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	<title>cassaintegrazione Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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	<description>Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Consulenti del Lavoro</description>
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	<title>cassaintegrazione Archivi - Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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		<title>PROVVEDIMENTI IN MATERIA GIUSLAVORISTA DEL DECRETO CURA ITALIA</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:05:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Gentili clienti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, n. 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/provvedimenti-in-materia-giuslavorista-del-decreto-cura-italia/">PROVVEDIMENTI IN MATERIA GIUSLAVORISTA DEL DECRETO CURA ITALIA</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="http://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-510" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920-1024x683.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920-300x200.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920-768x512.jpg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920-1536x1024.jpg 1536w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/workstation-336369_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Gentili clienti,</p>



<p class="wp-block-paragraph">è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, n. 18 del 17/03/2020, recante “<em>Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da
COVID-19</em>”, </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 19 del
decreto legge Cura Italia prevede che:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>i datori di lavoro del settore
industriale che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con&nbsp;causale “emergenza
COVID-19”;</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>non è necessario stipulare
l&#8217;accordo&nbsp;sindacale ordinariamente previsto;</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>si è esonerati dall’osservanza
del&nbsp;procedimento di informazione e consultazione sindacale&nbsp;ex art. 14
del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame
congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni
successivi a quello della richiesta;</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>si è dispensati anche dal rispetto
dei&nbsp;limiti temporali&nbsp;normalmente previsti per la domanda del
trattamento ordinario di integrazione salariale o per quella di assegno
ordinario (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta di
CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020, per una&nbsp;durata massima di 9 settimane&nbsp;e, comunque,
entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono
risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione,
alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata&nbsp;entro la
fine del quarto mese successivo&nbsp;a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Altra novità è
stata introdotta dal comma 5 dell’art.19 che estende l’assegno ordinario anche
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il
trattamento potrà essere concesso con modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">All’art. 22 vengono
introdotte nuove disposizioni per la&nbsp;<strong>cassa integrazione in deroga</strong>&nbsp;(CIGD):
le Regioni e Province autonome su tutto il territorio nazionale, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori
sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro (CIG ordinaria/Assegno
ordinario), riconoscono il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione
in deroga. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’accesso alla
cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere
concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro. (Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano
fino a cinque dipendenti).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allegata alla
presente circolare troverete il modello per l’accordo sindacale da inoltrare
tramite PEC agli indirizzi sindacali (allegati).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci teniamo a
precisare che la cassa integrazione in deroga, comporta il pagamento diretto da
parte dell’INPS al lavoratore, di conseguenza c’è il rischio per il lavoratore di
dover attendere anche diversi mesi prima di vedersi riconosciuto l’indennizzo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Consigliamo quindi
a tutti i datori di lavoro, nei limiti delle proprie risorse, di riconoscere
comunque un anticipo dello stipendio ai propri lavoratori in modo tale che non
si ritrovino scoperti durante il periodo di CIGD. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il suddetto
anticipo verrà poi trattenuto al dipendente una volta ricevuto il pagamento da
parte dell’INPS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi comunichiamo
inoltre che trattandosi di un decreto approvato nella scorsa notte, non è stata
ancora predisposta la procedura telematica per richiedere la CIGD sul sito
della regione Lombardia. Non appena implementeranno la procedura sarà nostra
premura comunicarvelo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CONGEGO PARENTALE</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Art. 23 ha
previsto per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, che i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per
i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale
è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata
secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’8 comma prevede
la possibilità, in alternativa alla prestazione di congedo di cui sopra, e per
i medesimi lavoratori beneficiari, di scegliere la corresponsione di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600
euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>PERMESSI RETRIBUITI EX. ART 33 L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 24 ha
previsto che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da
contribuzione figurativa della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di
ulteriori dodici giornate sia nel mese di marzo che nel mese di aprile 2020.</p>
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			</item>
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		<title>Decreto Salva Italia</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:55:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/">Decreto Salva Italia</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="584" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma.jpg" alt="" class="wp-image-505" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma.jpg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma-300x171.jpg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2020/03/conte-firma-768x438.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">A causa dell’evolversi della situazione sanitaria, il Governo ha disposto con decreto del 16 marzo i seguenti interventi a favore di famiglie, imprese e professionisti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Rinvio delle scadenze del 16 marzo: nessun contribuente oggi dovrà pagare imposte e contributi. Per imprese, professionisti, artigiani, commercianti <strong>con fatturato fino a 2 milioni di euro</strong> l’appuntamento con l’Iva annuale, l’Irpef e i contributi <strong>è rinviato al 31 maggio </strong>con pagamento in unica soluzione <strong>o</strong> <strong>in 5 rate</strong>. <strong>Per i contribuenti che superano tale soglia il pagamento</strong> <strong>è posticipato a venerdì 20 marzo</strong>. Per le famiglie, inoltre, viene <strong>rinviato al 10 giugno 2020 il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio scorso e il 31 maggio prossimo</strong>. Il pagamento prorogato sarà <strong>senza sanzioni ed interessi</strong>. </li><li>Aiuti per il settore turismo: i medesimi aiuti sono previsti per la filiera del turismo ma <strong>senza il vincolo di fatturato di 2 milioni. </strong>Gli stessi aiuti spettano anche ai settori dello <strong>sport</strong> (palestre incluse) <strong>dell’arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione, alle terme e alle fiere</strong>. Per questi settori la sospensione riguarda le <strong>ritenute</strong> alla fonte, <strong>i versamenti di marzo dell’Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail</strong>. Gli stessi sono posticipati al <strong>31 maggio</strong> con un <strong>unico pagamento o dilazionato in cinque rate</strong>. Per le <strong>società sportive dilettantistiche e professionistiche </strong>il pagamento delle ritenute e dei contributi è posticipato al 30 giugno. Sono sospesi anche i <strong>prelievi del gioco</strong> a partire dal Preu dovuto su slot e Vlt.</li><li>Lavoratori autonomi: ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, <strong>iscritti alla Gestione separata</strong> non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuto un <strong>bonus una tantum di 600 euro </strong>per il mese di marzo. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori <strong>dipendenti stagionali del settore turismo</strong>, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL <strong>hanno perso il lavoro</strong>, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate). </li><li>Congedo di 15 giorni: il congedo di 15 giorni è esteso ai <strong>genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps</strong> ed è commisurato, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla tipologia di lavoro autonomo. <strong>In alternativa</strong> si può chiedere un <strong>bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro </strong>(mille euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pa). Ai <strong>lavoratori dipendenti</strong> con un reddito fino a 40mila euro, <strong>che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare</strong>, è riconosciuto ad aprile un <strong>premio di 100 euro</strong>, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo; tale premio sarà compensato in F24 col medesimo meccanismo del “bonus Renzi”. Dall’entrata in vigore del DL l’avvio delle procedure per i <strong>licenziamenti collettivi</strong> è <strong>precluso</strong> per 60 giorni e sono <strong>sospese</strong> le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio: sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per <strong>giustificato motivo oggettivo</strong>.</li><li>Sospensione delle rate del mutuo: sono sospese le rate del mutuo sulla <strong>prima casa</strong> per le <strong>partite Iva</strong> che come conseguenza della crisi <strong>autocertifichino di aver perso</strong>, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, <strong>oltre il 33% del proprio fatturato</strong> rispetto all&#8217;ultimo trimestre 2019. La misura sarà in vigore per 9 mesi e non prevede obbligo di presentare l’Isee.</li><li>Adempimenti dichiarativi: ogni adempimento tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 <strong>è sospeso</strong>, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.</li><li>Altri versamenti: il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di <strong>cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi</strong> di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli <strong>avvisi di addebito</strong> degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati <strong>in un’unica soluzione</strong> entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia <strong>entro il 30 giugno 2020</strong>. Sospesi anche i termini delle <strong>attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso</strong> da parte degli uffici degli enti impositori.</li><li>CIG in deroga: la cassa integrazione in deroga <strong>è estesa a tutti i settori del privato</strong>, compreso quello agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa <strong>fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio.</strong> Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale: l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo</li><li>Rinvio approvazione bilanci: tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio <strong>entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio</strong>. Questo comporta il rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con <strong>modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie</strong>. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le <strong>società a responsabilità limitata</strong> possono consentire l’espressione del voto tramite <strong>consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto</strong>. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee <strong>convocate entro il 31 luglio</strong> oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.</li><li>Procedimenti amministrativi: l’emergenza sanitaria sospende fino al <strong>15 aprile</strong> il conteggio dei termini di scadenza di <strong>tutti i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio o avviati dopo quella data</strong>, e <strong>mantiene</strong> validi fino al 15 giugno i <strong>permessi e le concessioni</strong> di qualsiasi tipo in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. <strong>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza la validità è prorogata fino al 31 agosto, tranne che per l’espatrio</strong>. </li><li>Misure a favore del lavoro agile: viene prevista la <strong>regola generalizzata del lavoro a distanza</strong>, o dell’utilizzo massivo di <strong>ferie</strong>, <strong>permessi</strong> e <strong>congedi</strong> quando lo smart working è impossibile, con la sola eccezione dei contingenti minimi in presenza per i servizi essenziali individuati dai dirigenti. </li><li>Requisizione di strutture alberghiere: i prefetti potranno provvedere alla <strong>requisizione in uso di «strutture alberghiere</strong>, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.</li><li>Fidi e mutui PMI: solo per <strong>micro e piccole medie imprese</strong>, è prevista una clausola per fare salvi i <strong>fidi</strong> e per sospendere il pagamento delle <strong>rate di mutui e finanziamenti</strong> fino al 30 settembre 2020.</li><li>Credito d’imposta per le locazioni: credito d’imposta del <strong>60%</strong> per <strong>negozi e botteghe</strong> riferito al <strong>canone di locazione</strong>, solo per <strong>marzo 2020</strong>. Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell’editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non appena seguiranno ulteriori aggiornamenti, sarà premura dello studio comunicarli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-salva-italia/">Decreto Salva Italia</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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