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	<title>Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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	<description>Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Consulenti del Lavoro</description>
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	<title>Boccardi Elli &amp; TCA</title>
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		<title>Voucher Innovation manager 2023: come riceverlo</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il voucher per consulenza in innovazione, reso disponibile dal Mimit, è di nuovo operativo. L&#8217;iscrizione all&#8217;elenco degli Innovation manager può [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il voucher per consulenza in innovazione, reso disponibile dal Mimit, è di nuovo operativo.</p>
<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;elenco degli Innovation manager può essere effettuata <strong>fino alle ore 17.00 del 5 Ottobre 2023</strong>.</p>
<p>Dopo il successo della prima edizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilanciato il <strong>voucher per consulenza in innovazione a beneficio delle micro, piccole e medie imprese</strong>. Questa iniziativa mira ad assistere le imprese nell’acquisto di consulenze specialistiche, finalizzate all’implementazione delle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Impresa 4.0” e all’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi aziendali, inclusa l&#8217;entrata nei mercati finanziari e dei capitali.</p>
<p>Il decreto del 29 agosto 2023 aggiorna termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco del Ministero dei manager e delle società di consulenza qualificati, offrendo una grande opportunità per le imprese che vogliono investire in innovazione e sviluppo, introducendo <strong>figure manageriali</strong> esterne competenti.</p>
<p>La dotazione finanziaria del 2021, ora disponibile, ammonta a 75 milioni di euro, sottolineando l’impegno del Paese e delle aziende nella transizione digitale e verde attraverso il sostegno di un professionista in innovazione.</p>
<p>Gli Innovation manager, “agenti del cambiamento”, sono essenziali per supportare il nostro sistema produttivo. Un manager dell’innovazione può aiutare le PMI necessitanti di consulenza per una <strong>trasformazione digitale e tecnologica</strong> concreta. La digitalizzazione è infatti una delle principali sfide che le aziende stanno affrontando per mantenere il passo con il cambiamento di mercato.</p>
<p>Le iscrizioni all’elenco ministeriale dei manager qualificati e delle società di consulenza devono essere effettuate online, accedendo al sito <a href="https://padigitale.invitalia.it" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://padigitale.invitalia.it</strong></a> e autenticandosi mediante SPID. Per società amministrate da entità giuridiche o centri specializzati non registrati al Registro delle imprese, l’accesso è possibile solo dopo un accreditamento.</p>
<p>Tale richiesta deve essere redatta secondo lo schema dell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 13 giugno 2023, n. 1887, e corredata dei documenti necessari per l’identificazione del soggetto e del suo legale rappresentante. Ogni soggetto può inviare una sola domanda di iscrizione, e in caso di multiple iscrizioni, verrà considerata solo l&#8217;ultima in ordine cronologico. Se un manager è iscritto sia individualmente sia tramite una società di consulenza, sarà considerata solo l&#8217;iscrizione individuale per l’elenco MIMIT.</p>
<p>Acquisire competenze manageriali rappresenta una garanzia per le imprese, assicurando l’affidamento a professionisti qualificati capaci di farle crescere e sviluppare sul mercato. L’investimento in innovazione, supportato da figure professionali competenti, rappresenta un passo fondamentale verso il successo e lo sviluppo sostenibile, e il <strong>voucher</strong> offerto dal Mimit rappresenta un’opportunità imperdibile per le imprese italiane che ambiscono a crescere nell’era digitale.</p>
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		<title>La riforma del lavoro sportivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[f.ravasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La recente riforma dello sport e del lavoro sportivo in Italia è diventata legge con la pubblicazione sul numero 206 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La recente riforma dello sport e del lavoro sportivo in Italia è diventata legge con la pubblicazione sul numero 206 della Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023. Questo atto legislativo, numero 120 del 29 agosto 2023, è in vigore dal 5 settembre e rappresenta una tappa cruciale dopo un percorso normativo complesso e articolato. Dopo aver superato le valutazioni iniziali del Consiglio dei Ministri e un iter parlamentare protrattosi fino al 13 luglio 2023, il decreto è stato ratificato il 26 luglio seguente, accogliendo le osservazioni delle commissioni parlamentari competenti.</p>
<p>L&#8217;ampio raggio d&#8217;azione della riforma, composta da sei articoli, interviene sul quadro normativo esistente, apportando variazioni significative per gli addetti ai lavori e per i consulenti del settore.</p>
<h2>Definizione di Lavoratore Sportivo (Articolo 25)</h2>
<p>La definizione di &#8220;lavoratore sportivo&#8221; è stata ampliata: non solo la tipologia delle attività svolte è presa in considerazione, ma anche l&#8217;ente a cui tali attività sono dirette. Oltre agli atleti, la categoria include allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. La retribuzione ricevuta e l&#8217;affiliazione a enti sportivi registrati sono i criteri per la definizione del &#8220;lavoratore sportivo&#8221;. Viene escluso chi opera in ambiti professionali esterni al mondo sportivo.</p>
<h2>Lavoro Occasionale e Volontariato (Articolo 25)</h2>
<p>Le associazioni e altre entità sportive potranno avvalersi di lavoratori occasionali. Inoltre, dipendenti della pubblica amministrazione possono svolgere attività di volontariato in queste organizzazioni fuori dall&#8217;orario di lavoro.</p>
<h2>Rapporto di Lavoro Subordinato e Professionismo (Articoli 26-27)</h2>
<p>La legge stabilisce l&#8217;applicabilità delle norme sui rapporti di lavoro subordinato anche agli enti paralimpici, sia nel contesto professionale che dilettantistico.</p>
<h2>Dilettantismo (Articolo 28)</h2>
<p>Significative modifiche riguardano il dilettantismo: la durata massima delle prestazioni lavorative aumenta da 18 a 24 ore settimanali e vi sono novità sull&#8217;obbligo della tenuta del libro unico del lavoro, ora possibile anche telematicamente.</p>
<h2>Tempistiche per l&#8217;Adozione dei Decreti Attuativi (Articolo 28)</h2>
<p>Vengono ridefiniti i tempi per l&#8217;adozione dei decreti attuativi necessari a regolamentare diversi aspetti del lavoro sportivo.</p>
<h2>Atleti di Club Paralimpici (Articolo 28-bis)</h2>
<p>Una specifica normativa regolamenta il rapporto di lavoro con atleti paralimpici che sono anche dipendenti pubblici o del settore privato, a partire dal 1° gennaio 2024.</p>
<h2>Rimborso Spese e Apprendistato (Articoli 29-30)</h2>
<p>È previsto il rimborso delle spese per i volontari. Inoltre, l&#8217;età minima per l&#8217;apprendistato è stata abbassata a 14 anni.</p>
<h2>Abolizione del Vincolo Sportivo (Articolo 31)</h2>
<p>Un articolo prevede l&#8217;abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2024 se le federazioni non avranno adottato un regolamento entro tale data.</p>
<h2>Collaborazioni di Carattere Amministrativo-Gestionale (Articolo 37)</h2>
<p>Infine, il decreto esclude dall&#8217;ambito sportivo le attività amministrativo-gestionali svolte da professionisti iscritti in albi o elenchi professionali.</p>
<p>A giudizio di chi scrive, queste principali novità destinano una profonda rivoluzione nel mondo dello sport e del lavoro sportivo italiano.</p>
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		<title>Nuovo Welfare aziendale con fringe benefits</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dal 4 luglio 2023, è entrata in vigore la legge 3 luglio 2023 n. 85 che converte, con [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 4 luglio 2023, è entrata in vigore la legge 3 luglio 2023 n. 85 che converte, con modifiche, il decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).</p>
<p>La conversione in legge del decreto lavoro ha comportato diverse integrazioni e modifiche sostanziali e formali.</p>
<p>La disposizione dell&#8217;articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023, intitolata &#8220;Misure fiscali per il welfare aziendale&#8221;, è stata esclusa dalle riforme apportate dalla legge n. 85 del 2023. Tale disposizione conserva il suo impianto generale, ma è stato modificato il suo onere finanziario.</p>
<p>Analizzando i contenuti delle nuove misure per il welfare aziendale e per l&#8217;erogazione dei cosiddetti fringe benefits, ci orienteremo seguendo le linee guida interpretative contenute nel dossier parlamentare, in attesa delle adeguate istruzioni applicative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Welfare aziendale: fringe benefits per il periodo fiscale 2023</h2>
<p>L&#8217;articolo 40 del Decreto Lavoro introduce un nuovo e più favorevole regime transitorio di esenzione fiscale (e contributiva) per i fringe benefits erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli nel periodo fiscale 2023.</p>
<p>In dettaglio, la norma stabilisce che, limitatamente al periodo fiscale 2023, non concorrono alla formazione del reddito, entro un limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall&#8217;articolo 12, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell&#8217;energia elettrica e del gas naturale.</p>
<p>Per i lavoratori senza figli a carico rimane invariato il regime generale di esenzione previsto dall&#8217;articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero il TUIR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori per il periodo fiscale 2023</h2>
<p>In base all&#8217;articolo 40 del decreto lavoro, per il periodo fiscale 2023, il datore di lavoro che fornisce beni o servizi al lavoratore dipendente dovrà tenere conto della sua situazione familiare.</p>
<p>Pertanto, una volta accertato che il lavoratore dipendente:</p>
<ul>
<li>ha figli fiscalmente a carico (si considerano fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore a 4.000 euro, o 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore ai 24 anni) il datore di lavoro potrà erogare fringe benefits nel nuovo limite di esenzione di 3.000 euro (entro lo stesso limite, potrà erogare somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell&#8217;energia elettrica e del gas naturale);</li>
<li>non ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro dovrà seguire quanto previsto dall&#8217;articolo 51, comma 3 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, purché il loro importo complessivo nel periodo fiscale non superi i 258,23 euro. Questo regime ordinario non si applica ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali vale il principio generale secondo cui ogni somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.</li>
</ul>
<p>Come indicato nel dossier parlamentare, il legislatore non richiede espressamente che il figlio sia fiscalmente a carico in modo esclusivo anziché condiviso con l&#8217;altro genitore. Pertanto, si potrebbe ragionevolmente concludere (anche se si attendono conferme e chiarimenti dalle autorità fiscali) che il limite di esenzione di 3.000 euro potrebbe essere applicato interamente a ciascun genitore.</p>
<p>Inoltre, il legislatore sottolinea che i figli nati fuori dal matrimonio o adottivi o affidati rientrano anche nella definizione di figli fiscalmente a carico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Esenzione fiscale e contributiva</h3>
<p>È importante considerare l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;esenzione. Dopo una precedente esclusione, è stato confermato che le esenzioni riconosciute in base al regime transitorio menzionato riguardano anche la base imponibile del contributo previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore</h3>
<p>Va notato che l&#8217;introduzione del nuovo regime transitorio più favorevole limitato ai figli fiscalmente a carico comporta, oltre a complessità gestionali inevitabili, anche nuovi obblighi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.</p>
<p>Il datore di lavoro deve attuare il regime transitorio più favorevole previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.</p>
<p>Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di essere idoneo a fruire del regime transitorio più favorevole, indicando il codice fiscale dei figli. In assenza di tale dichiarazione, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare il regime transitorio.</p>
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		<title>Agevolazioni under 36, la circolare INPS</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/agevolazioni-under-36-la-circolare-inps/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 14:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Istruzioni dell&#8217;INPS per l&#8217;esonero contributivo dedicato all&#8217;assunzione di giovani under 36 sono state emesse solo quattro giorni dopo il comunicato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Istruzioni dell&#8217;INPS per l&#8217;esonero contributivo dedicato <strong>all&#8217;assunzione di giovani under 36</strong> sono state emesse solo quattro giorni dopo il comunicato stampa dell&#8217;UE.<br />
Questa agevolazione contributiva è ora pienamente operativa e si applica <strong>all&#8217;assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato </strong>di individui di età inferiore a 36 anni che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.<br />
L&#8217;esonero prevede <strong>l&#8217;eliminazione del 100% dei contributi previdenziali </strong>a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi INAIL, entro un limite massimo di 6.000 euro per il 2022 e 8.000 euro per il 2023 su base annua. Questi importi vengono proporzionati in caso di lavoratori part-time e la durata massima dell&#8217;esonero è di 36 mesi, estendibile a 48 mesi per le regioni del Mezzogiorno.</p>
<p>È importante notare che l&#8217;esonero può essere utilizzato nel secondo semestre del 2022 e per l&#8217;intero anno 2023, come autorizzato dalla decisione della Commissione europea. Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si applica un diverso esonero.</p>
<p>L&#8217;esonero si applica a tutti i <strong>datori di lavoro privati</strong>, compresi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla loro natura di imprenditore. La Pubblica Amministrazione non rientra tra i soggetti destinatari di questa misura e sono escluse anche alcune categorie di soggetti come le imprese del settore finanziario, i datori di lavoro del settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall&#8217;UE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Incentivi per rapporti di lavoro giovanili</h2>
<p>Le agevolazioni sono rivolte agli <strong>operai, impiegati e quadri,</strong> escludendo i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori domestici e i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.<br />
Nel caso di lavoro a tempo parziale, l&#8217;importo massimo viene proporzionato in base alla percentuale di part-time.<br />
È importante notare che alcune contribuzioni non sono oggetto di sgravio, tra cui il contributo per i trattamenti di fine rapporto, i fondi di solidarietà bilaterale, i contributi INAIL e altri contributi specifici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prescrizioni e condizioni per gli incentivi:</h2>
<p>Le seguenti condizioni escludono il diritto all&#8217;incentivo:</p>
<ul style="list-style-type: decimal;">
<li>Se l&#8217;assunzione viola <strong>il diritto di precedenza</strong>, definito dalla legge o dal contratto collettivo, per riassumere un lavoratore licenziato da un contratto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il lavoratore deve aver manifestato per iscritto, entro i termini stabiliti dalla legge, la volontà di essere riassunto. Solo in assenza di tale volontà entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere con altre assunzioni o la trasformazione di rapporti di lavoro esistenti.</li>
<li>Se <strong>il datore ha sospensioni dal lavoro</strong> in corso dovute a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l&#8217;assunzione non riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle coinvolte dalla sospensione. Si fa notare che le sospensioni dovute a eventi oggettivamente non evitabili (chiamati EONE) e che permettono l&#8217;accesso ai trattamenti di integrazione salariale non rientrano in questa categoria e non influenzano nuove assunzioni e l&#8217;eventuale accesso agli incentivi correlati.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato concedono l&#8217;esonero contributivo indipendentemente dall&#8217;adempimento di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.</p>
<p>Di conseguenza, <u>l&#8217;esonero contributivo si applica anche nei seguenti casi</u>:</p>
<ul>
<li>L&#8217;assunzione avviene <strong>per rispettare le quote</strong> stabilite dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999.</li>
<li>L&#8217;assunzione è il risultato della manifestazione di <strong>un diritto di precedenza</strong> secondo l&#8217;art. 24 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.</li>
<li>L&#8217;assunzione è <strong>effettuata dall&#8217;acquirente o dall&#8217;affittuario di un&#8217;azienda</strong> o di un ramo d&#8217;azienda che, conformemente all&#8217;art. 47, comma 6, della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono immediatamente passati sotto la sua dipendenza entro un anno dal trasferimento dell&#8217;azienda.</li>
</ul>
<p>Naturalmente, l&#8217;accesso a tali misure è anche subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.</p>
<p>Il datore di lavoro non deve aver subito condanne penali o sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).</p>
<p>In conformità alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021, che si applicano anche all&#8217;esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2023, gli incentivi in questione sono soggetti alle seguenti condizioni alla data dell&#8217;assunzione:</p>
<ul>
<li>Non sono stati effettuati <strong>licenziamenti individuali</strong> per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l&#8217;assunzione agevolata per lavoratori con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva.</li>
<li>Non saranno effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o <strong>licenziamenti collettivi</strong> nei 9 mesi successivi all&#8217;assunzione agevolata per lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.</li>
</ul>
<p>IMPORTANTE: I licenziamenti per inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non rientrano tra i licenziamenti considerati in queste disposizioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/agevolazioni-under-36-la-circolare-inps/">Agevolazioni under 36, la circolare INPS</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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		<item>
		<title>Nuove disposizioni INPS: Pensioni minime con aumenti e arretrati a luglio 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;INPS ha comunicato ufficialmente, attraverso un comunicato stampa del 26 giugno 2023, che a partire dalla mensilità di luglio 2023 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/nuove-disposizioni-inps-pensioni-minime-con-aumenti-e-arretrati-a-luglio-2023/">Nuove disposizioni INPS: Pensioni minime con aumenti e arretrati a luglio 2023</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS ha comunicato ufficialmente, attraverso un comunicato stampa del 26 giugno 2023, che a partire dalla mensilità di luglio 2023 saranno erogati <strong>aumenti e arretrati per i pensionati</strong>, garantendo loro un assegno più ricco.</p>
<p>Di che aumenti si tratta e quali sono i relativi importi?<br />
Di seguito sono riportati tutti i dettagli e alcuni esempi pratici per il calcolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aumento delle pensioni minime</h2>
<p>Dal mese di luglio 2023 entra in vigore la disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, legge 29 dicembre 2022, n. 197) che concede in via eccezionale e transitoria un <strong>incremento delle pensioni</strong> con un importo mensile complessivamente pari o inferiore all&#8217;importo mensile del trattamento minimo INPS, in pagamento per ogni mensilità erogata da gennaio 2023 a dicembre 2024.</p>
<p>L&#8217;incremento transitorio viene calcolato in base all&#8217;importo totale lordo della pensione corrisposto per ogni mensilità spettante al pensionato, inclusa la tredicesima mensilità, che deve essere pari o inferiore all&#8217;importo del trattamento minimo INPS in vigore (per il 2023, l&#8217;importo minimo provvisorio della pensione è di 563,74 euro).</p>
<p>Gli incrementi sono i seguenti:</p>
<ul>
<li>1,5 punti percentuali per l&#8217;anno 2023, elevati al 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;</li>
<li>2,7 punti percentuali per l&#8217;anno 2024, senza distinzione di età.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>IMPORTANTE: <u>L&#8217;incremento e gli arretrati sono validi per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.</u></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di calcolo</h2>
<p>Seguendo le indicazioni operative fornite dall&#8217;INPS e condivise con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 35 del 3 aprile 2023 e messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023), di seguito vengono elencate le regole e alcuni esempi pratici.</p>
<h3>Regole principali:</h3>
<ul>
<li>L&#8217;incremento per il 2023 è concesso solo ai pensionati che percepiscono una pensione lorda complessiva <strong>pari o inferiore all&#8217;importo del trattamento minimo INPS </strong>per ogni mensilità corrisposta da gennaio 2023 a dicembre 2023 (ricordando che l&#8217;importo minimo provvisorio della pensione per il 2023 è di 563,74 euro), compresa la tredicesima mensilità.</li>
<li>L&#8217;incremento viene corrisposto <strong>solo sulle pensioni pagate dall&#8217;INPS</strong> e non si applica alle pensioni gestite da altri enti.</li>
<li>L’incremento viene riconosciuto se l&#8217;importo totale mensile della pensione è complessivamente pari o inferiore all&#8217;importo mensile del trattamento minimo INPS (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro). Se l&#8217;importo totale della pensione supera tale limite ma è inferiore al limite maggiorato dell&#8217;incremento, l&#8217;incremento viene comunque riconosciuto fino a quel limite (vedi in calce per maggiori dettagli).</li>
<li>La base di calcolo è rappresentata dall&#8217;importo del <strong>trattamento minimo</strong> (provvisoriamente, per il 2023, pari a 563,74 euro).</li>
</ul>
<p>L&#8217;importo complessivo utile per verificare il diritto all&#8217;incremento, noto come &#8220;montante per l&#8217;incremento&#8221;, viene calcolato utilizzando gli stessi criteri adottati per il calcolo della perequazione.</p>
<p>Non concorrono all&#8217;incremento le prestazioni non imponibili dal punto di vista fiscale, come ad esempio le somme corrisposte come maggiorazione sociale, la quattordicesima mensilità aggiuntiva e gli importi aggiuntivi della pensione, oltre alle prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni facoltative e le prestazioni di accompagnamento alla pensione.</p>
<p>L&#8217;incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o &#8220;cristallizzate&#8221;, sia alle pensioni non integrate il cui importo calcolato è pari o inferiore all&#8217;importo del trattamento minimo INPS.</p>
<h3>Esempi pratici per il 2023 (fonte: INPS)</h3>
<p>Incremento massimo mensile per l&#8217;anno 2023 &#8211; Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro mensili</p>
<h3>Limite di accesso per l&#8217;anno 2023:</h3>
<p>Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 572,20 euro mensili (aumento di 8,46 euro mensili)<br />
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 599,82 euro mensili (aumento di 36,08 euro mensili).</p>
<p><strong>Esempio 1:</strong> Supponiamo un importo totale lordo della pensione pari a 300 euro mensili.<br />
Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 304,50 euro mensili (aumento di 4,50 euro mensili)<br />
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 319,20 euro mensili (aumento di 19,20 euro mensili).</p>
<p><strong>Esempio 2:</strong> Supponiamo un importo totale lordo della pensione pari a 565,00 euro mensili.<br />
Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni (+1,5%): 572,20 euro mensili (aumento di 7,2 euro mensili)<br />
Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni (+6,40%): 599,82 euro mensili (aumento di 34,82 euro mensili).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Arretrati</h2>
<p>Oltre al pagamento dell&#8217;incremento corrente, con la mensilità di luglio saranno corrisposti gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.</p>
<p>I pensionati saranno informati sull&#8217;importo degli arretrati tramite il cedolino.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Regime fiscale</h2>
<p>Infine, è importante ricordare che l&#8217;incremento è soggetto a tassazione e deve essere dichiarato nella certificazione unica (CU) dell&#8217;anno di riferimento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/nuove-disposizioni-inps-pensioni-minime-con-aumenti-e-arretrati-a-luglio-2023/">Nuove disposizioni INPS: Pensioni minime con aumenti e arretrati a luglio 2023</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto sostegni Bis – Contributo a fondo perduto “alternativo”</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/decreto-sostegni-bis-contributo-a-fondo-perduto-alternativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 09:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sabato sera l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato stampa con il quale informava dell’apertura del canale telematico per la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-sostegni-bis-contributo-a-fondo-perduto-alternativo/">Decreto sostegni Bis – Contributo a fondo perduto “alternativo”</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[


<p>Sabato sera l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un comunicato stampa con il quale informava dell’<strong>apertura del canale telematico</strong> per la <strong>presentazione</strong> dell’istanza per il <strong>contributo a fondo perduto “alternativo”</strong>, detto anche “per le attività stagionali”, a partire da <strong>lunedì 5 luglio</strong>.</p>



<p>L’importo del contributo è commisurato alla <strong>diminuzione</strong> verificatasi tra la <strong>media mensile</strong> del <strong>fatturato</strong> e dei <strong>corrispettivi</strong> del periodo <strong>1° aprile 2019 – 31 marzo 2020</strong> e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo <strong>1° aprile 2020 – 31 marzo 2021</strong>.</p>



<p>Il contributo per le attività stagionali è <strong>alternativo</strong> al <strong>contributo</strong> a fondo perduto <strong>Sostegni bis automatico</strong>. Pertanto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>soggetti</strong> che <strong>non</strong> hanno <strong>beneficiato</strong> del <strong>contributo</strong> <strong>Sostegni bis</strong>, possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, <strong>l’importo erogato sarà l’intero contributo spettante</strong> in base ai dati indicati sull’istanza;</li>
<li>i <strong>soggetti</strong> che <strong>hanno</strong> <strong>beneficiato</strong> del <strong>contributo Sostegni bis automatico</strong> possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo Sostegni bis per le attività stagionali. In questo caso, l’<strong>importo</strong> erogato sarà pari al <strong>contributo spettante</strong> in base ai dati indicati sull’istanza, <strong>diminuito</strong> del <strong>contributo</strong> <strong>Sostegni bis automatico</strong> percepito.</li>
</ul>



<p><strong>Se</strong> il <strong>contributo</strong> Sostegni bis attività stagionali determinato in base ai dati indicati sull’istanza è <strong>inferiore</strong> <strong>al contributo</strong> Sostegni bis <strong>automatico</strong> ottenuto, <strong>non verrà dato corso all’istanza</strong> presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.</p>



<p><strong>REQUISITI</strong></p>



<p>Il contributo per le attività stagionali può essere richiesto da <strong>tutti</strong> i contribuenti titolari di <strong>partita iva</strong> purché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non abbiano <strong>chiuso</strong> la <strong>partita</strong> <strong>iva</strong> alla data del <strong>26 maggio 2021</strong>;</li>
<li>non abbiano <strong>attivato</strong> la <strong>partita iva successivamente</strong> al <strong>26 maggio 2021</strong>.</li>
</ul>



<p>Per ottenere l’erogazione del contributo inoltre è necessario che l’importo della <strong>media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</strong></p>



<p>A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il presente contributo <strong>anche chi ha aperto la partita iva dal 2019 deve verificare se ha subito il calo di fatturato minimo del 30%</strong> previsto dai requisiti, senza poter usufruire automaticamente di un importo minimo. L’unica particolarità è che, nel caso in cui la <strong>partita iva</strong> sia stata <strong>attivata</strong> <strong>successivamente al 1° aprile 2019, nel calcolo non si tiene conto del mese nel quale la stessa è stata attivata.</strong></p>



<p><strong>MISURA DEL CONTRIBUTO</strong></p>



<p>L’ammontare del contributo è determinato applicando una <strong>percentuale</strong> <strong>alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020</strong>.</p>



<p>Le <strong>percentuali</strong> previste <strong>variano</strong> in base ai <strong>ricavi</strong> e compensi conseguiti nel <strong>2019</strong> e sono <strong>diverse</strong> a seconda che il soggetto <strong>richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni</strong>.</p>



<figure class="wp-block-table">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI</td>
<td>SOGGETTI CHE <strong>NON</strong> HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI</td>
<td>RICAVI/COMPENSI ANNO 2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>60%</strong></td>
<td><strong>90%</strong></td>
<td>non superiori a 100.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>50%</strong></td>
<td><strong>70%</strong></td>
<td>tra 100.000 e 400.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>40%</strong></td>
<td><strong>50%</strong></td>
<td>tra 400.000 e 1.000.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>30%</strong></td>
<td><strong>40%</strong></td>
<td>tra 1.000.000 e 5.000.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>20%</strong></td>
<td><strong>30%</strong></td>
<td>tra 5.000.000 e 10.000.000 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>



<p>A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo <strong>non</strong> è previsto un <strong>importo minimo</strong> mentre l’importo <strong>massimo</strong> è <strong>150.000 euro</strong>.</p>



<p>L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza Sostegni bis attività stagionali è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato, diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico, se percepito.</p>



<p><strong>PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA</strong></p>



<p>L’istanza per l’ottenimento del contributo deve essere presentata <strong>esclusivamente</strong> in forma <strong>telematica</strong> all’Agenzia delle Entrate <strong>entro</strong> il <strong>2 settembre 2021</strong>.</p>



<p>Essa potrà essere presentata alternativamente:</p>



<p>&#8211; <strong>direttamente dal contribuente</strong>, accedendo alla propria area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate;</p>



<p>&#8211; <strong>da un intermediario telematico abilitato</strong> a cui il contribuente conferisce specifico incarico, quale per esempio il nostro studio.</p>



<p>Il contributo a fondo perduto verrà <strong>corrisposto</strong> direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante <strong>accreditamento diretto sul conto corrente</strong> o postale intestato al soggetto beneficiario e da questi comunicato.</p>



<p><strong>SANZIONI </strong></p>



<p>Le sanzioni per l’indebita percezione del contributo sono dal <strong>100% al 200%</strong> dello stesso, oltre alla denuncia per il reato di “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede la <strong>reclusione da 6 mesi a 3 anni</strong> o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro. In caso di erogazione del contributo è applicabile la disciplina della confisca per equivalente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Proroga del versamento delle imposte al 20 luglio</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/proroga-del-versamento-delle-imposte-al-20-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boccardielli.it/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri sera il MEF ha disposto il rinvio al 20 luglio della scadenza delle imposte sui redditi, originariamente prevista per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-gallery columns-0 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"></figure>



<p>Ieri sera il MEF ha disposto il rinvio al 20 luglio della scadenza delle imposte sui redditi, originariamente prevista per il 30 giugno, per tutti i contribuenti titolari di partita iva che non abbiano conseguito nel 2020 ricavi superiori a 5.164.569,00 euro</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributo a fondo perduto INAIL</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/inail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boccardielli.it/?p=707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contributo a fondo perduto INAIL per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. ⏳ Scade il 15 luglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/inail/">Contributo a fondo perduto INAIL</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" class="wp-image-708" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL-1024x1024.jpeg" alt="" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL-1024x1024.jpeg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL-300x300.jpeg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL-150x150.jpeg 150w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL-768x768.jpeg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/06/INAIL.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Contributo a fondo perduto INAIL per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.</p>



<p>⏳ Scade il 15 luglio il termine previsto dall’Inail per il bando ISI attraverso il quale è possibile ottenere un contributo fino a 130.000,00 euro e a copertura del 65% dell’investimento effettuato per:</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>&nbsp;</p>



<p>▪️ Progetti di investimento (impianti, macchinari, attrezzature…) <br />▪️ Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale <br />▪️ Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi<br />▪️ Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto<br />▪️ Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca, fabbricazione di mobili)</p>



<p>???? Per quanto riguarda i “progetti di investimento”, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:</p>



<p>1 &#8211; Riduzione del rischio chimico<br />2 &#8211; Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali<br />3 &#8211; Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine<br />4 &#8211; Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche<br />5 &#8211; Riduzione del rischio biologico<br />6 &#8211; Riduzione del rischio di caduta dall’alto<br />7 &#8211; Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti<br />8 &#8211; Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete<br />9 &#8211; Riduzione del rischio sismico<br />10 &#8211; Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento</p>



<p>✔️ L’investimento può avvenire tramite l’acquisto di un nuovo macchinario o tramite la sostituzione di un macchinario già in forza, purché non lo si sostituisca con un bene usato.</p>



<p>La Misura in oggetto prevede stringenti condizioni per l’accesso e molteplici aspetti da tenere in considerazione al fine di collocare il progetto nella corretta linea di intervento. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista sia per l’analisi del caso di specie che per un’attenta lettura della documentazione da presentare.</p>



<h1 class="wp-block-heading"> </h1>
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			</item>
		<item>
		<title>Posticipo scadenze</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/posticipo-scadenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sospensionepagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boccardielli.it/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[<p>POSTICIPATI AL 20 AGOSTO I MINIMALI INPS GESTIONE IVS ARTIGIANI-COMMERCIANTI IN SCADENZA LUNEDI&#8217; 17 MAGGIO. In attesa del decreto attuativo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="1024" height="1024" class="wp-image-693" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00-1024x1024.jpeg" alt="" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00-1024x1024.jpeg 1024w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00-300x300.jpeg 300w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00-150x150.jpeg 150w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00-768x768.jpeg 768w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-14-at-10.01.00.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><strong>POSTICIPATI AL 20 AGOSTO I MINIMALI INPS GESTIONE IVS ARTIGIANI-COMMERCIANTI IN SCADENZA LUNEDI&#8217; 17 MAGGIO</strong>.</p>



<p>In attesa del decreto attuativo che regoli l’esonero parziale dei contributi inps dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che hanno percepito nel periodo d&#8217;imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro ed hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell&#8217;anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell&#8217;anno 2019, <strong>il pagamento dei contributi minimali inps della gestione IVS artigiani e commercianti in scadenza lunedì 17 maggio è differito al 20 agosto 2021. </strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/posticipo-scadenze/">Posticipo scadenze</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto sostegni</title>
		<link>https://www.boccardielli.it/decreto-sostegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 10:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boccardielli.it/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato approvato ieri pomeriggio il “Decreto Sostegni” che prevede un contributo a fondo perduto a favore di imprese e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.boccardielli.it/decreto-sostegni/">Decreto sostegni</a> proviene da <a href="https://www.boccardielli.it">Boccardi Elli &amp; TCA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="650" height="350" class="wp-image-687" src="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/03/decreto-sostegni-cdm-1.jpg" alt="" srcset="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/03/decreto-sostegni-cdm-1.jpg 650w, https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/03/decreto-sostegni-cdm-1-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p>È stato approvato ieri pomeriggio il “<strong>Decreto Sostegni</strong>” che prevede un <strong>contributo a fondo perduto</strong> a favore di imprese e professionisti che nel corso del <strong>2020</strong> hanno avuto una <strong>contrazione di almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019</strong>.</p>



<p>Il contributo è pari ad una <strong>percentuale del calo del fatturato medio mensile</strong>, percentuale varia a seconda delle dimensioni del soggetto richiedente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>60%</strong> della perdita media mensile per fatturati <strong>inferiori a 100.000 euro</strong>;</li>
<li><strong>50%</strong> per fatturati <strong>fra 100.000 euro e 400.000 euro</strong>;</li>
<li><strong>40%</strong> per fatturati <strong>fra 400.000 euro e 1 milione di euro</strong>;</li>
<li><strong>30%</strong> per fatturati <strong>fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro</strong>;</li>
<li><strong>20%</strong> per fatturati <strong>fra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro</strong>.</li>
</ul>



<p>Il <strong>contributo</strong> varierà fra un <strong>minimo di 1.000 euro</strong> per le <strong>persone fisiche</strong>, <strong>2.000</strong> euro per le <strong>persone giuridiche</strong> ed un <strong>massimo</strong> di <strong>150.000</strong> euro.</p>



<p>Per ulteriori informazioni, consultare le slide riepilogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/03/Governo-Slide-Decreto-Sostegni-19-marzo-2021-1.pdf">Governo-Slide-Decreto-Sostegni-19-marzo-2021-1</a><a class="wp-block-file__button" href="https://www.boccardielli.it/wp-content/uploads/2021/03/Governo-Slide-Decreto-Sostegni-19-marzo-2021-1.pdf" download="">Download</a></div>
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