli nuovi</strong> alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rivalutazione dei beni immateriali:</strong> è estesa la possibilità di <strong>rivalutare i beni di impresa </strong>anche all’<strong>avviamento</strong> ed alle <strong>altre attività immateriali</strong> risultanti dal <strong>bilancio</strong> dell’esercizio in corso al <strong>31 dicembre 2019</strong>. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’<strong>imposta sostitutiva del 3%.</strong></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”: </strong>è prevista l’<strong>erogazione in un’unica soluzione del contributo statale</strong>, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sostegno alla liquidità delle imprese, tre interventi</strong>: <br />&#8211; i <strong>finanziamenti, fino a 30.000 euro</strong>, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una <strong>durata di 15 anni</strong> (in luogo dei 10 anni prima previsti); <br />&#8211; <strong>prorogate</strong>, dal 31.01.2021 al <strong>30.06.2021</strong>, le <strong>moratorie</strong> concesse alle micro, piccole e medie imprese; <br />&#8211; <strong>sospesi</strong>, sino al <strong>31.01.2021</strong> i termini di scadenza relativi a <strong>vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito</strong> che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Disapplicazione norme sulle perdite d’impresa:</strong> <strong>disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile</strong> per le società di capitale con riferimento alle <strong>perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 </strong>( per le Srl art 2482bis e ter del codice civile). Il termine entro il quale la <strong>perdita</strong> deve risultare <strong>diminuita a meno di un terzo del capitale </strong>non è l’esercizio successivo, ma il <strong>quinto esercizio successivo</strong>. Se la <strong>perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale</strong>, l’assemblea può deliberare di <strong>rinviare</strong> le decisioni alla <strong>chiusura del quinto esercizio successivo</strong>. È molto importante sottolineare che <strong>non sono sospesi gli obblighi degli amministratori di informare l’assemblea in merito alle perdite</strong>, ma è <strong>sospesa</strong> <strong>la necessità per i soci di provvedere</strong> obbligatoriamente alla copertura o, in alternativa, alla trasformazione in società di persone od alla messa in liquidazione.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali:</strong> il soggetto risultante da una fusione, una scissione o un conferimento d&#8217;azienda deliberato nel 2021, può <strong>trasformare in credito d’imposta</strong> una quota di <strong>attività per imposte anticipate</strong> riferite a <strong>perdite fiscali</strong> ed <strong>eccedenze di Ace</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Proroga al 30 giugno per il “bonus ricapitalizzazione”: </strong>il bonus ricapitalizzazione, introdotto dal Decreto Rilancio per favorire il <strong>rafforzamento patrimoniale delle imprese </strong>con ricavi tra i 5 ed i 50 milioni di euro, tramite la concessione di specifici crediti d’imposta, è <strong>prorogato al 30.06.2021</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo:</strong> è previsto <strong>l’esonero</strong> dalla <strong>prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività </strong>connesse ai settori del<strong> turismo, </strong>della ricettività<strong> alberghiera </strong>e degli<strong> spettacoli</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Credito d’imposta locazioni: </strong>viene esteso al <strong>30 aprile 2021</strong> il credito d’imposta sulle locazioni ma <strong>solo</strong> per i <strong>tour operator</strong> e per le <strong>imprese turistico-ricettive.</strong></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Credito d’imposta beni strumentali nuovi: </strong>vengono <strong>modificate</strong> le <strong>aliquote</strong> a partire dal <strong>16.11.2020</strong>. L’agevolazione è <strong>estesa</strong> fino al <strong>31.12.2022</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Lotteria degli scontrini<em>: </em></strong>la partecipazione alla <strong>lotteria degli scontrini</strong> è <strong>riservata</strong> a coloro che effettuano <strong>acquisti con strumenti di pagamento elettronico</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Trasmissione telematica dei corrispettivi o emissione alternativa della fattura</strong>: solo per i negozianti, il <strong>termine per la memorizzazione elettronica</strong> del <strong>corrispettivo </strong>o in alternativa, per l’<strong>emissione</strong> della <strong>fattura </strong>coincide con il <strong>momento di ultimazione dell’operazione</strong>. Se il cliente ha richiesto la fattura al posto dello scontrino, la stessa dovrà essergli <strong>contestualmente consegnata</strong> dal negoziante, il quale provvederà al contemporaneo invio allo SDI.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Semplificazioni fiscali in materia Iva: </strong>sono allineate le <strong>tempistiche</strong> di <strong>annotazione delle fatture</strong> nei registri Iva con quelle previste per la <strong>liquidazione Iva</strong>: le fatture emesse possono essere <strong>registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione</strong>, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.<br />Dal <strong>2022</strong> viene <strong>abolito l’esterometro</strong>: questo significa che <strong>dal 2022</strong> anche le <strong>vendite verso clienti esteri</strong> dovranno essere <strong>obbligatoriamente </strong>documentate con <strong>fattura elettronica</strong> e che gli <strong>acquisti</strong> da soggetti <strong>esteri </strong>dovranno essere integrati tramite l’emissione di un documento <strong>TD17-18-19</strong>.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rivalutazione terreni e partecipazioni: </strong>è prorogata<strong> al 2021</strong> la facoltà di <strong>rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni</strong>. L’<strong>imposta</strong> sostitutiva è pari all’<strong>11%.</strong></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata: </strong>per i<strong> lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps</strong>, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che nell’anno precedente alla domanda hanno prodotto un <strong>reddito inferiore al 50% della media</strong> dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e, comunque, <strong>non superiore a 8.145 euro, </strong>è prevista l’erogazione di un’<strong>indennità per sei mensilità</strong>, pari al <strong>25%</strong>, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (in ogni caso, l’importo deve essere <strong>compreso tra 250 e 800 euro</strong>). Si attende il decreto che ne specifichi le modalità attuative.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Lavoratori impatriati:</strong> è previsto l’<strong>allungamento temporale</strong> del regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia <strong>prima dell’anno 2020</strong> e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del <strong>regime di favore “ordinario”</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Articolo tratto da ecnews</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/legge-di-bilancio-2021/">Legge di bilancio 2021</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 15:45:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2020 è operativa la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente/">Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="620" height="312" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/07/tax.jpg" alt="" class="wp-image-605" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/07/tax.jpg 620w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/07/tax-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 1° luglio 2020 è operativa la nuova disciplina
introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF (bonus Renzi), ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati. Dal 1° luglio 2020, dunque sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi:</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>Un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati:</strong></li></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Un bonus che spetta per le
prestazioni di lavoro rese dal 1° lugio 2020, ai titolari di:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>un reddito complessivo annuo non
superiore a 28.000,00€;</li><li>&nbsp;IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni,
positiva.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il trattamento integrativo annuo ammonta a 600€ per l’anno 2020 (1200 € a decorrere dall’anno 2021) e non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">       2. <strong>Un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020):</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un’ulteriore detrazione fiscale
sull’Irpef lorda, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020 ai titolari di:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>redditi complessivi superiori a
euro 28.000 e fino a 40.000€.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il beneficio non consiste in un bonus
erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta. L’importo
della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>da poco meno di 100 euro mensili
per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore pari a 28.000€ si riduce
progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza
di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Queste misure sono alternative tra loro ovvero
al verificarsi di una non si applicherà l’altra. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Modalità
operative:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il credito fiscale viene riconosciuto
direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è
tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento
preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il sostituto d’imposta effettua una
valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle
informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli
eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>N.B.</strong> Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda
o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’erogazione del bonus effettuata dal
sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le
tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente
dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del
bonus erogato sarà il 1701.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su base mensile il bonus sarà dunque pari a:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>100 euro mensili per i lavoratori
dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;</li><li>480 + 120 x [(35.000 – Reddito
complessivo)/7.000] per i lavoratori che percepiscono redditi di importo
compreso tra 28.000 e 35.000 euro;</li><li>&nbsp;diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi
per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Attenzione: Recupero rateale a conguaglio</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per entrambe le misure, il Decreto prevede che il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora rilevi la non spettanza, provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo e ove quest’ultimo superi 60 €, il recupero verrà effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente/">Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 16:48:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/approvato-il-decreto-rilancio-le-novita-in-sintesi/">Approvato il Decreto #Rilancio: le novità in sintesi</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-601" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1024x768.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-300x225.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-768x576.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920-1536x1152.jpg 1536w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/05/italy-2131248_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">È stato approvato, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Versamento Irap</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non
è dovuto il versamento del saldo Irap
2019 e della prima rata dell’acconto,
dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Contributo
a fondo perduto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È
riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai titolari di partita Iva
con ricavi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 è inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo
è compreso tra il 20 e il 10% della
riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta
precedente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Credito
d’imposta locazioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o
di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento
a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Reddito
di emergenza</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indennità
di 600 euro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indennità
a favore dei lavoratori domestici</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai
lavoratori domestici non conviventi con
il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva
superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità
mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incentivi
per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di
climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli
interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici
nonché per gli interventi di
installazione di specifici impianti fotovoltaici.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proroga
dei termini di versamento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I
versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità
e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasmissione
telematica dei corrispettivi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Viene
prorogato fino al 1° gennaio 2021 il
periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pagamento
avvisi bonari</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proroga
termini versamento adesioni e mediazioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Viene
disposta la proroga al 16 settembre del
versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a
determinati avvisi di liquidazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Notifica
avvisi di accertamento: proroga dei termini</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Incremento
durata massima trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario,
con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È
riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4
settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31
ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il
nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di
svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto,
con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
periodo integrazione salariale da settembre 2020 a ottobre 2020</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Stanziamento
di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento
delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di
estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di 4
settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
divieto di licenziamento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si
estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli
collettivi e sono sospese le procedure in corso;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Estensione
periodo Congedo parentale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Innalzamento
a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del
relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti
da contribuzione figurativa;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Servizio
babysitting</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di <em>babysitting </em>(da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il <em>bonus </em>per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tratto da Ecnews.</p>
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